Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/761 of 17 December 2019 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1306/2013, (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the management system of tariff quotas with licences
Testo normativo
12.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 185/24
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
2
)
, in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
(
3
)
, in particolare l’articolo 9, lettere da a) a d) e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, o all’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione
(
4
)
.
(2)
Negli accordi e negli atti internazionali adottati a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 207 del TFUE l’Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti. In alcuni casi le importazioni di prodotti nell’ambito di tali contingenti tariffari sono soggette all’obbligo di un titolo di importazione. I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. È opportuno mantenere tali norme nel presente regolamento.
(3)
È opportuno fissare un periodo contingentale annuale di 12 mesi consecutivi per tutti i contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli e ad altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi è opportuno prevedere sottoperiodi contingentali all’interno del periodo contingentale annuale, in particolare quando ciò è previsto da un accordo internazionale.
(4)
Al fine di garantire una sana gestione dei contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi minimi o massimi che possono essere richiesti nell’ambito dei contingenti tariffari.
(5)
Al fine di semplificare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire condizioni comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione. Tali contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti mediante l’assegnazione di titoli in proporzione ai quantitativi globali richiesti (nel prosieguo il «metodo dell’esame simultaneo»). È opportuno stabilire norme anche per quanto riguarda la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli, che dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione
(
5
)
e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione
(
6
)
.
(6)
Alcuni accordi internazionali prescrivono che i contingenti tariffari siano gestiti con un metodo basato su documenti rilasciati da paesi terzi. Tale metodo prevede che l’assegnazione di titoli corrisponda ai quantitativi indicati nei documenti rilasciati dai paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per tale metodo di gestione. I documenti dovrebbero essere rilasciati da un’autorità riconosciuta dal paese terzo e rispettare determinate condizioni.
(7)
Per garantire la trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari soggetti a titoli di importazione, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni pertinenti, su richiesta, a qualsiasi operatore interessato al commercio del prodotto in questione. Per consentire agli operatori di presentare domanda per i quantitativi disponibili nell’ambito di un contingente tariffario, la Commissione dovrebbe pubblicare il quantitativo globale del contingente tariffario disponibile, nonché le date di apertura e di chiusura del periodo di presentazione delle domande. Deroghe e modifiche alle norme sulle procedure di concessione dei titoli o agli elenchi di prodotti soggetti a titoli di importazione dovrebbero inoltre essere pubblicate in conformità ai principi dell’accordo in materia di licenze di importazione dell’Organizzazione mondiale del commercio
(
7
)
e della decisione ministeriale di Bali
(
8
)
.
(8)
È necessario stabilire una cauzione di importo adeguato per i titoli da rilasciare nell’ambito dei contingenti tariffari, al fine di garantire che i prodotti siano immessi in libera pratica nell’Unione o esportati dall’Unione durante il periodo di validità del titolo.
(9)
Al fine di agevolare la gestione di taluni contingenti tariffari sensibili e molto richiesti e di taluni contingenti tariffari che in passato sono stati oggetto di elusione, il regolamento delegato (UE) 2020/760 istituisce un sistema elettronico apposito. È opportuno stabilire norme relative alle procedure e ai termini per la presentazione di documenti e dichiarazioni mediante tale sistema elettronico.
(10)
È opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli. In particolare, è opportuno stabilire l’applicazione di un coefficiente di attribuzione qualora i quantitativi oggetto delle domande di titoli superino i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di importazione cui trattasi.
(11)
È necessario fissare i periodi di validità dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti tariffari per definire il momento in cui è assolto l’obbligo di importazione o di esportazione.
(12)
Nell’interesse degli attuali importatori di aglio, che importano normalmente notevoli quantitativi di prodotto, e per garantire l’ingresso di nuovi importatori sul mercato, è opportuno operare, per l’aglio originario dell’Argentina, una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È opportuno definire queste due categorie di importatori e fissare criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione. Nell’ambito della semplificazione della gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di aglio, i numeri d’ordine dei contingenti tariffari di importazione per l’aglio originario della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina e dell’Argentina) sono stati sostituiti da nuovi numeri. La modifica dei numeri d’ordine non dovrebbe pregiudicare la continuità di tali contingenti tariffari per quanto riguarda, tra l’altro, il calcolo del quantitativo di riferimento, se del caso, in particolare ai fini delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/760 Lo stesso vale per i contingenti tariffari per l’importazione di funghi originari della Cina e di altri paesi terzi (ad eccezione della Cina) ai quali sono stati assegnati nuovi numeri d’ordine.
(13)
I quantitativi da assegnare alle categorie di importatori di cui sopra dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati. Le domande di titoli di importazione per l’aglio originario dell’Argentina presentate da entrambe le categorie di importatori dovrebbero essere soggette a restrizioni, ad esempio un quantitativo di riferimento per gli importatori tradizionali. Tali restrizioni sono necessarie non solo per garantire che la concorrenza tra gli importatori sia salvaguardata ma anche per dare agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli l’opportunità di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un unico importatore sia in grado di controllare il mercato.
(14)
Per migliorare i controlli e prevenire il rischio di anomalie negli scambi dovute a certificati di origine e ad altri documenti inesatti, è opportuno mantenere il sistema esistente di certificati di origine per l’aglio e il requisito che l’aglio sia trasportato direttamente dal paese terzo di origine nell’Unione. L’elenco dei paesi terzi dovrebbe essere ampliato alla luce delle informazioni supplementari disponibili. I certificati di origine dovrebbero essere rilasciati dalle autorità nazionali competenti conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
9
)
.
(15)
Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per i contingenti tariffari, le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di «
baby beef
», di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di carne di bufalo congelata e di pezzi detti «
hampes
» della specie bovina congelati dovrebbero essere soggette alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le merci provengono dal paese di rilascio e che corrispondono esattamente alla definizione contenuta nell’accordo internazionale. È opportuno stabilire un modello di certificato di autenticità e norme dettagliate per l’utilizzo dei certificati di autenticità rilasciati sulla base di tale modello.
(16)
L’Unione ha la possibilità di designare gli importatori che possono importare formaggi originari dell’Unione europea negli Stati Uniti d’America nell’ambito di un contingente specifico. Per consentire all’Unione di massimizzare il valore del contingente, è pertanto opportuno stabilire una procedura per la designazione degli importatori in base all’assegnazione di titoli di esportazione per i prodotti in questione.
(17)
Date le peculiarità del periodo di importazione in esenzione da dazio applicabile in Spagna e in Portogallo per il granturco, nonché in Spagna per il sorgo, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti il periodo di presentazione delle domande di titoli, la presentazione delle domande di titoli e i titoli per il granturco e il sorgo per gli Stati membri interessati.
(18)
Ai fini di un’agevole transizione verso le norme del presente regolamento, per rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima della loro applicazione e per concedere agli operatori un tempo sufficiente per adeguarsi all’obbligo di registrarsi in un apposito sistema elettronico e di presentare, attraverso tale sistema, una dichiarazione di indipendenza per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, è opportuno stabilire l’entrata in vigore differita del presente regolamento.
(19)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all’allegato I per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, in particolare per quanto riguarda:
a)
i periodi contingentali;
b)
i quantitativi massimi per cui si può presentare domanda;
c)
la presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione;
d)
i dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande di titoli di importazione e di esportazione e dei titoli stessi;
e)
l’irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione;
f)
la cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione;
g)
il coefficiente di attribuzione e la sospensione della presentazione di domande di titoli;
h)
il rilascio di titoli di importazione e di esportazione;
i)
il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione;
j)
la prova di immissione in libera pratica;
k)
la prova dell’origine;
l)
la notifica dei quantitativi alla Commissione;
m)
la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA) e ai certificati IMA 1 («
Inward Monitoring Arrangement
»).
Il presente regolamento apre inoltre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e stabilisce norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
, il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
11
)
e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.
TITOLO II
NORME COMUNI
Articolo 3
Contingenti tariffari elencati nell’allegato I
1. Ciascun contingente tariffario è identificato mediante un numero d’ordine.
2. I contingenti tariffari di importazione e di esportazione sono riportati nell’allegato I, unitamente alle seguenti informazioni:
a)
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione e la descrizione dei contingenti tariffari di esportazione;
b)
il settore dei prodotti;
c)
il tipo di contingente tariffario, di importazione o di esportazione;
d)
il metodo di gestione;
e)
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova del quantitativo di riferimento in conformità all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760;
f)
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760;
g)
se del caso, la data di scadenza del titolo;
h)
se del caso, l’obbligo per gli operatori di registrarsi nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (
Licence Operator Registration and Identification
, LORI) di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prima di presentare domanda di titolo.
Articolo 4
Periodo contingentale
1. I contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»). I periodi contingentali possono essere suddivisi in sottoperiodi.
2. I periodi contingentali, gli eventuali sottoperiodi e i quantitativi totali disponibili per il periodo contingentale, per ciascun contingente tariffario, sono stabiliti negli allegati da II a XIII
Articolo 5
Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda
1. Il quantitativo oggetto della domanda non può superare il quantitativo totale disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale interessato.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il quantitativo disponibile è il quantitativo totale non assegnato per il periodo o sottoperiodo contingentale rimanente.
3. Il quantitativo disponibile comprende il quantitativo non utilizzato nel precedente sottoperiodo contingentale.
Articolo 6
Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l’inizio del periodo contingentale ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1
o
gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente.
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli articoli 71 e 72.
4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile e la cauzione costituita è incamerata.
5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L’autorità emittente le considera una domanda unica.
Articolo 7
Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le seguenti sezioni dei moduli delle domande di titoli di importazione e di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
a)
nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:
i)
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione;
ii)
il dazio doganale
ad valorem
e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;
b)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;
c)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata.
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 1 in tale sistema.
Articolo 8
Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli incomplete o non conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili.
2. Se l’autorità emittente dichiara la domanda di titolo irricevibile, notifica all’operatore per iscritto la decisione di irricevibilità della domanda, unitamente ai motivi della decisione. Tale notifica informa l’operatore circa il diritto di ricorso contro la decisione di irricevibilità, la procedura applicabile e i termini del ricorso.
3. Le domande di titoli non possono essere dichiarate irricevibili per errori materiali di modesta entità che non modificano gli elementi essenziali della domanda.
4. Gli agenti doganali o i rappresentanti doganali del richiedente non sono autorizzati a presentare domanda di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Essi non possono essere detentori di titoli rilasciati a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione
Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.
Articolo 10
Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli
1. Fatta eccezione per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, per ciascun contingente tariffario la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano il coefficiente ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo notificata alla Commissione. Il coefficiente di attribuzione è calcolato sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri e secondo il metodo di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.
3. Salvo disposizione contraria del titolo III, il coefficiente di attribuzione per i titoli non supera il 100 % ed è calcolato come segue: [(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %. Il coefficiente di attribuzione è arrotondato a sei cifre. La Commissione adegua il coefficiente di attribuzione per garantire che i quantitativi disponibili per il periodo o il sottoperiodo contingentale di importazione o di esportazione non siano superati.
4. Se il quantitativo contingentale per un sottoperiodo o nell’ambito del sistema delle domande mensili è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo o del sottoperiodo contingentale. La sospensione è revocata quando si rendono disponibili quantitativi entro lo stesso periodo contingentale a seguito della notifica di quantitativi non utilizzati. La Commissione notifica alle autorità emittenti degli Stati membri la sospensione, la revoca della sospensione e il quantitativo disponibile nell’ambito di un contingente tariffario mediante opportuna pubblicazione in internet.
5. I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati per i quantitativi calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione o di esportazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.
6. I quantitativi non assegnati o non utilizzati durante un sottoperiodo sono determinati in base alle informazioni notificate alla Commissione dagli Stati membri. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi disponibili per essere ridistribuiti nell’ambito dello stesso periodo contingentale di importazione o di esportazione.
7. Prima di calcolare il coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa obbligatoria degli operatori a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, la Commissione può chiedere all’autorità emittente competente di verificare il fascicolo LORI dei richiedenti. La richiesta è presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti. Tuttavia, per i quantitativi notificati entro il 6 dicembre, tale richiesta deve essere presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) dell’8 dicembre. Le autorità emittenti forniscono alla Commissione un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste.
