Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0765/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione, del 14 maggio 2019, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 14/05/2019 In vigore dal: 14/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/765 della Commissione, del 14 maggio 2019, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/765 of 14 May 2019 repealing the anti-dumping duty on imports of bioethanol originating in the United States of America and terminating the proceedings in respect of such imports, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of the Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

15.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/765 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2019 che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 62,3 EUR per tonnellata metrica («tonnellata») sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti» o «il paese interessato»). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore». 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 3 ) delle misure in vigore, il 7 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (3) La domanda è stata presentata da ePure («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo dell'Unione. (4) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza e reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (5) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 febbraio 2018 la Commissione ha annunciato, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 4 ) («l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 1.4. Parti interessate (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, gli operatori commerciali/miscelatori e le autorità degli Stati Uniti, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, nonché gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare. (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.5. Campionamento (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento di produttori esportatori e operatori commerciali/miscelatori negli Stati Uniti (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori e agli operatori commerciali/miscelatori negli Stati Uniti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità pertinenti degli Stati Uniti di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori e operatori commerciali/miscelatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (10) Si sono manifestati otto produttori di biocarburanti. Nessuno di loro tuttavia fabbricava il prodotto oggetto del riesame. (11) Si sono inoltre manifestate e sono state registrate come parti interessate tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti. 1.5.2. Campionamento dei produttori dell'Unione (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione era basato principalmente sul volume di produzione, ma sono state garantite anche una buona distribuzione geografica e una rappresentanza di gruppi diversi. Il campione proposto era composto da quattro produttori dell'Unione e la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. (13) In seguito alle osservazioni ricevute, un produttore incluso nel campione in via preliminare è stato sostituito a causa delle sue relazioni con un altro produttore incluso nel campione in via preliminare. I quattro produttori del campione rappresentavano il 25 % della produzione di bioetanolo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione. 1.5.3. Campionamento degli importatori (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (15) Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Su tale base la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. 1.6. Omessa collaborazione (16) Dal momento che nessuno dei produttori statunitensi che si sono manifestati nel corso del campionamento fabbricava il prodotto oggetto del riesame nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda i produttori esportatori, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. (17) La Commissione ha informato le autorità degli Stati Uniti in merito all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni. (18) Benché nessuno dei produttori esportatori abbia collaborato, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti che si sono manifestate hanno presentato osservazioni nel corso dell'inchiesta. Tali comunicazioni sono state prese in considerazione. 1.7. Risposte al questionario (19) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre importatori indipendenti che si sono manifestati. (20) Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e dai tre importatori indipendenti. Due dei tre importatori indipendenti non hanno effettivamente importato il prodotto oggetto del riesame dal paese considerato nel periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto non sono stati presi in considerazione. La risposta al questionario pervenuta dal restante importatore indipendente è stata debitamente considerata. 1.8. Visite di verifica (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società: produttori dell'Unione: — Pannonia Ethanol Zrt., Dunaföldvar, Ungheria — Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Germania — Cristanol, Bazancourt, Francia — Alco Bio Fuel N.V., Gand, Belgio Importatori — Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Paesi Bassi 1.9. Fase successiva della procedura (22) Nonostante l'omessa collaborazione dei produttori esportatori, come spiegato ai considerando 10 e da 16 a 18, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti e il denunciante hanno presentato diverse serie di osservazioni in merito all'apertura. Alla luce delle conclusioni di cui al capitolo 3, tali osservazioni non sono approfondite ulteriormente nel presente documento. (23) Il 1 o marzo 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare i dazi antidumping in vigore («la divulgazione delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni. (24) Il 12 marzo 2019 il richiedente ha presentato una comunicazione scritta per rendere note le proprie opinioni in merito alle risultanze della Commissione. In sintesi il richiedente ha contestato la conclusione preliminare della Commissione, che escludeva il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. (25) Alla luce di tali osservazioni, le tre associazioni statunitensi nel settore dei biocarburanti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione, che si è svolta il 19 marzo 2019. Successivamente all'audizione le associazioni hanno inviato alla Commissione documenti aggiuntivi a sostegno di determinate affermazioni. Il 20 marzo 2019 il richiedente ha esposto le proprie opinioni in un'audizione. (26) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione ove opportuno. 