Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/760 of 7 May 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas with licences and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/991
Testo normativo
10.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 162/25
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
2
)
, in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
(
3
)
, in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione
(
4
)
stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.
(2)
Al fine di chiarire con precisione entro quando gli Stati membri devono comunicare i quantitativi oggetto di titoli e le informazioni relative al sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli («sistema elettronico LORI») di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione
(
5
)
, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1, è opportuno modificare gli articoli 16, 17 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(3)
Le norme sulla validità dei certificati IMA 1 per i prodotti lattiero-caseari devono essere modificate e allineate alle norme generali sul periodo di validità dei titoli di importazione. L'ultima frase dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere soppressa.
(4)
Gli operatori che presentano domanda di titoli di esportazione per via elettronica dovrebbero essere autorizzati a presentare, secondo le stesse modalità, la dichiarazione di ammissibilità degli importatori degli Stati Uniti d'America che accompagna le domande di titoli di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America. L'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto essere modificato.
(5)
A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i dati relativi agli operatori che hanno presentato domande di esportazione nell'ambito dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d'America, compreso il loro numero EORI. Poiché non tutti gli operatori sono tenuti a disporre di tale numero, gli Stati membri dovrebbero notificare tale numero solo nel caso in cui gli operatori lo possiedano. Tale articolo dovrebbe pertanto essere modificato.
(6)
A norma dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, gli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell'Unione, nonché per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori, possono presentare più di una domanda di titolo al mese, qualsiasi giorno. Al fine di garantire la coerenza di tale metodo di gestione, la deroga all'articolo 6 del citato regolamento dovrebbe riferirsi all'intero articolo e non soltanto ai paragrafi 1 e 2. L'articolo 72, paragrafo 4, dello stesso regolamento dovrebbe inoltre essere rettificato, introducendo un riferimento specifico ai certificati IMA 1.
(7)
Per motivi di chiarezza è opportuno armonizzare le norme relative alla compilazione delle sezioni 8 e 24 delle domande di titoli di importazione e delle domande di titoli per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine delle merci. Gli articoli 22 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, nonché le pertinenti caselle dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati.
(8)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione
(
6
)
apre tre contingenti tariffari per il riso originario del Vietnam. Al fine di armonizzare la gestione di tali contingenti tariffari con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno integrare le tabelle e le norme che disciplinano questi tre contingenti tariffari nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991. Gli articoli 27 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero pertanto essere modificati e un nuovo articolo 29 bis dovrebbe essere integrato nello stesso regolamento.
(9)
La tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere aggiornata con la nuova classificazione delle carni bovine e con il nuovo nome dell'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità comunicati dall'Argentina.
(10)
Al fine di evitare qualsiasi malinteso riguardo all'età massima degli animali della specie bovina le cui carcasse sono ammissibili nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato.
(11)
Al fine di escludere i filetti mignon dai prodotti ammissibili nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4170 di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, è opportuno modificare la pertinente tabella di tale allegato.
(12)
Il riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
nella casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle di diversi contingenti tariffari non è necessario e potrebbe essere interpretato in modo erroneo. Al fine di evitare qualsiasi errore di interpretazione e conseguenti problemi per gli operatori commerciali, tale riferimento dovrebbe essere soppresso. Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione
(
8
)
dovrebbe essere modificato per chiarire l'ambito di applicazione del suo riferimento all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il riferimento ai certificati di autenticità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbe inoltre essere esteso a tutti i documenti menzionati nel capo II e nell'allegato II di tale regolamento.
(13)
Al fine di semplificare la gestione dei contingenti tariffari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, alcuni contingenti per il burro e le carni di vitello dovrebbero essere soppressi e i sottocontingenti pertinenti dovrebbero essere gestiti come contingenti tariffari.
(14)
A seguito di un errore nell'integrazione del regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
(
9
)
nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, la tabella del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 dovrebbe essere integrata con tutti gli altri numeri d'ordine che disciplinano i prodotti elencati nella sua descrizione del prodotto, con effetto sul periodo contingentale in corso.