8. Le autorità emittenti rispondono alle richieste della Commissione di cui al paragrafo 7 entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del ventunesimo giorno del mese successivo alla richiesta.
9. Per le richieste trasmesse entro l’8 dicembre, le autorità emittenti rispondono entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 gennaio.
10. Se l’autorità emittente non risponde alla Commissione entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9, tale autorità non accetta alcuna ulteriore domanda di titolo presentata dall’operatore in questione.
Articolo 11
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione
1. Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
2. I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione.
3. I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. I titoli validi a decorrere dal 1
o
gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1
o
gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.
Articolo 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
a)
nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario;
b)
nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale
ad valorem
e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;
c)
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;
d)
nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18»
(
12
)
;
e)
quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura «L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica»
(
13
)
.
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati in tale sistema.
Articolo 13
Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione
1. L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio
(
14
)
non si applica alla determinazione del periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione per i contingenti tariffari di importazione e di esportazione.
2. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell’allegato I, sono validi:
a)
per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo;
b)
per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo;
c)
per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1
o
gennaio dell’anno seguente fino alla fine del periodo contingentale.
3. Salvo disposizione contraria del titolo III o dell’allegato I, se un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i titoli rilasciati per un sottoperiodo scadono l’ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine di tale sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale.
4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale.
5. I titoli per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio, ad eccezione dei titoli rilasciati dal 20 dicembre al 31 dicembre, che sono validi dal 1
o
gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6. Se il periodo di validità di un titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito dall’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.
Articolo 14
Prova di immissione in libera pratica e di esportazione
1. I quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la fine del periodo di validità dei titoli sono considerati quantitativi non utilizzati.
2. La prova dell’immissione in libera pratica e la prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è fornita conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Articolo 15
Prova dell’origine
1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell’Unione una prova dell’origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
2. In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell’origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione.
3. Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all’importatore di provare l’origine dei prodotti conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 16
Notifiche di quantitativi alla Commissione
1. Salvo disposizione contraria del titolo III, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario:
a)
prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
b)
prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario:
a)
prima dell’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
b)
prima del 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre;
c)
prima del decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi.
Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano a quest’ultima i quantitativi non utilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione e di esportazione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.
5. I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.
6. Se il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), per l’ultimo sottoperiodo.
7. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine.
8. Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell’allegato XV del presente regolamento.
9. L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.
Articolo 17
Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1
1. Dall’ottavo al sedicesimo giorno del mese successivo alla fine del periodo contingentale, gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e l’indirizzo dei detentori di titoli di importazione per i contingenti tariffari che richiedono l’iscrizione obbligatoria degli operatori e, se del caso, del cessionario.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le convalide, i respingimenti o le revoche di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.
3. Per notificare la convalida di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI, gli Stati membri presentano i dati richiesti figuranti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/760.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica apportata dagli operatori al proprio fascicolo LORI.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l’indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda:
d)
prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
e)
prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.
7. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, quando nel presente articolo sono fissati periodi e termini, essi si concludono alla scadenza dell’ultima ora dell’ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ai sensi del suddetto regolamento.
8. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione
(
15
)
e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione
(
16
)
.
TITOLO III
NORME SETTORIALI SPECIFICHE
CAPO 1
Cereali
Sezione 1
Cereali diversi dal granturco e dal sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 18
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio
(
17
)
, e all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2006/333/CE
(
18
)
, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio
(
19
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 19
Norme di qualità
Le norme di qualità e le tolleranze applicabili al frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta di cui al codice NC 1001 99 00 sono quelle stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione
(
20
)
. Si applicano i metodi di analisi previsti nella parte II dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione
(
21
)
.
Articolo 20
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada
L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra
(
22
)
.
Sezione 2
Granturco e sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 21
Periodo di presentazione delle domande
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di granturco e di sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate alle autorità spagnole e portoghesi competenti tra il settimo e l’undicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso le seguenti informazioni:
a)
il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» in tale sezione è barrata;
b)
una delle diciture elencate nell’allegato XIV è menzionata nella sezione 24.
Articolo 23
Notifiche alla Commissione
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica:
a)
entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d’ordine;
b)
prima della fine del mese, i quantitativi totali per codice NC per cui sono stati emessi titoli di importazione.
Articolo 24
Coefficiente di attribuzione
La Commissione notifica il coefficiente di attribuzione alle autorità emittenti entro il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti a norma dell’articolo 23.
Articolo 25
Rilascio del titolo di importazione
Le autorità spagnole e portoghesi competenti rilasciano i titoli di importazione tra il ventitreesimo e l’ultimo giorno di ogni mese.
Articolo 26
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo è valido dal giorno del rilascio alla fine del secondo mese successivo a tale data.
CAPO 2
Riso
Articolo 27
Contingenti tariffari e assegnazione dei quantitativi
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE e regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
(
23
)
, e ai risultati delle consultazioni con la Thailandia, approvate con decisione 96/317/CE del Consiglio
(
24
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di riso, riso semigreggio e rotture di riso, alle condizioni previste dal presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato III del presente regolamento.
I quantitativi disponibili sono fissati per sottoperiodo, come specificato nell’allegato III del presente regolamento.
In deroga all’articolo 13, i titoli rilasciati nell’ultimo sottoperiodo per i contingenti tariffari d’importazione con numero d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
I quantitativi inutilizzati nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 e 09.4168 in un sottoperiodo sono riportati ai sottoperiodi successivi specificati nell’allegato III. Nessun quantitativo è riportato al periodo contingentale successivo.
I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4138 a decorrere dal 1
o
ottobre di ogni anno.
Articolo 28
Documenti di esportazione
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell’allegato XIV.2. I certificati di esportazione sono rilasciati dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.
Articolo 29
Contenuto del titolo
Nei titoli di importazione per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168, il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» di tale sezione è barrata.
CAPO 3
Zucchero
Articolo 30
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
25
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d’Albania per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio
(
26
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
27
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio
(
28
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 31
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
1)
«peso tal quale»: il peso dello zucchero come tale;
2)
«raffinazione»: l’operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all’allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.
Articolo 32
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo di importazione è valido fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio. Esso scade comunque al più tardi il 30 settembre.
Articolo 33
Notifiche
Entro il 1
o
maggio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo totale di zucchero effettivamente importato, suddiviso per numero d’ordine, paese di origine, codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale.
Articolo 34
Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC
1) Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:
a)
l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
29
)
, l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica;
c)
la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione;
d)
se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l’importo corrispondente del dazio all’importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato;
e)
nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione».
2) Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato XIV.3 del presente regolamento.
Articolo 35
Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:
1)
le domande di titolo di importazione sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all’allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione;
2)
nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è indicata una delle diciture di cui alla parte B dell’allegato XIV.3.
CAPO 4
Olio d’oliva
Articolo 36
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro, approvato con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
30
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di olio d’oliva vergine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato V del presente regolamento.
CAPO 5
Prodotti ortofrutticoli
Sezione 1
Aglio
Articolo 37
Contingenti tariffari
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio
(
31
)
, all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio
(
32
)
, e all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio
(
33
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di aglio fresco o refrigerato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 38
Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina
1. Il presente articolo si applica unicamente ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 per l’aglio originario dell’Argentina.
2. Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova:
a)
di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l’aglio fresco, codice NC 0703 20 00, a norma del regolamento (CE) n. 341/2007
(
34
)
della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti;
b)
di avere immesso in libera pratica nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall’Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda.
3. Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti:
a)
di avere importato nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda;
b)
di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.
4. Il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli presentate da un nuovo importatore in un qualsiasi sottoperiodo non può superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per gli importatori tradizionali e nuovi, conformemente all’allegato VI, per tale sottoperiodo e tale origine. Le domande non conformi a tale disposizione sono respinte dalle autorità competenti.
5. Nella casella 20 della domanda di titolo è indicato se la domanda è presentata, a seconda dei casi, da un «importatore tradizionale» o da un «nuovo importatore».
6. Il quantitativo disponibile per l’aglio originario dell’Argentina è ripartito come segue:
a)
il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali;
b)
il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori.
7. Se, sulla base delle notifiche ricevute a norma del presente regolamento, la Commissione conclude che le domande non coprono interamente i quantitativi per le categorie di cui al paragrafo 6, il quantitativo non richiesto viene aggiunto al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo per la stessa categoria.
Articolo 39
Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi
1. L’aglio originario dell’Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b)
che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all’Unione.
2. Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell’Unione un prodotto che:
a)
è trasportato da un paese terzo nell’Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;
b)
è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto:
i)
sia rimasto sotto la supervisione delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
ii)
non sia stato immesso in libera pratica o in consumo nel paese o nei paesi di transito o di deposito;
iii)
non abbia subito operazioni nel paese o nei paesi di transito o di deposito, ad eccezione delle operazioni di scarico e di ricarico o delle altre operazioni necessarie per mantenerlo in buono stato.
3. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende:
a)
un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l’attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure
b)
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include:
i)
una descrizione precisa della merce;
ii)
le date di scarico e carico, con i dettagli per l’identificazione dei veicoli di trasporto utilizzati;
iii)
una dichiarazione che certifichi le condizioni in cui è stata tenuta la merce;
c)
se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio.
Articolo 40
Notifiche
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domanda di titolo per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli;
b)
se del caso, l’elenco degli operatori che compongono gruppi di operatori istituiti conformemente al diritto nazionale. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli.
Sezione 2
Funghi
Articolo 41
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di conserve di funghi del genere Agaricus, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VII del presente regolamento.
CAPO 6
Carni bovine
Articolo 42
Contingenti tariffari e quantitativi
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di pezzi detti «
hampes
» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
35
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio
(
36
)
, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio
(
37
)
, all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
38
)
, e all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo
(
39
)
, dall’altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio
(
40
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con decisione 2005/269/CE del Consiglio
(
41
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio
(
42
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
(
43
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
(
44
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato VIII.
Articolo 43
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario 09.4002
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4002.
2. All’atto dell’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l’importatore presenta all’autorità doganale un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.
3. I certificati di autenticità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
4. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione o del paese esportatore.
5. I certificati di autenticità recano un numero d’ordine individuale assegnato dalle autorità emittenti.
6. I certificati di autenticità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente del paese terzo di origine di cui all’allegato per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere correttamente vistati, i certificati di autenticità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I quantitativi indicati in un titolo di importazione sono ripartiti per codice NC.
9. I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.
10. Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d’ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici NC o dei gruppi di codici NC elencati nell’allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici NC, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC sono indicati nella sezione 16 della domanda di titolo e del titolo stesso e le rispettive descrizioni sono indicate nella sezione 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
Articolo 44
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione 8, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella «Diciture specifiche da indicare sul titolo» dell’allegato VIII.
2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.
Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o se l’originale del certificato di autenticità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.
Articolo 45
Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Nei casi di cui all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il richiedente costituisce una cauzione aggiuntiva pari all’importo corrispondente, per i prodotti in questione, al dazio della nazione più favorita nell’ambito della tariffa doganale comune applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo di importazione.
Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.
2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.
3. L’importo della cauzione aggiuntiva non svincolato è incamerato e trattenuto a titolo di dazio doganale.
Articolo 46
Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada
1. L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni bovine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4280 e 09.4281 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3. Per calcolare la prova dello svolgimento di un’attività commerciale e, se del caso, il quantitativo di riferimento, il peso è corretto utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
4. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede l’inizio di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato VIII.
5. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
45
)
possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
6. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
7. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Il titolo di importazione scade tuttavia al più tardi il 31 dicembre.
8. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
9. Quando una parte del quantitativo indicato in un titolo viene restituita conformemente al paragrafo 8, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
Articolo 47
Disposizioni comuni
1. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.
2. I quantitativi comunicati sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, convertiti in equivalente disossato di peso del prodotto.