1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (27) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (28) Il prodotto oggetto del riesame è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti e attualmente classificato con i codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 99 92 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824999266). Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime agricole, come canna da zucchero, barbabietola da zucchero, patate, manioca e mais. I processi di produzione dei vari produttori possono presentare lievi differenze. (29) I tipi di bioetanolo, anche contenuto in miscele, oggetto del presente riesame in previsione della scadenza possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti minori del prodotto oggetto del riesame non ne modificano la definizione di base o le caratteristiche. (30) Il bioetanolo destinato ad applicazioni diverse dall'utilizzo come carburante non rientrava nell'ambito di applicazione dell'inchiesta iniziale e non è pertanto incluso nel presente riesame in previsione della scadenza. 2.2. Prodotto simile (31) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che il bioetanolo prodotto dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato nell'Unione dagli Stati Uniti. Nonostante l'impiego di una gamma di prodotti agricoli diversi come materie prime, il bioetanolo originario degli Stati Uniti è intercambiabile con il bioetanolo prodotto nell'Unione. (32) La principale differenza tra la maggior parte del bioetanolo venduto sul mercato statunitense e il bioetanolo venduto sul mercato dell'Unione riguarda l'applicazione di norme diverse sul tenore di umidità. I produttori degli Stati Uniti solitamente producono bioetanolo con un tenore di acqua pari o superiore allo 0,5 %, mentre le specifiche per il mercato dell'Unione prevedono un tenore di acqua inferiore (al massimo dello 0,3 %, misurato secondo la norma EN 15376), che richiede un'ulteriore raffinazione da parte dei produttori di paesi terzi al fine di soddisfare le specifiche per il mercato dell'Unione. (33) La Commissione non ha ricevuto osservazioni sul prodotto simile dalle parti interessate che hanno presentato osservazioni nel presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha pertanto confermato che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (34) Nessuno dei produttori esportatori, né degli operatori commerciali/miscelatori statunitensi del prodotto oggetto del riesame ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto fatto ricorso ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, per stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. A questo proposito, la Commissione ha utilizzato dati statistici [ossia la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i dati dell'Agricultural Marketing Resource Center («AGMRC»), le statistiche della Commissione statunitense per il commercio internazionale (International Trade Commission, «ITC statunitense») e i dati dell'agenzia governativa statunitense per l'informazione in materia di energia (Energy Information Administration, «EIA statunitense»), nonché le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. (35) La Commissione ha informato le autorità degli Stati Uniti in merito all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni. 3.2. Rischio di persistenza del dumping nell'Unione in caso di scadenza delle misure (36) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. (37) Durante il periodo in esame, ivi compreso il periodo dell'inchiesta di riesame, le esportazioni nell'Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti sono state trascurabili. Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, le importazioni dal paese interessato sono ammontate a sole 4 213,5 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a una quota di mercato dello 0,1 %. La maggior parte di questo volume di importazioni (il 99 %) è stata assorbita da uno Stato membro nell'arco di un mese, a quanto pare in un'unica consegna. (38) Sulla base di tale contesto fattuale, la Commissione ha stabilito in via preliminare che non disponeva di dati sufficienti per concludere che una quantità rappresentativa di importazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame dimostrasse la persistenza del dumping nell'Unione. (39) Successivamente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping dagli Stati Uniti in base ai dati disponibili. 3.3. Rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure (40) La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: i prezzi praticati sul mercato interno statunitense, i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti verso paesi terzi, la capacità produttiva, la capacità inutilizzata, il consumo e le scorte di bioetanolo di tutti i produttori degli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che rispettino o meno il tenore di umidità del mercato dell'Unione, e l'attrattiva del mercato dell'Unione. Valore normale (41) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi di bioetanolo, il valore normale è stato basato sui dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. (42) La domanda di riesame era basata sui dati disponibili al pubblico dell'AGMRC ( 5 ) . Per stabilire il valore normale, la domanda di riesame si è avvalsa del prezzo del bioetanolo in uno dei principali Stati produttori di bioetanolo degli Stati Uniti, l'Illinois. (43) Per completezza la Commissione ha incluso nel calcolo del valore normale la quotazione media annua del prezzo di vendita sul mercato interno in quattro dei principali Stati produttori di bioetanolo negli Stati Uniti per i quali l'AGMRC ha fornito dati completi per il periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire Iowa, Illinois, Nebraska e South Dakota. (44) La Commissione ha inoltre valutato i prezzi di mercato del bioetanolo quotati al Chicago Board of Trade («CBOT»). Il prezzo medio CBOT era leggermente superiore al prezzo di vendita medio sul mercato interno riportato dall'AGMRC nel periodo dell'inchiesta di riesame. (45) Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la Commissione ha constatato che le norme per il bioetanolo applicabili negli Stati Uniti differiscono dalle norme applicabili in altri mercati, compresi i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti (Brasile, Canada e Perù), in termini di requisiti sul tenore di acqua. Rispetto ai mercati di Brasile, Canada e Perù, le norme degli Stati Uniti consentivano il tenore di acqua più elevato. (46) Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato che, nell'esaminare le potenziali esportazioni statunitensi di bioetanolo nell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei costi aggiuntivi di produzione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo («premio per la conversione ai fini dell'Unione»). Poiché questo metodo è stato utilizzato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato questa argomentazione. (47) Per consentire un confronto equo