(15)
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(16)
Al fine di garantire la tempestiva applicazione delle modifiche quando gli operatori presenteranno domande di titoli per contingenti tariffari i cui periodi iniziano a decorrere nel luglio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. È opportuno che le modifiche dei contingenti tariffari gestiti con titoli si applichino a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle che modificano i requisiti della prova dell'origine per l'immissione in libera pratica per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, che dovrebbero applicarsi a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso. Le modifiche dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali in corso fin dal loro inizio. Le modifiche relative all'integrazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal prossimo periodo contingentale che inizia il 1
o
gennaio 2022.
(17)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1)
l'articolo 16 è così modificato:
(a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
alla lettera a), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
ii)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(b)
al paragrafo 3, il primo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), l'espressione «prima dell'» è sostituita dall'espressione «al più tardi l'»;
ii)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
iii)
alla lettera c), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(2)
all'articolo 17 il paragrafo 5 è così modificato:
(a)
alla lettera a), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(b)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(3)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.»;
(4)
l'articolo 27 è così modificato:
(a)
al quarto comma, l'espressione «e 09.4168» è sostituita dall'espressione «, 09.4168, 09.4729, 09.4730 e 09.4731»;
(b)
è aggiunto il seguente sesto comma:
«Per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4729, 09.4730 e 09.4731, gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 16, i quantitativi in peso del prodotto e la Commissione li trasforma nell'equivalente peso specificato nell'allegato III.»;
(5)
l'articolo 29 è così modificato:
(a)
l'espressione «e 09.4168» è sostituita dall'espressione «, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154»;
(b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 si riferiscono a un unico numero d'ordine e a un unico codice NC. La designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni 15 e 16 della domanda di titoli.»;
(6)
è inserito il seguente articolo 29 bis:
«Articolo 29 bis
Certificato di autenticità
1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso “Fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO – parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.
2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie individuale attribuito dalle autorità emittenti. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.
3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine.
4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731. L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.»;
(7)
all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.»;
(8)
all'articolo 59, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del »Code of Federal Regulations« (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.»;
(9)
l'articolo 61 è così modificato:
(a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI, se del caso;»;
(b)
al paragrafo 3, l'espressione «entro il» è sostituita da «al più tardi il»;
(10)
all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(11)
l'articolo 72 è così modificato:
(a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1.»;
(12)
gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
(1)
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.»;
(2)
l'articolo 4 è così modificato:
(a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato II del presente regolamento.»;
(b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere inoltre al dichiarante o all'importatore di comprovare l'origine dei prodotti conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell'accordo commerciale in questione.»;
(3)
l'articolo 13 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169
»;
(b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.»;
(4)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine
09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.»;
(5)
l'articolo 18 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
»;
(b)
al paragrafo 1, il numero d'ordine «09.0144» è soppresso;
(c)
al paragrafo 2, il numero d'ordine «09.0145» è soppresso;
(6)
l'articolo 19 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164»;
(b)
al paragrafo 3, le parole «09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine» sono soppresse;
(7)
l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160
Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.»;
(8)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia:
(a)
il punto 2, lettera d) e il punto 3, lettera e), dell'allegato I si applicano a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso;
(b)
L'articolo 1, punto 4, punto 5, lettera b), punto 6, punto 1, punto 3, lettera f) e punto 12 dell'allegato I si applicano a decorrere dal 1
o
gennaio 2022.
L'articolo 2 si applica a decorrere dall'inizio dei periodi contingentali in corso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
3
)
GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (
GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del, 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (
GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 221 del 10.7.2020, pag. 64
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" (
GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4
).
(
9
)
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (
GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1
).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
(1)
all'allegato I, sotto la riga relativa al contingente tariffario 09.4168, sono inserite le seguenti righe:
«09.4729
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4730
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4731
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No»;
(2)
l'allegato II è così modificato:
(a)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4125 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito”»;
(b)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4131 e 09.4133 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(c)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4120, 09.4121 e 09.4122 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”.
La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento»;
(d)
la casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4123 e 09.4125 è sostituita dalla seguente:
«
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
No»;
(3)
l'allegato III è così modificato:
(a)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4119 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”»;
(b)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4130 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”» ;
(c)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(d)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4154 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”»;
(e)
la casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4154 è sostituita dalla seguente:
«
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
No»;
(f)
sono aggiunte le seguenti tabelle:
«
Numero d'ordine
09.4729
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1
).