3. Ai fini del presente capo si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, ha una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
CAPO 7
Latte e prodotti lattiero-caseari
Sezione 1
Contingenti di importazione
Articolo 48
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
(
46
)
, all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione 1999/753/CE
(
47
)
, all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni prodotti agricoli, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio
(
48
)
e all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM approvato con decisione 2008/805/CE
(
49
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’
accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio
(
50
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
I contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IX.
Articolo 49
Contingente tariffario per i formaggi neozelandesi
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
Articolo 50
Contingente tariffario per il burro neozelandese
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182.
2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. L’espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione dei contingenti tariffari di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data in cui è presentata alle autorità doganali una dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione.
4. In tutte le fasi della commercializzazione del burro originario della Nuova Zelanda importato nell’Unione, l’origine neozelandese è indicata sull’imballaggio e sulla relativa fattura. Quando il burro originario della Nuova Zelanda è mescolato con burro originario dell’Unione e il burro mescolato è destinato al consumo diretto e commercializzato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l’origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
5. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
6. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4195, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, più del 125 % dei quantitativi che il richiedente ha immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 nel periodo di 24 mesi anteriore al mese di novembre che precede il periodo contingentale.
7. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4182, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, meno di 20 tonnellate e più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo contingentale.
8. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 sono ripartiti per codice NC.
Articolo 51
Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda
1. Le norme per il controllo del peso e del tenore di materie grasse e le conseguenze di tale controllo figurano nell’allegato XIV.5, parte A.3. Il controllo delle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica nell’Unione comprende i controlli di cui all’allegato XIV. Se il burro non rispetta i requisiti in materia di composizione, l’intero quantitativo oggetto della pertinente dichiarazione doganale è escluso dalla preferenza tariffaria. Una volta constatata la non conformità e accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali riscuotono il dazio all’importazione fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
51
)
. L’operatore può restituire il titolo per il quantitativo non conforme, nel qual caso l’autorità emittente notifica tale quantitativo come non utilizzato e la cauzione corrispondente è svincolata.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato XIV.5, parte A.3, per ogni trimestre entro il decimo giorno del primo mese del trimestre successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
a)
informazioni di carattere generale:
i)
nome del fabbricante di burro;
ii)
codice di identificazione della partita;
iii)
peso della partita in kg;
iv)
data dei controlli (giorno/mese/anno);
b)
controllo del peso: il peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
c)
dati relativi alla media:
i)
media aritmetica del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),
ii)
media aritmetica del peso netto dei cartoni campione in kg,
iii)
se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
d)
dati relativi alle deviazioni standard:
i)
deviazione standard del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),
ii)
deviazione standard del peso netto dei cartoni campione (kg),
iii)
se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
e)
controllo del tenore di materie grasse:
f)
peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
g)
dati relativi alla media:
i)
media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse dei cartoni campione,
ii)
se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4 % (N = no, S = sì).
Articolo 52
Contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. I contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono elencati nell’allegato I.
2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1.
Articolo 53
Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari
1. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV. Tuttavia la casella 3, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.
Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto.
2. Il certificato riguarda il quantitativo totale di prodotti destinati a lasciare il territorio del paese di rilascio.
3. I certificati IMA 1 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio. La validità non può estendersi oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio del titolo.
4. In deroga al paragrafo 3, certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1
o
gennaio possono essere rilasciati a decorrere dal 1
o
novembre dell’anno precedente. Tuttavia, le relative domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto a partire dal primo giorno del periodo contingentale.
5. I casi in cui i certificati IMA 1 possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati nell’allegato XIV.
6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione. Il certificato IMA 1 deve essere presentato mentre è in corso di validità, salvo casi di forza maggiore.
Articolo 54
Organismi emittenti degli IMA 1
1. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all’allegato XIV. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata.
2. Un organismo emittente figura nell’elenco di cui all’allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
a)
è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
b)
si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
c)
si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8;
d)
nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente:
i)
il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per l’anno contingentale precedente, il numero di identificazione di ciascun certificato IMA 1 e il quantitativo da esso coperto;
ii)
il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per il periodo contingentale interessato e il quantitativo totale coperto da tali certificati; e
iii)
la cancellazione, la correzione o la modifica di tali certificati IMA 1 oppure il rilascio di copie dei certificati IMA 1, secondo quanto previsto dall’allegato XIV, e tutte le precisazioni pertinenti.
3. Se non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, l’organismo emittente è rimosso dall’elenco di cui all’allegato XIV.
Sezione 2
Contingenti di esportazione
Articolo 55
Contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
1. In conformità all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, è aperto un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell’Unione, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. È assegnato agli esportatori dell’Unione un contingente di esportazione di 22 400 tonnellate di tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.
3. Il periodo contingentale va dal 1
o
luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
4. Gli esportatori dell’Unione sono gli operatori il cui nome e numero EORI figurano sulla dichiarazione di esportazione corrispondente. Per ciascuna spedizione essi presentano alle autorità competenti della Repubblica dominicana una copia certificata del titolo di esportazione e una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione.
5. Le domande di titoli di esportazione possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 che sono stati interamente ottenuti nell’Unione a partire da latte interamente prodotto all’interno dell’Unione. I richiedenti dichiarano per iscritto che tali condizioni sono soddisfatte. Essi si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare le prove fornite mediante controlli in loco.
Articolo 56
Norme aggiuntive applicabili ai titoli di esportazione rilasciati per il latte in polvere nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana
1. I titoli rilasciati nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana danno luogo a un obbligo di esportazione verso la Repubblica dominicana.
2. La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
a)
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante la Repubblica dominicana come destinazione finale; oppure
b)
una stampa delle informazioni elettroniche relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto, generata indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui può essere collegata alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichi la Repubblica dominicana come destinazione finale.
3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
a)
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Repubblica dominicana»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
b)
la sezione 20 indica:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Contingente tariffario dal 1
o
luglio 20… al 30 giugno 20… per il latte in polvere secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.»
Articolo 57
Coefficiente di attribuzione applicato al contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
1. Se le domande di titoli sono presentate per quantitativi superiori a quelli disponibili, la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato al chilogrammo inferiore.
2. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il ricevimento di tale notifica.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità emittente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.
Articolo 58
Contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, sono aperti contingenti tariffari per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti lattiero-caseari originari dell’Unione del codice NC 0406, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 59
Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all’allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all’atto dell’esportazione verso gli Stati Uniti d’America nell’ambito:
a)
del contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio;
b)
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;
c)
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.
2. In deroga all’articolo 6, le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre dell’anno che precede l’anno contingentale per il quale sono assegnati i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate contemporaneamente all’autorità emittente di uno Stato membro.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 16, il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406.
4. I richiedenti dei titoli di esportazione dimostrano che l’importatore designato è una loro filiale.
5. I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda:
a)
la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «
Harmonized Tariff Schedule of the United States of America
»;
b)
la designazione dei prodotti secondo la «
Harmonized Tariff Schedule of the United States
»;
c)
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d’America.
6. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
a)
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d’America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
b)
la sezione 20 indica:
i)
«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America;
ii)
Contingente per l’anno civile xxxx — articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761;
iii)
Identificazione del contingente: …;
iv)
Valido dal 1
o
gennaio al 31 dicembre xxxx»;
c)
la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC».
7. Per ciascun contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati nei commi seguenti.
A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati.
Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell’importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l’idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «
Code of Federal Regulations
» (codice dei regolamenti federali).
9. Le informazioni sui contingenti aperti dagli Stati Uniti d’America sono fornite insieme alla domanda di titolo di esportazione e presentate secondo il modello riportato nell’allegato XIV.
10. In deroga all’articolo 11 del presente regolamento, i titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi per i quali i titoli sono stati assegnati.
Articolo 60
Svincolo delle cauzioni nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
a)
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante gli Stati Uniti d’America come destinazione finale; oppure
b)
una stampa delle informazioni relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto in formato elettronico, generate indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui possono essere collegate alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichino gli Stati Uniti d’America come destinazione finale.
Articolo 61
Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. Entro il 18 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America. È altresì notificato il fatto che non sono state presentate domande.
2. Per ogni contingente la notifica comprende:
a)
un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della «
Harmonized Tariff Schedule of the United States of America
»;
c)
il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.
Articolo 62
Coefficiente di attribuzione applicato ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. In deroga all’articolo 10, se le domande di titoli di esportazione per un contingente superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione calcola e pubblica entro il 31 ottobre un coefficiente di attribuzione. Se necessario può essere applicato un coefficiente di attribuzione superiore al 100 %.
2. Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi assegnati risultassero inferiori a 10 tonnellate per contingente e per richiedente, quest’ultimo ha facoltà di ritirare la domanda di titolo. In tal caso il richiedente ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione.
3. Entro dieci giorni civili dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità competente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.
4. Se le domande di titoli di esportazione non superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. In tal caso gli operatori comunicano all’autorità emittente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione da costituire è aumentata in conseguenza.
5. L’autorità competente notifica alla Commissione, entro due settimane dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi supplementari accettati dagli operatori, ripartiti per codice NC.
Articolo 63
Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America i nomi degli importatori designati e i quantitativi assegnati.
2. Se un titolo di importazione per i quantitativi interessati non è assegnato all’importatore designato, nei casi in cui non sussistano dubbi sulla buona fede dell’operatore che presenta una dichiarazione di ammissibilità conforme alle norme del Ministero dell’agricoltura statunitense (USDA) in materia di titoli di importazione dei contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «
Code of Federal Regulations
» (codice dei regolamenti federali), l’autorità emittente può autorizzare l’operatore a designare un altro importatore figurante nell’elenco dell’USDA degli importatori riconosciuti e comunicato in conformità al paragrafo 1.
3. L’autorità emittente comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento di importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.
Articolo 64
Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada
1. In conformità all’accordo per la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e al relativo scambio di lettere, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio
(
52
)
, è aperto un contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso il Canada, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. Per le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito di tale contingente è richiesto un titolo di esportazione in conformità all’allegato XIII.
3. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell’Unione a partire da latte prodotto interamente nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco.
4. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
a)
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
b)
la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati;
c)
la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
d)
le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;
e)
la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
i)
«Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx»;
ii)
«Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx».
Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;
f)
la sezione 22 indica: «senza restituzione all’esportazione».
5. All’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione, il detentore di un titolo di esportazione presenta l’originale o una copia certificata di detto titolo all’autorità canadese competente.
CAPO 8
Carni suine
Articolo 65
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni suine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato X del presente regolamento.
Articolo 66
Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada
1. L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni suine originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4282 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato X del presente regolamento.
4. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
5. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
6. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Tuttavia il titolo di importazione scade al più tardi il 31 dicembre.
7. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
8. Quando una parte del quantitativo di un titolo è restituita conformemente al paragrafo 7, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
CAPO 9
Uova
Articolo 67
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.
Articolo 68
Conversioni di peso
1. Ai fini del presente regolamento, il peso è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento. I tassi forfettari di rendimento si applicano unicamente ai prodotti importati di qualità sana, leale e mercantile che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione dell’Unione e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.
2. Il quantitativo di riferimento è corretto applicando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per le altre lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
4. Ai fini delle domande di titoli per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
5. I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:
a)
chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402;
b)
chilogrammi di peso del prodotto per il numero d’ordine 09.4276.
CAPO 10
Carni di pollame
Articolo 69
Contingenti tariffari
In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio
(
53
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio
(
54
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio
(
55
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio
(
56
)
, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XII del presente regolamento.
CAPO 11
Alimenti per cani o gatti
Articolo 70
Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera
1. In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio
(
57
)
, è aperto un contingente tariffario per l’esportazione verso la Svizzera di alimenti per cani o gatti originari dell’Unione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state interamente ottenute nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte e ad accettare, se del caso, eventuali controlli da parte di tali autorità in merito alla contabilità e alle condizioni in cui i prodotti in questione sono fabbricati. Se il richiedente non è il fabbricante dei prodotti, deve presentare una dichiarazione e un impegno analoghi da parte del fabbricante a sostegno della domanda.