a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha adeguato il prezzo di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti sulla base delle informazioni fornite da AGMRC e CBOT per i costi aggiuntivi di conversione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo per l'esportazione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione si è basata sui dati forniti dal richiedente, che ha stimato il premio per la conversione ai fini dell'Unione a 12,30 EUR per tonnellata. Per adottare un approccio prudente, la Commissione ha applicato il premio al valore normale. Questo valore normale è stato utilizzato in tutti i calcoli del dumping, anche quelli riferiti alle esportazioni verso mercati nei quali le norme per il bioetanolo consentono un tenore di acqua più elevato rispetto alla norma dell'Unione. Prezzo all'esportazione (48) I prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati stabiliti sulla base di dati disponibili al pubblico, ossia le statistiche dell'ITC statunitense. Nella domanda di riesame il richiedente ha individuato Brasile, Canada e Perù come i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e ha suggerito che l'esame del rischio di reiterazione del dumping si basasse sulle esportazioni degli Stati Uniti in questi paesi. Il richiedente ha inoltre fornito stime relative al trasporto internazionale e nazionale di merci e al premio per la conversione ai fini dell'Unione, come illustrato al considerando 47. La Commissione ha accettato questo approccio suggerito dal richiedente e ha valutato i prezzi delle vendite di bioetanolo degli Stati Uniti nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (49) Per completezza, la Commissione ha inoltre analizzato il prezzo medio all'esportazione della totalità delle vendite di bioetanolo degli Stati Uniti in mercati terzi, escludendo l'Unione. (50) I prezzi all'esportazione disponibili nella banca dati statistica dell'ITC statunitense sono stati comunicati franco sotto bordo («FAS»). La Commissione li ha corretti in franco fabbrica mediante la deduzione dei costi di trasporto interni negli Stati Uniti. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione si è basata sulle informazioni relative ai costi di trasporto interni negli Stati Uniti fornite dal richiedente. (51) In mancanza di elementi di prova che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti verso i singoli mercati di esportazione includessero già i costi di conversione connessi alla riduzione del tenore di acqua del bioetanolo. La Commissione non ha pertanto applicato adeguamenti per i costi aggiuntivi sostenuti dai produttori esportatori statunitensi. Confronto (52) La media del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti verso i tre principali mercati di esportazione, come stabilito sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi franco fabbrica. È stato effettuato un ulteriore confronto tra la media del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti verso tutti i mercati terzi, esclusa l'Unione. (53) Ai fini di una valutazione prudente la Commissione ha utilizzato un valore normale maggiorato del premio per la conversione ai fini dell'Unione, come spiegato al considerando 47, e un prezzo all'esportazione per il quale la Commissione ha ipotizzato che eventuali costi di conversione fossero già inclusi e, di conseguenza, non fosse necessario adeguare il prezzo all'esportazione per tenere conto dei costi di conversione. Margine di dumping calcolato utilizzando i prezzi all'esportazione verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame (54) Per stabilire il margine di dumping sulle esportazioni verso paesi terzi, la Commissione ha confrontato il valore normale basato sui dati di AGMRC e CBOT con il prezzo all'esportazione nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione, debitamente adeguati a livello franco fabbrica. (55) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame non sono state riscontrate pratiche di dumping relative alle esportazioni verso i tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti esaminati singolarmente e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione in totale, né tenendo conto dei dati AGMRC né considerando il prezzo CBOT per il calcolo del valore normale. (56) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che la Commissione ha concluso erroneamente che non sono state accertate pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il richiedente ha individuato pratiche di dumping nei confronti di due mercati di esportazione degli Stati Uniti (India e EAU) e anche in relazione alle esportazioni verso due Stati membri (Spagna e Regno Unito). (57) Per quanto riguarda le affermazioni del richiedente in merito alle esportazioni degli Stati Uniti nei due Stati membri, è opportuno rilevare che l'analisi della Commissione si è basata sulle importazioni registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ritenuta più affidabile delle statistiche statunitensi sulle esportazioni per la determinazione dei volumi delle importazioni dagli Stati Uniti nell'Unione. Un esame delle importazioni nei singoli Stati membri non era pertinente ai fini dell'inchiesta, in quanto l'Unione è trattata come un unico mercato e il fascicolo non conteneva asserzioni, né elementi di prova, di dumping mirato (le importazioni nell'Unione di cui al considerando 37 non hanno evidenziato un andamento dei prezzi all'esportazione che variasse in misura significativa a seconda delle regioni e dei periodi, e quindi non hanno soddisfatto i requisiti per un'analisi mirata del dumping, poiché, in particolare, oltre il 99 % di tali importazioni è stato assorbito da un unico Stato membro). (58) In ogni caso le importazioni nell'Unione provenienti dagli Stati Uniti sono state considerate trascurabili e non rappresentative nel periodo dell'inchiesta di riesame, come indicato ai considerando 37 e 38. (59) La Commissione ha verificato il calcolo effettuato dal richiedente nella sua comunicazione dopo la divulgazione delle informazioni e, diversamente dal richiedente, non ha riscontrato un dumping superiore al livello minimo sulle esportazioni degli Stati Uniti verso l'India, ma solo un dumping limitato superiore al livello minimo del 3,1 % sulle esportazioni negli EAU. Le esportazioni negli EAU, tuttavia, rappresentavano solo il 3 % del totale delle esportazioni statunitensi di bioetanolo e pertanto, se considerate singolarmente, non si possono ritenere rappresentative. La Commissione ha constatato che la differenza nei risultati di questi due calcoli è dovuta al fatto che il richiedente ha utilizzato solo i dati dell'Illinois per calcolare il valore normale, benché fossero disponibili dati completi per quattro Stati degli Stati Uniti, e anche al tasso di cambio utilizzato. Il richiedente ha utilizzato un tasso di cambio medio annuo per convertire in EUR i valori