Periodo contingentale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1° gennaio al 31 marzo
Dal 1° aprile al 30 giugno
Dal 1° luglio al 30 settembre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso semigreggio [espresso in equivalente riso semigreggio]
Origine
Vietnam
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
Quantitativo in chilogrammi
20 000 000 kg [espressi in equivalente riso semigreggio], suddivisi come segue:
10 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo
5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre
0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Codici CN
1006 10 30
1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome “Viet Nam” o “Viet-Nam” o “Vietnam” e la casella “Sì” è contrassegnata con una crocetta.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione
Numero d'ordine
09.4730
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1
).
Periodo contingentale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1° gennaio al 31 marzo
Dal 1° aprile al 30 giugno
Dal 1° luglio al 30 settembre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato]
Origine
Vietnam
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
Quantitativo in chilogrammi
30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue:
15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo
7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre
0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Codici CN
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome “Viet Nam” o “Viet-Nam” o “Vietnam” e la casella “Sì” è contrassegnata con una crocetta.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione
Numero d'ordine
09.4731
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1
).
Periodo contingentale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1° gennaio al 31 marzo
Dal 1° aprile al 30 giugno
Dal 1° luglio al 30 settembre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato]
Le seguenti varietà di riso “Fragrant”:
Jasmine 85
ST 5
ST 20
Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)
VD 20
RVT
OM 4900
OM 5451
Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)
Origine
Vietnam
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV.2 RISO, Parte D: Origine Vietnam, certificato di autenticità del presente regolamento. Autorità emittente: Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam
Quantitativo in chilogrammi
30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue:
15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo
7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno
7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre
0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Codici CN
1006 10 30
1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un'attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome “Viet Nam” o “Viet-Nam” o “Vietnam” e la casella “Sì” è contrassegnata con una crocetta.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione»;
(4)
all'allegato IV, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 20 reca l'indicazione “zuccheri destinati ad essere raffinati” e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(5)
all'allegato VI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito”»;
(6)
all'allegato VII, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari della Cina e del Regno Unito”»;
(7)
l'allegato VIII è così modificato:
(a)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4003 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(b)
le caselle «Descrizione del prodotto» e «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 sono sostituite dalle seguenti:
«
Descrizione del prodotto
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘A’, ‘B’ o ‘C’. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘A’ o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina”.
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.»;
(c)
la casella «Descrizione del prodotto» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 è sostituita dalla seguente:
«
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: “Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo ‘choice’ o ‘prime’ secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate ‘Canada A’, ‘Canada AA’, ‘Canada AAA’, ‘Canada Choice’ e ‘Canada Prime’, ‘A1’, ‘A2’, ‘A3’ e ‘A4’, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione”.»;
(8)
all'allegato IX, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(9)
l'allegato X è così modificato:
(a)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4038 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(b)
la casella «Descrizione del prodotto» della tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4170 è sostituita dalla seguente:
«
Descrizione del prodotto
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
—
“lombate disossate”: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo
—
prosciutti e loro pezzi»;
(10)
all'allegato XI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(11)
l'allegato XII è così modificato:
(a)
la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 e 09.4422 è sostituita dalla seguente:
«
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”»;
(b)
le caselle «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» e «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420 sono sostituite dalla seguente:
«
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No.
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447»;
(12)
all'allegato XIV.2 RISO è aggiunta la seguente parte D:
«
PARTE D. Origine Vietnam
Certificate of Authenticity
1
Exporter (Name and full address)
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY
for export to the European Union
No ORIGINAL
issued by (Name and full address of issuing body)
2
Consignee (Name and full address)
3
country and place of cultivation
4
country of destination in EU
5
Packing 5 kg or less (number of packings)
6
Description of goods
7
Packing between 5 and 20 kg (number of packings)
8
Net weight (kg)
Gross weight (kg)
9
DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.
Place and date:
Signature:
10
CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY
It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.
Place and date:
Signature:
Stamp:
11
FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION».