3. In deroga all’articolo 71, paragrafo 1, il titolo di esportazione AGREX può essere sostituito da una fattura o da qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
CAPO 12
Norme comuni relative a taluni contingenti tariffari elencati ai capi 6, 7 e 11
Articolo 71
Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE
1. L’esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. Le domande di titoli per tali contingenti tariffari sono ricevibili unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 70, paragrafo 2.
3. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1239.
4. Il titolo è rilasciato non appena possibile dopo che è stata presentata una domanda ricevibile.
5. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.
7. L’articolo 16 non si applica ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
Articolo 72
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori
1. Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all’articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è:
a)
un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine;
b)
un formulario IMA 1 («
Inward Monitoring Arrangement
») per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1239.
3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.
4. L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1.
5. Un certificato di autenticità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.
6. L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.
7. La Commissione può chiedere a un paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
8. Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti. Lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante un sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Se richiesto da un paese terzo, lo scambio di documenti può continuare ad avvenire con mezzi convenzionali, nel qual caso il titolo di importazione è messo a disposizione del detentore soltanto dopo che è stato presentato l’originale del documento del paese esportatore.
9. La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (
Specimen Management System
— SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
2. Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
3
)
GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1
.
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44
).
(
7
)
Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali (1986 - 1994) — Allegato 1 — Allegato 1A — Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione (OMC-GATT 1994) (
GU L 336 del 23.12.1994, pag. 151
).
(
8
)
Decisione ministeriale di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari WT/MIN(13)/39 — WT/L/914 dell’11 dicembre 2013.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
(
10
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
).
(
12
)
—
In bulgaro: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18
—
In spagnolo: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18
—
In ceco: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18
—
In danese: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18
—
In tedesco: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge
—
In estone: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär
—
In greco: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18
—
In inglese: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18
—
In francese: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18
—
In croato: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18
—
In italiano: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18
—
In lettone: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam
—
In lituano: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams
—
In ungherese: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel
—
In maltese: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18
—
In neerlandese: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
—
In polacco: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18
—
In portoghese: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18
—
In romeno: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18
—
In slovacco: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18
—
In sloveno: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18
—
In finlandese: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli
—
In svedese: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18
(
13
)
—
In bulgaro: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага
—
In spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71
—
In ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije
—
In danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse
—
In tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung
—
In estone: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata
—
In greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται
—
In inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply
—
In francese: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas
—
In croato: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje
—
In italiano: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica
—
In lettone: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro
—
In lituano: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma
—
In ungherese: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni
—
In maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika
—
In neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing
—
In polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania
—
In portoghese: O artigo 3.
o
, n.
o
4, do Regulamento (CEE) n.
o
1182/71 não é aplicável
—
In romeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică
—
In slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje
—
In sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja
—
In finlandese: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta
—
In svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.
(
14
)
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (
GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1
).
(
15
)
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (
GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100
).
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (
GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113
).
(
17
)
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (
GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1
).
(
18
)
Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (
GU L 124 del 11.5.2006, pag. 13
).
(
19
)
Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (
GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53
).
(
20
)
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (
GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5
).
(
21
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71
).
(
22
)
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23
.
(
23
)
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (
GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1
).
(
24
)
Decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (
GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15
).
(
25
)
Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (
GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1
).
(
26
)
Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (
GU L 107 del 28.4.2009, pag. 1
).
(
27
)
Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (
GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14
).
(
28
)
Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (
GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1
).
(
29
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
).
(
30
)
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (
GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1
).
(
31
)
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (
GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7
).
(
32
)
Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (
GU L 154 del 8.6.2006, pag. 22
).
(
33
)
Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea (
GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7
).
(
34
)
Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (
GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12
(
35
)
Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1
).
(
36
)
Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (
GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10
).
(
37
)
Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (
GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1
).
(
38
)
Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (
GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1
).
(
39
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(
40
)
Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (
GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1
).
(
41
)
Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (
GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19
).
(
42
)
Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (
GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52
).
(
43
)
Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080
).
(
44
)
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (
GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1
).
(
45
)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55
).
(
46
)
Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli — Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia — Protocollo 2 concernente il regime preferenziale applicabile all’importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo 3 relativo alle norme di origine — Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune (
GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1
).
(
47
)
Decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (
GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1
).
(
48
)
Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (
GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1
).
(
49
)
Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (
GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1
).
(
50
)
Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (
GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57
).
(
51
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
52
)
Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (
GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25
).
(
53
)
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (
GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1
).
(
54
)
Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (
GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65
).
(
55
)
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (
GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10
).
(
56
)
Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (
GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1
).
(
57
)
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (
GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1
).
ALLEGATO I
Elenco dei contingenti tariffari aperti e dei requisiti da soddisfare
Numero/descrizione del contingente tariffario
Settore
Tipo di contingente
Metodo di gestione
Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760
Requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760
Data di scadenza del titolo
Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760
09.4123
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4124
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4125
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4131
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4133
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4306
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4307
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4308
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4120
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento
No
09.4121
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento.
No
09.4122
Cereali
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento
No
09.4112
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4116
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4117
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4118
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4119
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4127
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4128
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4129
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4130
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4138
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4148
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4149
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4150
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4153
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4154
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4166
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4168
Riso
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4317
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4318
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4319
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4320
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4321
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4324
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4325
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4326
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4327
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4329
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4330
Zucchero
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4032
Olio di oliva
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4099
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4104
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
No
09.4285
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4287
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4284
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4286
Prodotti ortofrutticoli
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4001
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4202
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4003
Carni bovine
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4004
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4181
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4198
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4199
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4200
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4002
Carni bovine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4270
Carni bovine
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4280
Carni bovine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4281
Carni bovine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4450
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4451
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4452
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4453
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4454
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4455
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4504
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4505
Carni bovine
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4155
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4179
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4182
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4195
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4225
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4226
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4227
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4228
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4229
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4514
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4515
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4521
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4522
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore
No
No
No
09.4595
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4600
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4601
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4602
Latte e prodotti lattiero-caseari
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
Contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America
Latte e prodotti lattiero-caseari
Esportazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
Contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
Latte e prodotti lattiero-caseari
Esportazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
Contingente per i formaggi aperto dal Canada
Latte e prodotti lattiero-caseari
Esportazione
Paese terzo
No
No
31 dicembre
No
09.4038
Carni suine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4170
Carni suine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4271
Carni suine
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4272
Carni suine
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4282
Carni suine
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4275
Uova
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4276
Uova
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4401
Uova
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4402
Uova
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4067
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4068
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4069
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4070
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4092
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4169
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4211
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4212
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4213
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4214
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4215
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4216
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4217
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4218
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4251
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4252
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4253
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4254
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4255
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4256
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4257
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4258
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4259
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4260
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4263
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4264
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4265
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4266
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4267
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
No
No
09.4268
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4269
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4273
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4274
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
No
09.4283
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
No
Sì
No
09.4410
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4411
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4412
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4420
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
09.4422
Carni di pollame
Importazione
UE: esame simultaneo
Sì
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Fino alla fine del periodo contingentale
Sì
Alimenti per cani o gatti verso la Svizzera
Alimenti per cani o gatti
Esportazione
Paese terzo
No
No
31 dicembre
No
ALLEGATO II
Contingenti tariffari nel settore dei cereali
Numero d’ordine
09.4123
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
572 000 000 kg
Codici NC
Ex10019900
Dazio doganale applicabile al contingente
12 EUR per 1 000 kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4124
Accordo internazionale o altro atto
Accordo economico e commerciale globale
(CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, applicato in via provvisoria nell’UE sulla base della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Contingente tariffario aperto dal 2017 al 2023
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine
Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
Dal 2017 al 2023: 100 000 000 kg
Codici NC
Ex10019900
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4125
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine
Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d’America e dal Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
2 371 600 000 kg, suddivisi come segue:
1 185 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 185 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
Ex10019900
Dazio doganale applicabile al contingente
12 EUR per 1 000 kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4131
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Granturco
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
277 988 000 kg, suddivisi come segue:
138 994 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
138 994 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
1005 10 90 e 1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4133
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
129 577 000 kg
Codici NC
Ex10019900
Dazio doganale applicabile al contingente
12 EUR per 1 000 kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4306
Accordo internazionale o altro atto
Accordo di associazione
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato
Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall’orzo, dall’avena e dal riso
Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta
Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 980 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 990 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 1 000 000 000 kg
Codici NC
1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni speciali
No
Numero d’ordine
09.4307
Accordo internazionale o altro atto
Accordo di associazione
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Orzo non destinato alla semina
Farina di orzo
Agglomerati in forma di pellets, di orzo
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 310 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 330 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 350 000 000 kg
Codici NC
1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4308
Accordo internazionale o altro atto
Accordo di associazione
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Granturco non destinato alla semina
Farina di granturco
Semole e semolini di granturco
Agglomerati in forma di pellets, di granturco
Cereali lavorati di granturco
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 550 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 600 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 650 000 000 kg
Codici NC
1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4120
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE
del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Granturco importato in Spagna
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
2 000 000 000 kg
Codici NC
1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Dazio della nazione più favorita dal 1
o
gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1
o
aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata;
la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4121
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Granturco importato in Portogallo
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
500 000 000 kg
Codici NC
1005 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Dazio della nazione più favorita dal 1
o
gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1
o
aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4122
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Sorgo importato in Spagna
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
300 000 000 kg
Codici NC
1007 90 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Dazio della nazione più favorita dal 1
o
gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1
o
aprile al 31 dicembre
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 kg
Cauzione per i titoli di importazione
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
la sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all’allegato XIV.1 del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO III
Contingenti tariffari nel settore del riso
Numero d’ordine
09.4112
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2005/953/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
5 513 000 kg, suddivisi come segue:
5 513 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4116
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
2 388 000 kg, suddivisi come segue:
2 388 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità del titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4117
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
India
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
1 769 000 kg, suddivisi come segue:
1 769 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4118
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Pakistan
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
1 595 000 kg, suddivisi come segue:
1 595 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4119
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Altre origini (ad esclusione dell’India, del Pakistan, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
3 435 000 kg, suddivisi come segue:
3 435 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4127
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
al 30 settembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
38 721 000 kg, suddivisi come segue:
9 681 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
19 360 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
9 680 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4128
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2005/953/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
al 30 settembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
21 455 000 kg, suddivisi come segue:
10 727 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
5 364 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
5 364 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4129
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
al 30 settembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Titolo di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
1 019 000 kg, suddivisi come segue:
0 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
1 019 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità di un titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4130
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
al 30 settembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Altre origini (ad esclusione dell’Australia, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
1 805 000 kg, suddivisi come segue:
0 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
1 805 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4138
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
Quantitativo residuo dai numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non assegnato nei sottoperiodi precedenti
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4148
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso semigreggio
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
1 634 000 kg, suddivisi come segue:
1 634 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
1006 20
Dazio doganale applicabile al contingente
Dazio ad valorem del 15 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
30 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4149
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2005/953/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Rotture di riso
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
52 000 000 kg, suddivisi come segue:
36 400 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
15 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4150
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Rotture di riso
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
16 000 000 kg, suddivisi come segue:
8 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
8 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4153
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Rotture di riso
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
9 000 000 kg, suddivisi come segue:
4 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
4 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4154
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Rotture di riso
Origine
Altre origini (ad esclusione dell’Australia, della Guyana, della Thailandia e degli Stati Uniti d’America)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013
Quantitativo in chilogrammi
12 000 000 kg, suddivisi come segue:
6 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
6 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente
Riduzione del dazio del 30,77 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4166
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Riso lavorato o semilavorato
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
25 516 000 kg, suddivisi come segue:
8 505 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
17 011 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre
Codici NC
1006 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
46 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4168
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Rotture di riso
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
31 788 000 kg, suddivisi come segue:
31 788 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
quantitativo residuo non utilizzato nei sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
1006 40 00
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
5 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO IV
Contingenti tariffari nel settore dello zucchero
Numero d’ordine
09.4317 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione 2006/106/CE del Consiglio
, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
9 925 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
98 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4318 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio
, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio
, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio
, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
Periodi contingentali fino al 2023/2024: 334 054 000 kg
Periodi contingentali dal 2024/2025: 412 054 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
98 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4319 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione 2008/870/CE del Consiglio
, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Cuba
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
68 969 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
98 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4320 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione 2009/718/CE del Consiglio
, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Qualsiasi paese terzo
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
289 977 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
98 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità del titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4321 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione 75/456/CEE del Consiglio
, del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
Origine
India
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
10 000 000 kg
Codici NC
1701
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4324 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine
Albania
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
1 000 000 kg
Codici NC
1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4325 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio
, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Articolo 27, paragrafo 3, dell’
accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine
Bosnia-Erzegovina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
13 210 000 kg
Codici NC
1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4326 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2013/490/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
Articolo 26, paragrafo 4, dell’
accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine
Serbia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
181 000 000 kg
Codici NC
1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento
Durata di validità del titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4327 — ZUCCHERO BALCANI
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra
Articolo 27, paragrafo 2, dell’
accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Origine
Repubblica di Macedonia del Nord
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
7 000 000 kg
Codici NC
1701 e 1702
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4329 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio
, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
Periodi contingentali fino al 2021/2022: 78 000 000 kg
Periodo contingentale 2022/2023: 58 500 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
11 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4330 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio
, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
ottobre al 30 settembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale 2022/2023: 19 500 000 kg
Periodo contingentale 2023/2024: 58 500 000 kg
Codici NC
1701 13 10 e 1701 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
54 EUR per 1 000 Kg
Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate.