delle esportazioni espressi in USD, mentre la Commissione ha convertito i valori delle esportazioni nei singoli mesi del periodo dell'inchiesta di riesame applicando il rispettivo tasso di cambio medio mensile. Nel contempo il richiedente ha applicato una deduzione per il trasporto interno negli Stati Uniti in EUR al livello proposto nella domanda. Poiché nella domanda il richiedente ha stimato le deduzioni in USD, la Commissione ha convertito in EUR il valore stimato in USD nei singoli mesi del periodo dell'inchiesta di riesame, applicando il rispettivo tasso di cambio medio mensile. (60) In base alle risultanze di cui al considerando 59 la Commissione ha ritenuto che la constatazione di limitate pratiche di dumping per quanto riguarda le esportazioni negli EAU non fosse di natura tale da modificare le precedenti risultanze della Commissione sulla politica dei prezzi dei produttori e/o degli esportatori statunitensi sui mercati dei paesi terzi. Pertanto l'argomentazione di cui al considerando 56 deve essere respinta. (61) È inoltre opportuno rilevare che, come spiegato al considerando 48, la Commissione ha esaminato le esportazioni degli Stati Uniti in quelli che, secondo il richiedente, sono tre dei principali mercati di esportazione degli Stati Uniti per il bioetanolo. Così facendo, in mancanza della collaborazione dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha seguito l'approccio suggerito dal richiedente nella sua domanda. A tale proposito il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione in merito al motivo per cui i tre mercati di esportazione degli Stati Uniti indicati nella sua domanda ed esaminati dalla Commissione non costituiscano più una base adeguata per l'analisi delle potenziali pratiche di dumping dei produttori e/o degli esportatori statunitensi in mercati terzi. Analogamente il richiedente non ha indicato il motivo per cui i quattro paesi inclusi nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni sarebbero più rappresentativi, né il motivo per cui essi sarebbero più rappresentativi rispetto ai prezzi medi all'esportazione di tutte le esportazioni degli Stati Uniti verso paesi terzi, esclusa l'Unione. (62) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha inoltre affermato che la Commissione non ha tenuto conto dell'analisi mensile fornita dallo stesso richiedente, che rivela margini di dumping significativi per le esportazioni degli Stati Uniti verso i mercati esteri. (63) La Commissione ha preso atto delle precedenti comunicazioni del richiedente in merito all'analisi mensile e ha ricordato che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi. Nel caso in esame, la Commissione aveva proposto un periodo dell'inchiesta di dodici mesi, secondo la sua prassi abituale di determinazione del dumping e del pregiudizio. In base al periodo dell'inchiesta proposto dalla Commissione, è stato calcolato un margine di dumping medio per il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'analisi della Commissione è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame nel suo insieme non sono state accertate pratiche di dumping per quanto concerne le esportazioni verso i tre mercati selezionati dal richiedente e in tutti i mercati terzi esclusa l'Unione in totale. Tali risultanze non indicavano la probabilità che fossero attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, piuttosto il contrario. Il fatto che il dumping fosse stato osservato concretamente in alcuni mesi non comportava una conclusione diversa a tale riguardo. In particolare, l'intero periodo dell'inchiesta funge da indicatore del dumping. Poiché il richiedente non ha sollevato obiezioni in merito al periodo dell'inchiesta riferito a dodici mesi al momento dell'avviso di apertura (né in una fase successiva), la Commissione non ha riscontrato motivi per modificare la propria valutazione del dumping riferendosi a un periodo più breve. In ogni caso, la Commissione ha osservato che un periodo inferiore a sei mesi dovrebbe essere scelto solo in circostanze eccezionali. Il richiedente non ha indicato la presenza di simili circostanze, né la Commissione ha ritenuto che fossero presenti. Analogamente non si può ritenere che l'esistenza del dumping solo per alcune destinazioni di esportazione comporti pratiche di dumping dei produttori e/o esportatori statunitensi su mercati terzi, né vi si può fare riferimento per desumere la reiterazione del dumping nei confronti dell'Unione. Di conseguenza tale argomentazione deve essere respinta. 3.3.1. Capacità produttiva, capacità inutilizzata, consumo e scorte (64) Le statistiche dell'EIA statunitense ( 6 ) hanno evidenziato una capacità produttiva di bioetanolo negli Stati Uniti pari a 46,4 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa cifra supera di oltre dieci volte la dimensione del mercato dell'Unione, dove il consumo è ammontato a 4,3 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (65) L'inchiesta tuttavia non ha riscontrato la disponibilità di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. Dalle statistiche dell'EIA statunitense è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione dell'industria statunitense (47,6 milioni di tonnellate) ha superato il 100 % della capacità produttiva nominale. (66) Nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha fornito elementi di prova concernenti l'eccesso di offerta sul mercato statunitense a causa del limitato potenziale di crescita del consumo interno. Nella sua comunicazione del 20 novembre 2018 il richiedente ha ribadito questa affermazione. (67) La Commissione ha esaminato il consumo interno e le esportazioni sulla base delle statistiche dell'EIA statunitense e dell'ITC statunitense e ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori statunitensi hanno esportato soltanto l'8 % dei loro volumi di produzione. La maggior parte della produzione statunitense di bioetanolo è stata quindi consumata internamente. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo degli Stati Uniti è ammontato a 43,3 milioni di tonnellate; esso ha rappresentato pertanto il 91 % della produzione e il 93 % della capacità produttiva degli Stati Uniti. (68) Le scorte di bioetanolo sono ammontate a 2,9 milioni di tonnellate, pari soltanto al 6 % della produzione totale di bioetanolo negli Stati Uniti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Benché tale volume di scorte corrisponda al 68 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha ritenuto che si tratti del normale livello di scorte necessario per evitare interruzioni nella fornitura. La Commissione ha basato tale conclusione sulle statistiche accessibili al pubblico dell'EIA statunitense. Dai dati storici è emerso che le scorte finali rappresentavano tra il 9 % e il 12 % della produzione totale degli Stati Uniti dal 1992 al 2003 e tra il 5 % e il 7 % dal 2004 al periodo dell'inchiesta di riesame. (69) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che il fatto che l'8 % della produzione statunitense di bioetanolo sia stato esportato durante il periodo dell'inchiesta di riesame costituiva una prova di eccesso di offerta da considerare nella giusta prospettiva a fronte delle dimensioni del mercato dell'Unione, in quanto tale volume di esportazioni rappresentava il 98 % del consumo dell'Unione. Nel contempo il richiedente ha affermato che la situazione di eccesso di offerta sarebbe peggiorata a causa del limitato potenziale di crescita del consumo interno, come evidenziato dalla tendenza al costante aumento dei volumi esportati dagli Stati Uniti. (70) La Commissione ha riconosciuto che il mercato statunitense è molto più ampio del mercato dell'Unione in termini di produzione, consumo e vendite all'esportazione. Il richiedente non ha tuttavia fornito elementi di prova in merito al motivo per cui le dimensioni dell'industria statunitense dovrebbero indicare un rischio di reiterazione del dumping. Il richiedente non ha neppure fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che il costante aumento delle esportazioni sia stato determinato dal limitato potenziale di crescita del consumo interno degli Stati Uniti e non da altri fattori, in particolare dalla crescente domanda di bioetanolo sui mercati dei paesi terzi. L'inchiesta ha infatti dimostrato che il consumo di etanolo combustibile nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti è aumentato di 1,3 milioni di tonnellate, mentre la produzione negli stessi paesi è aumentata solo di 200 000 tonnellate. Dall'inchiesta è inoltre emerso che negli Stati Uniti, oltre alla produzione e alle esportazioni, era in crescita anche il consumo interno. Nel periodo in esame la produzione degli Stati Uniti ha registrato un aumento di 4,8 milioni di tonnellate, le esportazioni di 1,5 milioni di tonnellate e il consumo interno di 3,1 milioni di tonnellate. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. (71) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la capacità produttiva massima sostenibile indicata dall'EIA statunitense, superiore alla capacità nominale in misura del 4,5 % e superiore anche alla produzione statunitense durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il richiedente ha suggerito che, considerando la capacità produttiva massima sostenibile come capacità produttiva effettiva dell'industria statunitense, nel periodo dell'inchiesta di riesame risultava una capacità inutilizzata di 0,8 milioni di tonnellate. (72) Il richiedente ha anche fornito articoli di stampa pubblicati tra settembre 2018 e gennaio 2019 sulla chiusura di impianti di produzione di etanolo pianificata da diversi produttori statunitensi, a sostegno delle sue asserzioni relative alla presenza di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. (73) A questo proposito, secondo il richiedente, la Commissione si è discostata dalla prassi seguita in passato nei casi in cui la capacità inutilizzata «rappresenta […] un volume considerevole rispetto ai consumi dell'Unione durante il PIR. Se questa capacità venisse utilizzata per esportare verso l'Unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'Unione oppure con i principali esportatori dai paesi terzi, sussiste un rischio che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping» ( 7 ) . (74) Per quanto riguarda le affermazioni di cui al considerando 71, è opportuno rilevare che l'EIA statunitense ha fornito dati sulla capacità nominale e sulla capacità produttiva massima sostenibile solo negli anni 2011 e 2012 ( 8 ) . Negli anni successivi la comunicazione si è limitata ai dati sulla capacità nominale. Non erano disponibili dati relativi alla capacità produttiva massima sostenibile per il periodo dell'inchiesta di riesame o per il periodo in esame. A tale riguardo la Commissione ha riconosciuto che la capacità nominale non rappresenta necessariamente un limite concreto alla produzione per molti impianti di etanolo. Grazie all'applicazione di tecniche operative più efficienti molti impianti di etanolo possono funzionare a livelli che superano la loro capacità produttiva nominale. Questo livello di operatività, definito capacità massima sostenibile, è tuttavia intrinsecamente soggettivo ( 9 ) e tra l'altro dipende dal tenore di acqua che il produttore intende ottenere ( 10 ) . Dagli elementi di prova presenti nel fascicolo risulta che, per ottenere un basso tenore di acqua, come richiesto per le esportazioni verso l'Unione, la capacità produttiva massima sostenibile è notevolmente inferiore a quella per un tenore di acqua più elevato. La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati storici relativi alla capacità produttiva massima sostenibile per il 2011 e il 2012, che non sono stati aggiornati, non costituiscano un'indicazione attendibile della capacità dell'industria statunitense di superare i livelli di produzione già raggiunti durante il periodo dell'inchiesta di riesame che, come già riconosciuto dalla Commissione, erano superiori alla capacità produttiva nominale. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze iniziali, secondo cui gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, considerati nella loro totalità, non indicano una disponibilità significativa di capacità inutilizzata negli Stati Uniti. (75) Per quanto riguarda le potenziali chiusure degli impianti di produzione statunitensi, le informazioni non riguardavano il periodo dell'inchiesta di riesame, né il periodo in esame. Benché il riesame in previsione della scadenza costituisca un esercizio di previsione, l'inchiesta si attiene rigorosamente all'esame di quello che potrebbe accadere alle condizioni vigenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. (76) La Commissione ha ritenuto che le affermazioni del richiedente in merito alla capacità produttiva, di cui ai considerando da 71 a 73, non siano state comprovate e debbano pertanto essere respinte. (77) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che un livello delle scorte pari al 6 % della produzione non poteva essere considerato il normale livello necessario per evitare interruzioni nella fornitura, in quanto le scorte dei produttori dell'Unione variavano solo tra l'1,5 % e il 4 %. Il richiedente ha inoltre sottolineato che l'attuale livello delle scorte è tutt'altro che normale, come evidenziato da un articolo del febbraio 2016 ( 11 ) . (78) Per quanto riguarda il livello delle scorte, il richiedente ha inoltre sostenuto che la Commissione ha omesso di affrontare una forte preoccupazione espressa dall'industria dell'Unione, secondo la quale, poiché l'industria statunitense aveva potuto esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1 o ottobre 2010 al 30 settembre 2011), non vi era motivo di ritenere che non fosse in grado di farlo in