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:
(1)
le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0144, 09.0145 e 09.0153 sono soppresse;
(2)
la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 è sostituita dalla seguente:
«
Numero d'ordine
09.0141 -
Riso semigreggio
09.0165 -
Risone
09.0166 -
Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi)
09.0167 -
Riso lavorato (a grani tondi)
09.0168 -
Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi)
09.0169 -
Riso semilavorato (a grani tondi)
Base giuridica specifica
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC
Riso semigreggio:
1006 20
Risone:
1006 10 30
1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi):
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
Riso lavorato (a grani tondi):
1006 30 61
1006 30 92
Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi):
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
Riso semilavorato (a grani tondi):
1006 30 21
1006 30 42
Codici TARIC
-
Origine
Bangladesh
Quantitativo
Equivalente a 4 000 000 kg di riso semigreggio
Periodo contingentale
Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Non applicabile
Prova di origine
Certificato di origine, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Dazio doganale applicabile al contingente
Per i codici CN 1006 10 30 , 1006 10 50 , 1006 10 71 e 1006 10 79 : dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR
Per il codice NC 1006 20 : dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;
Per il codice NC 1006 30 : dazio stabilito a norma all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987
Non applicabile
Condizioni specifiche
Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento»;
(3)
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0162 è sostituita dalla seguente:
«
Numero d'ordine
09.0161
- Carni non disossate
09.0162
- Carni disossate
Base giuridica specifica
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea
(
1
)
, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio
(
2
)
.
Designazione dei prodotti e codici NC
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A:
ex 0202 20 30 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 10 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 50 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 90 (v. codici TARIC)
ex 0206 29 91 (v. codici TARIC)
“Prodotto A” come definito all'articolo 18 del presente regolamento
Codici TARIC
0202 20 30 81
0202 20 30 82
0202 30 10 81
0202 30 10 82
0202 30 50 81
0202 30 50 82
0202 30 90 41
0202 30 90 42
0202 30 90 70
0206 29 91 33
0206 29 91 35
0206 29 91 51
0206 29 91 59
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo
15 443 000 kg in equivalente carni non disossate
Periodo contingentale
Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Non applicabile
Prova di origine
Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento
(4)
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0163 e 09.0164 è sostituita dalla seguente:
«
Numero d'ordine
09.0163
- Carni non disossate
09.0164
- Carni disossate
Base giuridica specifica
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC
Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B:
ex 0202 20 30 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 10 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 50 (v. codici TARIC)
ex 0202 30 90 (v. codici TARIC)
ex 0206 29 91 (v. codici TARIC)
“Prodotto B” come definito all'articolo 18 del presente regolamento
Codici TARIC
0202 20 30 83
0202 20 30 84
0202 30 10 83
0202 30 10 84
0202 30 50 83
0202 30 50 84
0202 30 90 43
0202 30 90 44
0202 30 90 75
0206 29 91 37
0206 29 91 38
0206 29 91 61
0206 29 91 69
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo
4 233 000 kg in equivalente carni non disossate
Periodo contingentale
Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Non applicabile
Prova di origine
Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR per 1 000 kg netti
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 20 % +1 554,3 EUR per 1 000 kg netti
Per il codice NC ex 0202 30 50 : 20 % ++1 554,3 EUR per 1 000 kg netti
Per il codice NC ex 0202 30 90 : 20 % ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti
Per il codice NC ex 0206 29 91 : 20 % ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987
Per il codice NC ex 0202 20 30 : 420 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 10 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 50 : 657 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0202 30 90 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto
Per il codice NC ex 0206 29 91 : 903 EUR per 1 000 kg di peso netto
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento»;
(5)
la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 è sostituita dalla seguente:
«
Numero d'ordine
09.0159
- Burro
09.0160
- Altro
Base giuridica specifica
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte:
0405 10
0405 90
Codici TARIC
-
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo
11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale
Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1° luglio al 31 dicembre
Dal 1° gennaio al 30 giugno
Prova di origine
Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente
94,80 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987
Non applicabile
Condizioni specifiche
Per il codice NC 0405 90 : 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro
Conformemente all'articolo 29 del presente regolamento»;
(6)
all'allegato II, il titolo della parte B è sostituito dal seguente:
«B.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169
».
(
1
)
GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54
.
(
2
)
Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (
GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52
).»;
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