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 1 000 Kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento
ALLEGATO V
Contingenti tariffari nel settore dell’olio d’oliva
Numero d’ordine
09.4032
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione,
del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Olio d’oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 , 1509 10 20 e 1509 10 80 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese
Origine
Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato EUR 1
Quantitativo in chilogrammi
56 700 000 kg
Codici NC
1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg netti
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
Le sezioni 7 e 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso recano l’indicazione del paese esportatore e del paese di origine; la casella «sì» delle suddette sezioni deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO VI
Contingenti tariffari nel settore dell’aglio
Numero d’ordine
09.4099
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2001/404/CE del Consiglio
, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
giugno al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
giugno al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 30 novembre
Dal 1
o
dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi
Dal 1
o
marzo al 31 maggio
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
Origine
Argentina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
5 744 000 kg, suddivisi come segue:
4 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
1 634 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio
Codici NC
0703 20 00
Dazio doganale applicabile al contingente
9,6 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento
Cauzione per i titoli di importazione
60 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «nuovo importatore»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4104
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2001/404/CE del Consiglio
, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
giugno al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
giugno al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 30 novembre
Dal 1
o
dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi
Dal 1
o
marzo al 31 maggio
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
Origine
Argentina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
13 403 000 kg, suddivisi come segue:
9 590 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
3 813 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio
Codici NC
0703 20 00
Dazio doganale applicabile al contingente
9,6 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento
Cauzione per i titoli di importazione
60 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «importatore tradizionale»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4285
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2001/404/CE del Consiglio
, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT
Decisione 2006/398/CE del Consiglio
, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea
Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio
, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
giugno al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
giugno al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 30 novembre
Dal 1
o
dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi
Dal 1
o
marzo al 31 maggio
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
Origine
Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
48 225 000 kg, suddivisi come segue:
12 377 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
giugno al 31 agosto
12 377 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 30 novembre
10 781 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
12 690 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio
Codici NC
0703 20 00
Dazio doganale applicabile al contingente
9,6 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
60 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4287
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2001/404/CE del Consiglio
, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
giugno al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
giugno al 31 agosto
Dal 1
o
settembre al 30 novembre
Dal 1
o
dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi
Dal 1
o
marzo al 31 maggio
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00
Origine
Altri paesi terzi (ad esclusione di Cina e Argentina)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di origine per l’Iran, il Libano, la Malaysia, Taiwan, gli Emirati arabi uniti e il Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
6 023 000 kg, suddivisi come segue:
1 344 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
giugno al 31 agosto
2 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 30 novembre
1 327 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
552 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio
Codici NC
0703 20 00
Dazio doganale applicabile al contingente
9,6 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
60 EUR per 1 000 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO VII
Contingenti tariffari nel settore dei funghi
Numero d’ordine
09.4286
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Conserve di funghi del genere
Agaricus
Origine
Altri paesi terzi (ad eccezione della Cina)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
5 030 000 kg (peso netto sgocciolato)
Codici NC
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem
Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4284
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Decisione 2006/398/CE del Consiglio
, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea
Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio
, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Conserve di funghi del genere
Agaricus
Origine
Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
30 400 000 kg (peso netto sgocciolato)
Codici NC
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem
Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO VIII
Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine
Numero d’ordine
09.4002
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
12 sottoperiodi di un mese ciascuno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un’alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” e “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” e “A4”, secondo la tabella di classificazione dell’
Agence Canadienne d’inspection des aliments
del governo canadese, corrispondono a tale definizione»
Origine
Stati Uniti d’America e Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Sul retro del modulo va riportata la descrizione del prodotto applicabile alle carni originarie del paese esportatore.
Autorità emittenti:
Food Safety and Inspection Services (FSIS) of the United States department of Agriculture (USDA), per le carni originarie degli Stati Uniti d’America
Canadian Food Inspection Agency
—
Government of Canada/Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
—
Gouvernement du Canada
, per le carni originarie del Canada
Quantitativo in chilogrammi
11 500 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue:
il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale
Codici NC
Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem. Per i prodotti originari del Canada il dazio è invece di 0 EUR.
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4280
Accordo internazionale o altro atto
Accordo economico e commerciale globale
(CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate
Origine
Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
Il quantitativo è espresso in kg (equivalente peso carcassa)
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 19 580 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 24 720 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2021: 29 860 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 35 000 000 kg
Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
Ex02011000
Ex02012020
Ex02012030
Ex02012050
Ex02012090
Ex02013000
Ex02061095
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4281
Accordo internazionale o altro atto
Accordo economico e commerciale globale
(CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate
Origine
Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 7 500 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 10 000 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2021: 12 500 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 15 000 000 kg
Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
Ex02021000
Ex02022010
Ex02022030
Ex02022050
Ex02022090
Ex02023010
Ex02023050
Ex02023090
Ex02062991
Ex02102010
Ex02102090
Ex02109951
Ex02109959
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4003
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina, congelate
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
54 875 000 kg, peso equivalente di carne disossata
Codici NC
0202 e 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
6 EUR per 100 kg di peso equivalente di carne disossata
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.
Numero d’ordine
09.4270
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
12 000 000 kg, suddivisi come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
Numero d’ordine
09.4001
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carne di bufalo disossata, congelata
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry
— Australia
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
2 250 000 kg espressi in peso di carne disossata
Codici NC
Ex02023090
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4004
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate
Origine
Argentina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Ministerio de Producción y Trabajo
— Argentina
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
200 000 kg
Codici NC
Ex02013000 , ex 0202 30 90
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
Numero d’ordine
09.4181
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2005/269/CE del Consiglio
, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
Origine
Cile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Autorità emittente:
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile
Teatinos 20 – Oficina
55, Santiago, Cile
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 650 000 kg (peso netto di prodotto)
Incremento annuo a partire dal 1
o
luglio 2010: 100 000 kg
Codici NC
0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 , 0202 30
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
Numero d’ordine
09.4198
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2010/36/CE del Consiglio
, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Determinati animali vivi e determinate carni («
baby beef
») di cui all’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia
Origine
Serbia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente: Serbia
: Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacaskog
13, Belgrado, Serbia
(Riferimento: allegato II dell’accordo interinale con la Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio)
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
8 700 000 kg espressi in peso carcassa
Codici NC
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d’ordine
09.4199
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Determinati animali vivi e determinate carni («
baby beef
») di cui all’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro
Origine
Montenegro
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Montenegro:
Veterinary Directorate
(direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro
(Riferimento: allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
800 000 kg espressi in peso carcassa
Codici NC
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d’ordine
09.4200
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio
, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Determinati animali vivi e determinate carni («
baby beef
»)
Origine
Territorio doganale del Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
475 000 kg espressi in peso carcassa
Codici NC
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d’ordine
09.4202
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.
Origine
Svizzera
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft
/Ufficio federale dell’agricoltura
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 200 000 kg
Codici NC
Ex02102090
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4450
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
—SAGPyA).»
Origine
Argentina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Ministerio de Producción y Trabajo
— Argentina
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
29 500 000 kg, carni bovine disossate
Codici NC
Ex02013000 , ex 0206 10 95
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4451
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Autorità emittente:
Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry
— Australia
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
7 150 000 kg di peso del prodotto
Codici NC
Ex02012090 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4452
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“
novillo
”) o giovenche (“
vaquillon
a”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall’Istituto nazionale delle carni (
Instituto Nacional de Carnes
— INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione.»
Origine
Uruguay
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Autorità emittente:
Instituto Nacional de Carnes
(INAC) per le carni originarie dell’Uruguay conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4452
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
6 376 000 kg, carni bovine disossate
Codici NC
Ex02013000 , ex 0206 10 95
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4453
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
).»
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) per le carni originarie del Brasile conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4453
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
10 000 000 kg, carni bovine disossate
Codici NC
Ex02013000 , ex 0202 30 90 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4454
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse
del New Zealand Meat Board
.»
Origine
Nuova Zelanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
New Zealand Meat Board
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 300 000 kg di peso del prodotto
Codici NC
Ex02012090 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4455
Accordo internazionale o altro atto
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio
, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente:
«Filetti (
lomito
), lombate (
lomo
), culatte (
rabadilla
), coppe (
carnaza negra
) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.»
Origine
Paraguay
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente:
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal
— Paraguay
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 000 000 kg di carni disossate
Codici NC
Ex02013000 , ex 0202 30 90
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % ad valorem
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.