presenza di scorte persino maggiori. (79) Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al considerando 77, il richiedente non ha fornito elementi di prova tali da consentire alla Commissione di stabilire se il livello delle scorte negli Stati Uniti sia insolitamente elevato e quindi costituisca una minaccia. L'articolo citato dal richiedente del febbraio 2016 descrive una situazione eccezionale. In effetti, sulla base dei dati comunicati dall'EIA statunitense, le scorte finali in gennaio e febbraio 2016 sono state le più elevate di tutto il periodo in esame, se espresse come percentuale della produzione nei 12 mesi precedenti il mese per il quale sono state comunicate le scorte. (80) Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al considerando 78, la Commissione ha riconosciuto che le scorte sono aumentate rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale in valori assoluti. L'aumento, espresso come percentuale della produzione, è stato comunque trascurabile (dal 5,6 % nel periodo dell'inchiesta iniziale al 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame). Negli ultimi 14 anni inoltre le scorte negli Stati Uniti si sono mantenute stabili, tra il 5 % e il 7 % della produzione, come spiegato al considerando 68. Dal momento che il richiedente non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione che il livello delle scorte dell'Unione si potesse considerare più normale di quello degli Stati Uniti, la Commissione non aveva motivo di ritenere che il livello delle scorte statunitensi fosse insolitamente elevato. (81) Le argomentazioni relative alle scorte, di cui ai considerando 77 e 78, devono pertanto essere respinte. 3.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione (82) Per determinare la possibile attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori statunitensi in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha esaminato le dimensioni del mercato dell'Unione e il prezzo di mercato nell'Unione, in particolare alla luce della potenziale diversione degli scambi. (83) Come spiegato al considerando 64 il mercato dell'Unione è relativamente piccolo, soprattutto rispetto alla produzione statunitense. (84) Le importazioni nell'Unione sono state limitate; nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato del 96 %. (85) Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzo, la Commissione ha confrontato il prezzo di mercato dell'Unione con il prezzo all'importazione dell'Unione allo sbarco, basato sui prezzi all'esportazione praticati dai produttori esportatori statunitensi durante il periodo dell'inchiesta di riesame nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi di esportazione, esclusa l'Unione (sulla base delle statistiche dell'ITC statunitense sulle esportazioni franco sotto bordo). (86) Poiché le specifiche relative all'umidità nel mercato dell'Unione sono diverse da quelle per il mercato interno degli Stati Uniti e la maggior parte degli altri mercati di esportazione, i produttori statunitensi che decidessero di riprendere le esportazioni verso l'Unione dovrebbero sostenere costi di produzione aggiuntivi per ridurre il tenore d'acqua del bioetanolo, come spiegato ai considerando da 45 a 47. La Commissione ha pertanto debitamente adeguato i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti per tenere conto del premio per la conversione ai fini dell'Unione. (87) Occorre inoltre chiarire che nel maggio 2012 la Commissione ha pubblicato un regolamento per determinare la corretta classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata ( 12 ) . Da allora alcune importazioni del prodotto in esame che potrebbero essere state classificate con altri codici doganali nel periodo dell'inchiesta iniziale devono essere classificate con il codice NC 2207 20 00, recante un dazio all'importazione che ha un effetto deterrente sugli esportatori. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il dazio all'importazione convenzionale applicabile al prodotto oggetto del riesame era di 129 EUR/tonnellata o 243 EUR/tonnellata, a seconda del codice doganale di classificazione del prodotto oggetto del riesame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tali dazi all'importazione convenzionali rappresentavano tra il 18 % e il 34 % del prezzo all'importazione dell'Unione allo sbarco, come calcolato nel considerando 88, ovvero tra il 18 % e il 36 % del prezzo all'importazione allo sbarco, come calcolato nel considerando 89. (88) Per le esportazioni statunitensi del prodotto oggetto del riesame nei tre principali mercati di esportazione degli Stati Uniti e in tutti i mercati terzi di esportazione esclusa l'Unione, il prezzo allo sbarco dell'Unione costruito tenendo conto dei costi di trasporto internazionali, del premio per la conversione ai fini dell'Unione e del dazio all'importazione convenzionale era compreso tra 694 EUR per tonnellata e 719 EUR per tonnellata. Anche il prezzo inferiore dell'Unione allo sbarco risultava pertanto più elevato del prezzo di mercato dell'Unione, fissato a 655 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo significa che i produttori esportatori statunitensi non sarebbero in grado di vendere sul mercato dell'Unione ai prezzi normalmente applicati nei mercati terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. (89) Per ragioni di completezza e al fine di adottare un approccio prudente, la Commissione ha anche costruito un prezzo allo sbarco dell'Unione senza tenere conto del premio per la conversione ai fini dell'Unione, in quanto i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti dovrebbero di norma già includere parte dei costi di conversione, come spiegato ai considerando da 45 a 47. Secondo questo approccio il prezzo allo sbarco dell'Unione indicato nel precedente considerando scenderebbe a un livello compreso tra 682 EUR per tonnellata e 707 EUR per tonnellata. Quindi, anche senza il premio per la conversione ai fini dell'Unione, i produttori esportatori statunitensi non sarebbero in grado di applicare sul mercato dell'Unione i prezzi ai quali hanno venduto il prodotto oggetto del riesame sui mercati terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. (90) La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori statunitensi non sarebbero motivati dal prezzo a riorientare le loro esportazioni verso l'Unione. (91) La domanda di riesame indicava le misure antidumping in vigore in Cina, Perù e Brasile nei confronti del bioetanolo originario degli Stati Uniti e il corrispondente possibile rischio di diversione degli scambi verso l'Unione come un'altra fonte di possibile reiterazione del dumping. (92) La Commissione ha riconosciuto i potenziali effetti di diversione delle esportazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti derivanti dall'esistenza di tali misure. Detto questo, come esposto in appresso, ha ritenuto che il rischio di diversione degli scambi sarebbe limitato nell'ambito di una valutazione complessiva della reiterazione del dumping. (93) In primo luogo le misure antidumping e compensative in Cina non sono state imposte sul bioetanolo, bensì su trebbie essiccate di distilleria, e sono state istituite molto prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, poiché riguardano un prodotto diverso, non si può concludere facilmente che possa sussistere un collegamento diretto con l'aumento delle importazioni di bioetanolo nell'Unione. (94) Successivamente, nella sua comunicazione del 5 luglio 2018, il richiedente ha affermato che le autorità cinesi hanno aumentato il dazio all'importazione applicabile al bioetanolo statunitense dal 5 % nel 2016 al 30 % nel 2017, con ulteriori aumenti al 45 % e al 70 % nel 2018. Tuttavia, secondo la banca dati dell'OMC relativa alle tariffe NPF e preferenziali ( 13 ) , il dazio all'importazione in Cina alla sottovoce 2207 10 del sistema armonizzato (SA), pari al 5 % nel 2009, è salito al 40 % per poi scendere nuovamente all'8 % nel 2017. Il dazio all'importazione applicabile in Cina alla sottovoce SA 2207 20 era pari all'80 % a partire dal 2006, è sceso al 30 % nel 2016 e si è mantenuto su questo livello nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione non è stata quindi in grado di confermare l'asserzione del richiedente. (95) A questo proposito dalle statistiche dell'ITC statunitense risulta che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti alla Cina in ogni caso sono state già assorbite dall'aumento delle esportazioni verso altri paesi terzi negli ultimi anni. Il rischio che queste esportazioni siano riorientate verso l'Unione, in caso di scadenza della misura, è pertanto limitato. Anche nell'ipotesi di un riorientamento verso l'Unione di tutte le esportazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti alla Cina effettuate nel periodo dell'inchiesta di riesame, pari a 140 000 tonnellate al prezzo medio di 442 EUR/tonnellata franco sotto bordo, in seguito all'aumento dei dazi all'importazione, tali esportazioni avrebbero rappresentato solo il 3 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. (96) In secondo luogo, per quanto riguarda il Brasile, la domanda di riesame si riferiva a un contingente tariffario istituito nell'agosto 2017, che prevede una tariffa del 20 % per le importazioni di bioetanolo oltre i 600 milioni di litri ( 14 ) (473 000 tonnellate). Anche con questa tariffa in vigore, tuttavia, le esportazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti verso il Brasile sono ammontate a 318 milioni di litri (251 000 tonnellate) nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame, il che corrisponde a più del doppio del contingente per il trimestre. Il prodotto oggetto del riesame era esportato dagli Stati Uniti al Brasile ad un prezzo medio di 522 EUR/tonnellata. Nonostante l'esistenza di un dazio del 20 %, il Brasile è quindi rimasto interessante per le esportazioni statunitensi. La Commissione non ritiene pertanto probabile che tali esportazioni vengano riorientate verso l'Unione. (97) In terzo luogo, per quanto riguarda le misure in vigore in Perù, nell'ipotesi che le misure compensative a un livello di quasi 48 USD/tonnellata imposte dal Perù nel novembre 2018 ( 15 ) abbiano un effetto totalmente proibitivo sulle esportazioni statunitensi di bioetanolo verso il Perù (cosa per cui la Commissione non è stata in grado di raccogliere elementi di prova), un riorientamento di queste importazioni, che ammontavano a 127 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, verso l'Unione avrebbe rappresentato soltanto il 3 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Anche lo scenario peggiore in merito a una diversione degli scambi derivante dalle misure peruviane non potrebbe quindi indurre a constatare in via definitiva la reiterazione del dumping di bioetanolo degli Stati Uniti. (98) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha sostenuto che, contrariamente alle conclusioni della Commissione sull'attrattiva, i produttori di bioetanolo degli Stati Uniti consideravano il mercato dell'Unione molto interessante. Il richiedente ha basato questa asserzione sul fatto che l'industria statunitense ha avviato il rinnovo della certificazione di sostenibilità necessaria per vendere bioetanolo sul mercato dell'Unione a seguito della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili ( 16 ) . Secondo il richiedente l'unico motivo per cui i produttori e gli operatori commerciali dei paesi terzi investono nella certificazione a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili è quello di consentire le esportazioni verso l'Unione. Il richiedente ha fornito un elenco di sette produttori statunitensi (Marquis Energy, Archer Daniels Midland, Green Plains, Cargill, Conestoga Energy Partners con due certificati, Plymouth Energy) che avrebbero rinnovato la certificazione di sostenibilità dell'Unione. (99) A sostegno delle affermazioni di cui al considerando 98, il richiedente ha citato un articolo di giornale dell'agosto 2017 sui piani del produttore e operatore commerciale statunitense Archer Daniels Midland («ADM») di «[ ri]configurare il suo impianto di produzione di etanolo con macinazione a secco a Peoria, nell'Illinois, per produrre alcool per uso industriale e per bevande e carburante con margini più elevati per il mercato delle esportazioni » ( 17 ) . (100) Benché il richiedente non abbia fornito elementi di prova in merito alla certificazione di sostenibilità dei produttori e degli operatori commerciali statunitensi a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili, la Commissione ha esaminato questa argomentazione. In proposito andrebbe rilevato che la certificazione di sostenibilità a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili è di natura volontaria per legge, vale a dire che le importazioni nell'Unione possono aver luogo anche senza di essa. Tuttavia, l'eventuale utilizzo di biocarburanti non certificati non sarebbe preso in considerazione per misurare il rispetto, da parte di uno Stato membro, dei requisiti della direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti e per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili ( 18 ) . Dato che il bioetanolo è più costoso del carburante normale, non esiste alcuna ragione economica, sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, per importare bioetanolo non certificato come sostenibile a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un chiaro incentivo a vendere etanolo certificato a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili, il che rende di fatto necessaria la certificazione di sostenibilità per le esportazioni nell'Unione. La Commissione ha constatato che solo quattro (Marquis Energy, Green Plains, uno dei Conestoga Energy Partners, Plymouth