Numero d’ordine
09.4504
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2008/474/CE del Consiglio
, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Determinati animali vivi e determinate carni («
baby beef
»)
Origine
Bosnia-Erzegovina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Rilasciato da: Bosnia-Erzegovina
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 500 000 kg espressi in peso carcassa
Codici NC
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
Numero d’ordine
09.4505
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione
, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Determinati animali vivi e determinate carni («
baby beef
»)
Origine
Repubblica di Macedonia del Nord
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Autorità emittente: Repubblica di Macedonia del Nord:
Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje
(Riferimento: allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
1 650 000 kg di «
baby beef
», espressi in peso carcassa
Codici NC
Ex01022951 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50
Dazio doganale applicabile al contingente
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
12 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa
ALLEGATO IX
Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Numero d’ordine
09.4155
Accordo internazionale o altro atto
Allegato II
dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %
Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %
0403 10 : yogurt
Origine
Svizzera
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione CH.1 conformemente al protocollo n. 3, allegato V, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, relativo alla definizione della nozione di «prodotti
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Quantitativo in chilogrammi
2 000 000 kg, suddivisi come segue:
1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Codici NC
Ex04 01 40 , ex 0401 50 , 0403 10
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4179
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*1
)
Formaggi e latticini
Origine
Norvegia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
7 200 000 kg, suddivisi come segue:
3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0406
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4228
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*2
)
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Origine
Norvegia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
1 250 000 kg, suddivisi come segue:
625 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
625 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0404 10
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4229
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*3
)
Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %
Origine
Norvegia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
3 150 000 kg, suddivisi come segue:
1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0404 10 02
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4182
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Ex04051011 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto
Ex04051030 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «
Ammix
» e «
Spreadable
»)
Origine
Nuova Zelanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
33 612 000 kg, suddivisi come segue:
16 806 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
16 806 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
Ex04051011 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30
Dazio doganale applicabile al contingente
70 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 100 tonnellate. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4195
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Quantitativo annuale
41 081 000 kg, suddivisi come segue:
20 540 500 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
20 540 500 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Ex04051011 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto
Ex04051030 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «
Ammix
» e «
Spreadable
»)
Origine
Nuova Zelanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Codici NC
Ex04051011 , ex 0405 10 19 , ex 0405 1030
Dazio doganale applicabile al contingente
70 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/760
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4225
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*4
)
Burro naturale
Origine
Islanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 439 000 kg, suddivisi come segue:
220 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
219 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 463 000 kg, suddivisi come segue:
232 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
231 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 500 000 kg, suddivisi come segue:
250 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
250 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0405 10 11 , 0405 10 19
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione relativa alla domanda di titolo
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4226
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Designazione del prodotto
(
*5
)
«
Skyr
»
Origine
Islanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 492 000 kg, suddivisi come segue:
1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 3 095 000 kg, suddivisi come segue:
1 548 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 547 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021:
4 000 000 kg, suddivisi come segue:
2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
Ex04061050
(
*6
)
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4227
Accordo internazionale o altro atto
Accordo
tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Designazione del prodotto
(
*7
)
Formaggi, escluso lo «
Skyr
» della sottovoce NC 0406 10 50
(
*8
)
Origine
Islanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 31 000 kg, suddivisi come segue:
16 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
15 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 38 000 kg, suddivisi come segue:
19 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
19 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 50 000 kg, suddivisi come segue:
25 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
25 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
Ex 0406 escluso lo «
Skyr
» del codice NC ex 0406 10 50
(
*8
)
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4514
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi
Origine
Nuova Zelanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
7 000 000 kg
Codici NC
Ex04069021
Dazio doganale applicabile al contingente
17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4515
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Formaggi destinati alla trasformazione
(
*9
)
Origine
Nuova Zelanda
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
4 000 000 kg
Codici NC
0406 90 01
Dazio doganale applicabile al contingente
17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sul titolo
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni speciali
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4595
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Cheddar
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
15 005 000 kg, suddivisi come segue:
7 502 500 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
7 502 500 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0406 90 21
Dazio doganale applicabile al contingente
21 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4600
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*10
)
Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo annuale in kg
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 9 200 000 kg, suddivisi come segue:
4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 9 600 000 kg, suddivisi come segue:
4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 10 000 000 kg, suddivisi come segue:
5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0401, 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09. 4601
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*11
)
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 3 600 000 kg, suddivisi come segue:
1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 4 300 000 kg, suddivisi come segue:
2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 5 000 000 kg, suddivisi come segue:
2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4602
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
(
*12
)
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato di circolazione EUR.1
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg, suddivisi come segue:
1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg, suddivisi come segue:
1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg, suddivisi come segue:
1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre
Codici NC
0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
35 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4521
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato
dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Prova dell’origine a destinazione per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
3 711 000 kg
Codici NC
Ex04069021
Dazio doganale applicabile al contingente
17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio.
La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4522
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Formaggi destinati alla trasformazione
(
*13
)
Origine
Australia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’
Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Quantitativo in chilogrammi
500 000 kg
Codici NC
0406 90 01
Dazio doganale applicabile al contingente
17,06 EUR per 100 kg di peso netto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg di peso netto
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio.
La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento
(
*1
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*2
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*3
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*4
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(
*5
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(
*6
)
Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.
(
*7
)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(
*8
)
Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.
(
*9
)
L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(
*10
)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*11
)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*12
)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
(
*13
)
L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
ALLEGATO X
Contingenti tariffari nel settore delle carni suine
Numero d’ordine
09.4038
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE
del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
—
«lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo
—
«filetto mignon»: pezzi comprendenti la carne dei muscoli
musculus major psoas
e
musculus minor psoas
, con o senza testa, anche non rifilato
—
prosciutti e loro pezzi
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
35 265 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale
Codici NC
Ex02031955 , ex 0203 29 55
Dazio doganale applicabile al contingente
250 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4170
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2006/333/CE del Consiglio
, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
—
«lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo
—
«filetto mignon»: pezzi comprendenti la carne dei muscoli
musculus major psoas
e
musculus minor psoas
, con o senza testa, anche non rifilato
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
4 922 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale
Codici NC
Ex02031955 , ex 0203 29 55
Dazio doganale applicabile al contingente
250 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4271
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale
Codici NC
0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4272
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale
Codici NC
0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4282
Accordo internazionale o altro atto
Accordo economico e commerciale globale
(CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi
Origine
Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 43 049 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 55 549 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale
Periodo contingentale (anno civile) 2021: 68 049 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 80 549 000 kg, secondo la ripartizione di seguito indicata: 25% per ciascun sottoperiodo contingentale
Codici NC
0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. Conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
6,5 EUR per100 kg in equivalente peso carcassa
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.
Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nei riquadri 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento
ALLEGATO XI
Contingenti tariffari nel settore delle uova
Numero d’ordine
09.4275
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all’alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all’alimentazione umana
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingentali, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale:
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg
Codici NC
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99 ) conformemente all’allegato XVI del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4276
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
3 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Codici NC
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4401
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Prodotti a base di uova
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
7 000 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0408 11 80 : 711 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Per il codice NC 0408 19 81 : 310 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Per il codice NC 0408 19 89 : 331 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Per il codice NC 0408 91 80 : 687 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Per il codice NC 0408 99 80 : 176 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate (equivalente uova in guscio)
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento
Numero d’ordine
09.4402
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Ovoalbumine
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
15 500 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
25 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
3502 11 90 , 3502 19 90
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 3502 11 90 : 617 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Per il codice NC 3502 19 90 : 83 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità del titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento
ALLEGATO XII
Contingenti tariffari nel settore del pollame
Numero d’ordine
09.4067
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
6 249 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 kg
Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4068
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
8 570 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 kg
Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità del titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4069
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
2 705 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 14 10
Dazio doganale applicabile al contingente
795 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità del titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4070
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
1 781 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4092
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2003/917/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Pezzi di tacchino disossati, congelati
Pezzi di tacchino non disossati, congelati
Origine
Israele
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente all’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo, del 1
o
giugno 2000, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
4 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4169
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2006/333/CE del Consiglio
, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame
Origine
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
21 345 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80
Dazio doganale applicabile al contingente
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 10 : 795 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 50 : 0 %
Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 14 70 : 0 %
Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 10 : 0 %
Per il codice NC 0207 27 20 : 0 %
Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg
Per il codice NC 0207 27 80 : 0 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
20 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4211
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame, salate o in salamoia
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
170 807 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
Ex02109939
Dazio doganale applicabile al contingente
15,4 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4212
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame, salate o in salamoia
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
92 610 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
Ex02109939
Dazio doganale applicabile al contingente
15,4 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità del titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4213
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni di pollame, salate o in salamoia
Origine
Erga omnes (ad esclusione del Brasile e della Thailandia)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
828 000 kg
Codici NC
Ex02109939
Dazio doganale applicabile al contingente
15,4 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4214
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
79 477 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 19
Dazio doganale applicabile al contingente
8 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4215
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
160 033 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 19
Dazio doganale applicabile al contingente
8 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4216
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
11 443 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 19
Dazio doganale applicabile al contingente
8 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4217
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
92 300 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 31
Dazio doganale applicabile al contingente
8,5 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4218
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
11 596 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 31
Dazio doganale applicabile al contingente
8,5 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4251
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
15 800 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 11
Dazio doganale applicabile al contingente
630 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4252
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
62 905 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4253
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
295 000 kg
Codici NC
1602 32 90
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
10 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4254
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
14 000 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4255
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
2 100 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 90
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4256
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
13 500 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4257
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
10 000 kg
Codici NC
1602 39 21
Dazio doganale applicabile al contingente
630 EUR per 1 000 Kg
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4258
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
600 000 kg
Codici NC
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4259
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Quantitativo in chilogrammi
600 000 kg
Codici NC
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4260
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
2 800 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 30
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4263
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
220 000 kg
Codici NC
1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4264
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
148 000 kg
Codici NC
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4265
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 2007/360/CE del Consiglio
, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
125 000 kg
Codici NC
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4273
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie
Gallus domesticus
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 18 400 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
25 % per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale (anno civile) 2020: 19 200 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
25 % per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue:
25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 99 , 0207 24 , 0207 25 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , ex 0207 60 21 , 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , ex 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 , 1602 39 21
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4274
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 12
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4410
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/87/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Polli
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
16 698 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4411
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/87/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Polli
Origine
Thailandia
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
5 100 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4412
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/87/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Polli
Origine
Tutti i paesi terzi (ad esclusione del Brasile e della Thailandia)
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
3 300 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4420
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/87/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Tacchino
Origine
Brasile
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione europea nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
4 910 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4422
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/87/CE del Consiglio
, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Tacchino
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
2 485 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4266
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio
, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
60 000 kg
Codici NC
1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4267
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio
, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
60 000 kg
Codici NC
1602 39 85
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina»
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4268
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio
, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Erga omnes
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
No
Quantitativo in chilogrammi
5 000 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 32 19
Dazio doganale applicabile al contingente
8 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
No
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4269
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio
, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.
Quantitativo in chilogrammi
6 000 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
Codici NC
1602 39 29
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
Numero d’ordine
09.4283
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio
, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
Origine
Cina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.
Quantitativo in chilogrammi
600 000 kg
Codici NC
1602 39 85
Dazio doganale applicabile al contingente
10,9 %
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
50 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
No
ALLEGATO XIII
Parte A — Settore: alimenti per cani e gatti
Numero d’ordine
Non applicabile
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 94/800/CE del Consiglio
, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 71 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Alimenti per cani e gatti (esportati in Svizzera)
Destinazione
Svizzera
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Titolo di esportazione AGREX oppure una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione
Quantitativo in chilogrammi
6 000 000 kg
Codici NC
2309 10 90
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per il titolo di esportazione
No
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 7 della domanda e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di destinazione; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 70 e 71 del presente regolamento
Parte B — Settore: latte
Numero d’ordine
Non applicabile
Accordo internazionale o altro atto
Accordo di partenariato economico
tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Latte in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri
Destinazione
Repubblica dominicana
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì, conformemente all’articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento
Quantitativo in chilogrammi
22 400 000 kg
Codici NC
0402 10 , 0402 21 e 0402 29
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per il titolo di esportazione
3 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
Conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento
Numero d’ordine
Non applicabile
Accordo internazionale o altro atto
Contingente supplementare nel quadro dell’accordo OMC sull’agricoltura
Contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round
Contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 59 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento
Destinazione
Stati Uniti d’America
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Titolo di esportazione
Quantitativo in chilogrammi
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento
Codici NC
0406, conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 10 tonnellate
Cauzione per il titolo di esportazione
3 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
Conformemente all’articolo 59 del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento
Numero d’ordine
Non applicabile
Accordo internazionale o altro atto
Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
No
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7, 8, 64 e 71 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Formaggi
Destinazione
Canada
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.
In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì. Titolo di esportazione
Quantitativo in chilogrammi
14 271 831 kg
Codici NC
0406 10 ; 0406 20 ; 0406 30 ; 0406 40 ; 0406 90
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
No
Cauzione per il titolo di esportazione
No
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
Conformemente all’articolo 64 del presente regolamento
Durata di validità di un titolo
Conformemente agli articoli 13 e 71 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
No
Quantitativo di riferimento
No
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
No
Condizioni specifiche
Conformemente agli articoli 64 e 71 del presente regolamento
ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI SETTORIALI SPECIFICHE E MODELLI
XIV.1 CEREALI
PARTE A. Diciture di cui all’allegato II per i contingenti tariffari 09.4120 e 09.4122
—
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Испания/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 на Комисията
—
in spagnolo: certificado válido únicamente en España/Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de la Comisión
—
in ceco: licence platná pouze ve Španělsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760
—
in danese: licensen er kun gyldig i Spanien/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
—
in tedesco: Lizenz nur in Spanien gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
—
in estone: litsents kehtib ainult Hispaanias/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
—
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 της Επιτροπής
—
in inglese: licence valid only in Spain/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
—
in francese: certificat valable uniquement en Espagne/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
—
in croato: dozvola važeća samo u Španjolskoj/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
—
in italiano: titolo valido unicamente in Spagna/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
—
in lettone: licence ir derīga tikai Spānijā/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760
—
in lituano: licencija galioja tik Ispanijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
—
in ungherese: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági Rendelet
—
in maltese: liċenzja valida biss fi Spanja/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
—
in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Spanje/Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van de Commissie
—
in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
—
in portoghese: certificado válido apenas em Espanha/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão
—
in rumeno: licență valabilă doar în Spania/Regulamentul Delegat (UE) 2020/760 al Comisiei
—
in slovacco: licencia platná iba v Španielsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
—
in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Španiji/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
—
in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760 .
—
in svedese: intyg endast gällande i Spanien/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760
PARTE B. Diciture di cui all’allegato II per il contingente tariffario 09.4121
—
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Португалия/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 . на Комисията
—
in spagnolo: certificado válido únicamente en Portugal/Reglamento Delegado (UE) /[2020/760 de la Comisión
—
in ceco: licence platná pouze v Portugalsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 .
—
in danese: licensen er kun gyldig i Portugal/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
—
in tedesco: Lizenz nur in Portugal gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
—
in estone: litsents kehtib ainult Portugalis/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
—
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 . της Επιτροπής
—
in inglese: licence valid only in Portugal/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
—
in francese: certificat valable uniquement au Portugal/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
—
in croato: dozvola važeća samo u Portugalu/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
—
in italiano: titolo valido unicamente in Portogallo/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
—
in lettone: licence ir derīga tikai Portugālē/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760
—
in lituano: licencija galioja tik Portugalijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
—
in ungherese: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
—
in maltese: liċenzja valida biss fil-Portugall/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
—
in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Portugal/Verordening Gedelegeerde (EU) 2020/760 van de Commissie
—
in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
—
in portoghese: certificado válido apenas em Portugal/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 . da Comissão
—
in rumeno: licență valabilă doar în Portugalia/Regulamentul Delegat (UE) ) 2020/760 al Comisiei.
—
in slovacco: licencia platná iba v Portugalsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
—
in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Portugalski/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
—
in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760
—
in svedese: intyg endast gällande i Portugal/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760
XIV.2 RISO
Modello dei certificati di esportazione di cui all’allegato III
PARTE A. Origine Thailandia
PARTE B. Origine Australia
PARTE C: Origine Stati Uniti d’America
XIV.3 ZUCCHERO
PARTE A. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330
—
in bulgaro: Захар от квоти от списъка на отстъпките в рамките на СТО, внасяна в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ]. Пореден номер…
—
in spagnolo: Azúcar concesiones OMC, importado de conformidad con el título III, capítulo 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 . [TRQ]. N.
o
de orden …
—
in ceco: Koncesní cukr WTO dovezený v souladu s hlavou III kapitolou 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ]. Pořadové číslo…
—
in danese: WTO-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent]. Løbenummer ...
—
in tedesco: Im Rahmen von WTO-Zugeständnissen gemäß Titel III Kapitel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 . eingeführter Zucker [periodo contingentale]. Laufende Nummer …
—
in estone: WTO kontsessioonidega hõlmatud suhkur, mis on imporditud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 . III jaotise 3. peatükiga [tariifikvoot]. Seerianr…
—
in greco: Ζάχαρη παραχωρήσεων ΠΟΕ, εισαγόμενη σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ]. Αύξων αριθμός ...
—
in inglese: WTO concessions sugar imported in accordance with Chapter 3 of Title III of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ]. Order No…
—
in francese: «Sucre concessions OMC» importé conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 , titre III, chapitre 3. [contingent tarifaire]. N
o
d’ordre ...
—
in croato: : šećer u okviru koncesija WTO-a uvezen u skladu s glavom III. poglavljem 3. Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Redni broj …
—
in italiano: Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ]. Numero d’ordine …
—
in lettone: PTO koncesiju cukurs, ko importē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] III sadaļas 3. nodaļu. Kārtas Nr.
—
in lituano: PPO nuolaidos cukrui, importuotam pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 III antraštinės dalies 3 skyrių [Tarifinės kvotos]. Eilės Nr. ...
—
in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO engedményes cukor [vámkontingens]. Rendelésszám: ...
—
in maltese: Il-konċessjonijiet tad-WTO taz-zokkor importat skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 . [TRQ]. Numru tal-ordni...
—
in neerlandese: Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer …
—
in polacco: Cukier w ramach koncesji WTO przywożony zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy]. Numer porządkowy...
—
in portoghese: Concessões de açúcar no âmbito da OMC importado nos termos do título III, capítulo 3, do Regulamento de Execução (UE) 2020/761
—
in rumeno: : Zahăr concesii OMC importat în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ]. Nr. de ordine…
—
in slovacco: Koncesný cukor WTO dovezený v súlade s kapitolou 3 hlavy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 . [TRQ]. Poradové číslo ...
—
in sloveno: Sladkor iz koncesij STO, uvožen v skladu s poglavjem 3 naslova III Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Zaporedna št. ...
—
in finlandese: WTO-myönnytysten puitteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 . III osaston 3 luvun mukaisesti tuotu sokeri [periodo contingentale]. Järjestysnumero...
—
in svedese: Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot]. Löpnr…
PARTE B. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
—
in bulgaro: Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ], захар от Балканите. Пореден номер…
—
in spagnolo: Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ], azúcar Balcanes. N.
o
de orden …
—
in ceco: Použití prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ], cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo…
—
in danese: Anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent], Balkansukker. Løbenummer ...
—
in tedesco: Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 [TRQ], Balkan-Zucker. Laufende Nummer …
—
in estone: Rakendusmääruse (EL) 2020/761 kohaldamine [tariifikvoot], Balkani suhkur. Seerianr …
—
in greco: Εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ], ζάχαρη Βαλκανίων.
—
in inglese: Application of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ], Balkans sugar. Order No…
—
in francese: Application du règlement (UE) 2020/761 [contingent tarifaire], «sucre Balkans». N
o
d’ordre...
—
in croato: : Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], šećer s Balkana. Redni broj …
—
in italiano: Applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ], zucchero Balcani. Numero d’ordine …
—
in lettone: Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr.
—
in lituano: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 [Tarifinės kvotos] taikymas, cukrus iš Balkanu šalių. Eilės Nr.. …
—
in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása [vámkontingens], balkáni cukor. Rendelésszám: ...
—
in maltese: L-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ], zokkor tal-Balkani. Numru tal-ordni...
—
in neerlandese: Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Balkansuiker. Volgnummer …
—
in polacco: Stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy], cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy...
—
in portoghese: Aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, Açúcar dos Balcãs
—
in rumeno: Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ], zahăr din Balcani. Nr. de ordine…
—
in slovacco: Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ], cukor z Balkánu. Poradové číslo ...
—
in sloveno: Uporaba Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], balkanski sladkor. Zaporedna št. ...
—
in finlandese: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 soveltaminen [TRQ], Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero...
—
in svedese: Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot], balkansocker. Löpnr…
PARTE C. Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 35
XIV.4 CARNI BOVINE
PARTE A. Modello di certificato di autenticità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 e 09.4455
1.
Esportatore (nome e indirizzo):
2.
Certificato n.:
ORIGINALE
3.
Autorità emittente:
4.
Destinatario (nome e indirizzo):
5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE
Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761
6.
Mezzo di trasporto:
7.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:
8.
Peso lordo (kg)
9.
Peso netto (kg)
10.
Peso netto (in lettere)
11.
ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE:
Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.
a)
per carni bovine di alta qualità
(
1
)
b)
per carni di bufalo1
(
1
)
Luogo:
Data:
…
Firma e timbro (o emblema stampato)
Compilare a macchina oppure a mano in stampatello
PARTE B. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4181
1
Esportatore (nome e indirizzo):
2
Certificato n.:
ORIGINALE
4.
Destinatario (nome e indirizzo):
3.
Autorità emittente:
5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
6.
Mezzo di trasporto:
7.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci:
8.
Peso lordo (kg)
9.
Peso netto (kg)
10.
Peso netto (in lettere)
11.
ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE:
Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile.
Luogo: … Data:
… Firma e timbro (o emblema stampato)
Da compilare a macchina o a mano in stampatello
PARTE C. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4198
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
Serbia
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
B.
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci
4.
Codice della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, accluso alla decisione 2010/36/CE (
GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1
)
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
…
(firma)
PARTE D. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4199
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
Montenegro
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
B.
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci
4.
Codice della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2010/224/UE, Euratom (
GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1
).
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
…
(firma)
PARTE E. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4200
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
Kosovo
(
*1
)
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
B.
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci
4.
Codice della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo
(
*1
)
e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo
(
*1
)
, dall’altro (
GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3
)
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
…
(firma)
PARTE F. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4202
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
PAESE ESPORTATORE:
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di carni bovine disossate ed essiccate
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
B.
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci
4.
Sottovoce della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto…, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte corrispondono esattamente all’origine e alla definizione che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
(firma)
PARTE G. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4504
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
Bosnia-Erzegovina
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
B.
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci
4.
Codice della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall’altra, accluso alla decisione 2008/474/CE (
GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10
).
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
…
(firma)
PARTE H. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4505
1.
Speditore (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO N. 0000
ORIGINALE
Repubblica di Macedonia del Nord
2.
Destinatario (nome e indirizzo completi)
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina
[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]
NOTE
A.
Il presente certificato è redatto in un originale e due copie
L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero
3.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci
4.
Codice della nomenclatura combinata
5.
Peso lordo (kg)
6.
Peso netto (kg)
7.
Peso netto (kg) (in lettere):
8.
Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Macedonia del Nord e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2004/239/CE, Euratom (
GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1
).
9.
Organismo emittente abilitato
Luogo:
Data:
(Timbro dell’organismo emittente)
…
(firma)
XIV.5 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
PARTE A. Contingenti di importazione con certificati ima 1
A.1 — Modello di certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522
1.
Venditore
2.
N. di serie
ORIGINALE
3.
Acquirente
CERTIFICATO
per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata
4.
Numero e data della fattura
5.
Paese di origine
6.
Stato membro di destinazione
OSSERVAZIONI IMPORTANTI
A.
Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.
B.
Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
C.
Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.
D.
L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.
7.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.
8.
Peso lordo (kg)
9.
Peso netto (kg)
10.
Materia prima utilizzata
11.
Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca
12.
Tenore in peso (%) d’acqua della sostanza non grassa
13.
Tenore in peso (%) di materie grasse
14.
Durata di maturazione
15.
Prezzo franco frontiera dell’Unione per 100 kg di peso netto (in EUR) uguale o superiore a:
16.
Osservazioni:
a)
contingente tariffario
(
2
)
b)
destinato alla trasformazione
(
2
)
17.
SI CERTIFICA CON LA PRESENTE:
—
che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti,
—
che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all’acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all’importazione per il prodotto in questione
(
3
)
18.
Organismo emittente
Luogo
Anno
Mese
Giorno
(Firma e timbro dell’organismo emittente)
A2 — Modello di certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 E 09.4182
1.
Venditore
2.
N. di serie
ORIGINALE
3.
Numero e data della fattura
CERTIFICATO
per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 e 09.4182
4.
Numero e data della fattura
5.
Paese di origine
OSSERVAZIONI IMPORTANTI
A.
Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.
B.
Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d’esportazione.
C.
Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.
D.
L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.
7.
Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata della nomenclatura combinata e codice NC del prodotto a 8 cifre, preceduto dalla dicitura «ex» e indicazione della forma di presentazione.
—
Vedere l’elenco allegato delle caratteristiche del prodotto:
—
Codice NC: ex040510 — Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80%, ma inferiore all’85%, fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte
—
N. di registrazione dello stabilimento
—
Data di fabbricazione
—
Media aritmetica della tara della confezione di plastica
8.
Peso lordo (kg)
9.
Peso netto (kg)
μ
s
10.
Materia prima utilizzata
13.
Tenore in peso (%) di materie grasse
16.
Osservazioni:
a)
contingente tariffario
(
4
)
b)
destinato alla trasformazione
(
4
)
17.
SI CERTIFICA CON LA PRESENTE:
—
che il burro di più recente fabbricazione che forma oggetto del presente certificato ha o avrà
(
4
)
un’età di almeno 6 settimane a partire da/in data
(
4
)
:
—
che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti,
—
che il contingente totale per l’anno 20.. è …………kg.
Anno
Mese
Giorno
18.
Organismo emittente
Luogo:
Anno
Mese
Giorno
Valido fino al:
Anno
Mese
Giorno
(Firma e timbro dell’organismo emittente)
A3 — Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda dichiarato per l’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 E 09.4195
Definizioni
Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione nell’Unione europea nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;
b)
«lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall’acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;
c)
«partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;
d)
«autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;
e)
«elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l’impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L’elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di scatole per ciascun lotto, il numero totale di scatole, il peso nominale delle scatole, il numero d’ordine dell’esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda all’Unione europea ed il numero della spedizione.
Compilazione e verifica del certificato IMA 1
Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.
Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:
a)
nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore;
b)
nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);
c)
nella casella 4, il numero e la data della fattura;
d)
nella casella 5, «Nuova Zelanda»;
e)
nella casella 7:
—
il riferimento all’elenco di identificazione del prodotto, che va allegato,
—
il codice NC preceduto da «ex» e la descrizione particolareggiata di cui all’allegato IX per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195,
—
il numero di registrazione dello stabilimento,
—
la data di fabbricazione del burro, e
—
la media aritmetica del peso dell’imballaggio a vuoto;
f)
nella casella 8, il peso lordo in kg;
g)
nella casella 9:
—
il peso nominale netto per scatola,
—
il peso netto totale in kg,
—
il numero di scatole,
—
la media aritmetica del peso netto delle scatole, rappresentata dal simbolo «μ»,
—
la deviazione standard del peso netto delle scatole, rappresentata dal simbolo «σ»;
h)
nella casella 10: a base di latte o crema di latte;
i)
nella casella 13, percentuale di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %;
j)
nella casella 16: «contingente applicabile al burro neozelandese per... [anno] a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761»;
k)
nella casella 17:
—
la data in cui il burro di più recente fabbricazione relativo al certificato IMA 1 ha o avrà un’età di sei settimane,
—
il contingente totale per l’anno considerato,
—
la data del rilascio e, se del caso, l’ultimo giorno di validità,
—
firma e timbro dell’organismo emittente;
l)
nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente.
Controllo del peso
Controlli dell’Unione europea
Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.
Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:
n =
3
√(N)
dove n è la dimensione del campione e
N è il numero di scatole della partita.
La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 10.
L’autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei pesi netti del campione.
Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nell’Unione europea o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.
Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard
La deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.
Si confronta il rapporto s/σ con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1.
Se il rapporto s/σ è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell’interpretazione dei risultati del controllo in conformità della sezione successiva si utilizza s anziché σ.
Rapporto minimo
(
5
)
s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n)
n
s/σ
n
s/σ
n
s/σ
10
(
6
)
0,608
21
0,737
32
0,789
11
0,628
22
0,743
33
0,792
12
0,645
23
0,749
34
0,795
13
0,660
24
0,754
35
0,798
14
0,673
25
0,760
36
0,801
15
0,685
26
0,764
37
0,804
16
0,696
27
0,769
38
0,807
17
0,705
28
0,773
39
0,809
18
0,714
29
0,778
40
0,812
19
0,722
30
0,781
41
0,814
20
0,730
31
0,785
42
0,816
43
0,819
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
L’autorità competente confronta i risultati ottenuti sul campione con i dati riportati nel certificato IMA 1 utilizzando la seguente formula:
w ≤ W + ((2,326σ)/√n)
in cui:
—
w è la media aritmetica del peso netto delle scatole da cui proviene il campione,
—
W è il peso netto medio per scatola indicato nel certificato IMA 1,
—
σ è la deviazione standard del peso netto per scatola indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti nella sezione precedente sull’interpretazione dei risultati del controllo si utilizzerà tuttavia, anziché il valore σ, la deviazione standard del peso netto per scatola relativa al campione, e
—
n è la dimensione del campione.
Se w soddisfa la formula suddetta, il peso netto medio indicato nel certificato IMA 1 (W) è utilizzato ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione.
Se w non soddisfa la formula suddetta, ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione si utilizza il valore w.
Il peso dichiarato viene iscritto nella parte 2 della colonna 29 del titolo di importazione; il quantitativo eccedente il peso dichiarato è immesso in libera pratica all’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (erga omnes).
Controllo del tenore di materie grasse
Controlli dell’Unione europea
Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà delle scatole che compongono il campione di cui alla sezione precedente. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.
Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale (FIL).
Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è l’ISO 17189 oppure quello definito nell’ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso.
Le autorità competenti prelevano campioni in doppio, uno dei quali è conservato in luogo sicuro in caso di controversia.
Il laboratorio incaricato di effettuare i test deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui alla parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
a)
Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica del campione non supera l’84,4 %.
Le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione tutti i casi di inottemperanza.
b)
Nel caso in cui i requisiti di cui alla lettera a) non sono soddisfatti, la partita coperta dalla relativa dichiarazione di importazione e dal certificato IMA 1 è importata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, fatta eccezione per il caso in cui i risultati dell’analisi dei campioni in doppio di cui alla sezione successiva soddisfano i requisiti.
Risultati controversi
Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro dieci giorni di calendario dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all’analisi dei campioni in doppio. In tal caso l’autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Il secondo laboratorio deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo descritto nella parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Il secondo laboratorio comunica senza indugio all’autorità competente i risultati delle analisi effettuate.
Le conclusioni del secondo laboratorio sono inappellabili.
A4 — Circostanze nell’ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere, in tutto o in parte, revocato, modificato, sostituito o corretto
Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno
Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita
L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».
3]
Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Modifica dello Stato membro di destinazione
Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Errore tecnico o di trascrizione
Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile
Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.
Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.
Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.
Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.
A5 — Regole per la compilazione dei certificati IMA 1
Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:
a)
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC ex 0406 90 21 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514 e 09.4521:
—
la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
—
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
—
la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
—
la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;
—
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
b)
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui al codice NC ex 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
—
la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
—
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
—
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
c)
Per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
—
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
—
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
A6 — Organismi emittenti dei certificati IMA 1
Paese terzo
Codice NC e designazione dei prodotti
Organismo emittente
Nome
Sede
Australia
0406 90 01
0406 90 21
Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione
Cheddar
Australian Quarantine Inspection Service
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
P.O. Box 60
World Trade Centre
Melbourne VIC 3005
Australia
Tel.: (61 3) 92 46 67 10
Fax: (61 3) 92 46 68 00
Nuova Zelanda
ex 0405 10 11
Burro
Ministry for Primary Industries
Pastoral House
25 The Terrace
P.O. Box 2526
Wellington 6140
Tel. + 64 4 894 0100
Fax + 64 4 894 0720
www.mpi.govt.nz
ex 0405 10 19
Burro
ex 0405 10 30
Burro
ex 0406 90 01
Formaggi destinati alla trasformazione
ex 0406 90 21
Cheddar
PARTE B. Contingenti di esportazione
B1 — Identificazione dei contingenti aperti dagli Stati Uniti
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «
Harmonized Tariff Schedule of the United States
»
Identificazione del contingente
Quantitativo annuo disponibile
Numero del gruppo
Descrizione del gruppo
kg
(1)
(2)
(3)
(4)
16
Not specifically provided for
(NSPF)
16 - Tokyo
908 877 .
16 - Uruguay
3 446 000
17
Blue Mould
17 - Uruguay
350 000
18
Cheddar
18 - Uruguay
1 050 000
20
Edam/Gouda
20 - Uruguay
1 100 000
21
Italian type
21 - Uruguay
2 025 000
22
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation
22 - Tokyo
393 006
22 - Uruguay
380 000
25
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation
25 - Tokyo
4 003 172
25 - Uruguay
2 420 000
B2 — Presentazione delle informazioni da includere nella domanda di titolo di importazione e nel titolo, ai sensi dell’articolo 59 del presente regolamento (contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti)
Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 della parte B1: …
Nome del gruppo di cui alla colonna 2 della parte B1: …
Origine del contingente:
Uruguay Round:
☐
Tokyo Round:
☐
Nome/indirizzo del richiedente
Codice del prodotto della nomenclatura combinata
Quantitativo richiesto in kg
Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA
Nome/indirizzo dell’importatore designato
TOTALE:
(
1
)
Cancellare la dicitura non pertinente
(
*1
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(
2
)
Cancellare la dicitura non pertinente
(
3
)
Questa dicitura è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti per l’alimentazione dei lattanti.
(
4
)
Cancellare la dicitura non pertinente
(
5
)
I rapporti minimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 5 %; n-1 gradi di libertà).
(
6
)
La dimensione minima del campione, n, è fissata a 10.
ALLEGATO XV
Parte A
Elenco di cui all’articolo 44, paragrafo 2
—
0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg,
—
0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg,
—
0102 29 41 e 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg,
—
da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg,
—
0201 10 00, 0201 20 20,
—
0201 20 30,
—
0201 20 50,
—
0201 20 90,
—
0201 30 00, 0206 10 95,
—
0202 10 00, 0202 20 10,
—
0202 20 30,
—
0202 20 50,
—
0202 20 90,
—
0202 30 10,
—
0202 30 50,
—
0202 30 90,
—
0206 29 91,
—
0210 20 10,
—
0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,
—
1602 50 10, 1602 90 61,
—
1602 50 31,
—
1602 50 95,
—
1602 90 69.
Parte B
Categorie di prodotti di cui all’articolo 16
Categoria di prodotto
Codice NC
110
0102 29 10 , ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg
120
0102 29 21 e 0102 29 29 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg
130
0102 29 41 e 0102 29 49 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg
140
Da 0102 29 51 a 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg
210
0201 10 00 e 0201 20 20
220
0201 20 30
230
0201 20 50
240
0201 20 90
250
0201 30 e 0206 10 95
310
0202 10 e 0202 20 10
320
0202 20 30
330
0202 20 50
340
0202 20 90
350
0202 30 10
360
0202 30 50
370
0202 30 90
380
0206 29 91
410
0210 20 10
420
0210 20 90 , 0210 99 51 e 0210 99 90
510
1602 50 10 e 1602 90 61
520
1602 50 31
530
1602 50 95
550
1602 90 69
ALLEGATO XVI
Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 66 e 68
Parte A
Fattori di conversione e prodotti compensatori per il settore delle uova
Merci d’importazione
Ordine numerico
Prodotti compensatori
Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d’importazione (kg)
(
1
)
Codice NC
Descrizione
Codice
(
2
)
Descrizione
0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10
Uova in guscio
1
ex 0408 99 80
a)
Uova, sgusciate, liquide o congelate
86,00
ex 0511 99 85
b)
Gusci
12,00
2
0408 19 81
a)
Tuorli, liquidi o congelati
33,00
ex 0408 19 89
ex 3502 19 90
b)
Ovoalbumina, liquida o congelata
53,00
ex 0511 99 85
c)
Gusci
12,00
3
0408 91 80
a)
Uova, sgusciate, essiccate
22,10
ex 0511 99 85
b)
Gusci
12,00
4
0408 11 80
a)
Tuorli, essiccati
15,40
ex 3502 11 90
b)
Ovoalbumina, essiccata (in cristalli)
7,40
ex 0511 99 85
c)
Gusci
12,00
5
0408 11 80
a)
Tuorli, essiccati
15,40
ex 3502 11 90
b)
Ovoalbumina, essiccata (in altra forma)
6,50
ex 0511 99 85
c)
Gusci
12,00
ex 0408 99 80
Uova, sgusciate, liquide o congelate
6
0408 91 80
Uova, sgusciate, essiccate
25,70
0408 19 81 ed
ex 0408 19 89
Tuorli, liquidi o congelati
7
0408 11 80
Tuorli, essiccati
46,60
Parte B
Fattori di conversione per i contingenti di carni bovine e suine aperti nel quadro del CETA
(
3
)
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4280, 09.4281, 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.
Codici NC
Fattore di conversione
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0206 10 95
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 59
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
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0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
100 %
100 %
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135 %
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100 %
100 %
100 %
100 %
120 %
100 %
100 %
100 %
120 %
120 %
(
1
)
Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.
(
2
)
Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata.
(
3
)
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23
).
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