Energy) delle sette società statunitensi indicate dal richiedente erano effettivamente in possesso di una certificazione di sostenibilità valida per l'Unione (certificazione UE-ISCC ( 19 ) ). Le altre tre imprese (Archer Daniels Midland, Cargill, uno dei Conestoga Energy Partners) hanno rinnovato la certificazione ISCC-PLUS ( 20 ) applicabile alle consegne al di fuori dell'Unione, in particolare in Giappone. Inoltre, tutti i produttori e gli operatori commerciali statunitensi certificati per l'Unione sono sempre stati certificati dal 2011 ( 21 ) . Queste società hanno continuato a rinnovare la loro certificazione anche durante il periodo di applicazione delle misure antidumping, nonostante non effettuassero vendite nell'Unione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo indicano pertanto che la certificazione a norma della direttiva dell'Unione sulla promozione delle energie rinnovabili è importante dal punto di vista economico anche per le vendite in altri mercati, come indice di qualità a livello globale. Di conseguenza, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che il rinnovo della certificazione non può essere inteso esclusivamente come un'indicazione delle intenzioni dei produttori statunitensi di riprendere le esportazioni nell'Unione, ma più in generale come prova della loro sostenibilità, che è rilevante anche per le esportazioni verso altri mercati. Inoltre, l'obbligo di certificazione è un fattore aggiuntivo, accanto al requisito relativo al tenore di acqua e ai dazi all'importazione in vigore, che limita l'accesso dei produttori e/o degli esportatori degli Stati Uniti al mercato dell'Unione e ne riduce l'attrattiva. (101) Per quanto riguarda i piani di ADM, benché la Commissione abbia riconosciuto che ADM intendeva concentrarsi maggiormente sulle esportazioni di etanolo combustibile prodotto nell'impianto di Peoria, non esistono elementi di prova del fatto che la società intendesse rivolgersi al mercato dell'Unione, soprattutto perché ADM non era certificata a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. Va inoltre osservato che la riconfigurazione dell'impianto era intesa a indirizzare la produzione dall'etanolo combustibile verso l'etanolo per bevande e ad uso industriale. Un simile cambiamento ridurrebbe di fatto la capacità produttiva dell'impianto di 100 milioni di galloni (circa 300 000 tonnellate), come illustrato in un altro articolo ( 22 ) . (102) Di conseguenza entrambe le argomentazioni relative alle intenzioni dei produttori e operatori commerciali statunitensi di riorientare le vendite verso il mercato dell'Unione, descritte ai considerando 98 e 99, devono essere respinte. (103) Il richiedente ha inoltre presentato uno studio di una squadra esterna di economisti per asserire che i calcoli della Commissione sull'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi non erano corretti e che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, il mercato dell'Unione è interessante per le esportazioni degli Stati Uniti. (104) La Commissione ha riconosciuto che, rispetto ad alcuni mercati di esportazione degli Stati Uniti, il mercato dell'Unione potrebbe essere un mercato interessante in termini di prezzo. Tuttavia, nel quadro della valutazione della probabilità che fossero attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e come spiegato ai considerando 48 e 59, la Commissione ha effettuato la sua analisi dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi sulla base dei tre singoli mercati di esportazione suggeriti dal richiedente. Per ragioni di completezza ha preso in considerazione anche i prezzi di tutte le esportazioni degli Stati Uniti verso paesi terzi, escludendo quelle verso l'Unione, in totale. La Commissione non è tenuta per legge a esaminare ogni singolo mercato di esportazione. Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato i due maggiori mercati di esportazione degli Stati Uniti e un terzo mercato selezionato dal richiedente. Sarebbe eccessivo esaminare singolarmente tutti i 36 mercati di esportazione (esclusa l'Unione) dei produttori e/o esportatori statunitensi del prodotto in esame, quando un'analisi dei maggiori mercati di esportazione non rivela sufficienti elementi di prova dell'attrattiva in termini di prezzo. Come già concluso al considerando 59, inoltre, il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione in merito al motivo per cui i tre mercati di esportazione degli Stati Uniti inizialmente proposti dal richiedente ed esaminati dalla Commissione non costituissero più una base adeguata per l'analisi della Commissione. Per quanto riguarda Brasile, Canada e Perù, i tre mercati proposti dal richiedente, le risultanze dello studio per quanto concerne l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzo sono le stesse della Commissione. La Commissione ha pertanto ritenuto che lo studio presentato non abbia dimostrato la presenza di errori nel suo calcolo. Al contrario la Commissione ha ritenuto che lo studio presentato dal richiedente abbia suffragato le sue risultanze iniziali. (105) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha presentato elementi di prova relativi al livello dei dazi all'importazione in Cina. Per quanto riguarda la Cina, il richiedente ha inoltre sostenuto che il fatto che le esportazioni verso la Cina fossero già state assorbite da altri paesi terzi avrebbe dovuto essere inteso come un chiaro segnale del fatto che la diversione degli scambi era già in atto. (106) La Commissione ha riconosciuto che il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti sul livello dei dazi all'importazione applicati in Cina sull'etanolo originario degli Stati Uniti. La Commissione non ha negato che gli esportatori statunitensi avessero cercato nuovi mercati dopo l'aumento dei dazi all'importazione in Cina. La Commissione ha tuttavia ritenuto che i livelli delle esportazioni degli Stati Uniti verso la Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame siano i più pertinenti per analizzare la minaccia di una possibile diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione. I volumi che avevano già trovato nuovi mercati non sono considerati altrettanto pertinenti. (107) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che il mercato brasiliano non è interessante per i produttori e/o gli esportatori statunitensi, in considerazione del dazio del 20 % imposto sulle importazioni che superano un determinato contingente, come illustrato al considerando 96. A sostegno di tale affermazione, il richiedente ha fatto riferimento a un articolo dell'ottobre 2018, secondo il quale in agosto le esportazioni verso il Brasile di etanolo statunitense a base di mais sono scese ai livelli minimi in quasi tre anni ( 23 ) . Il richiedente ha sostenuto inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il Brasile ha una forte domanda interna, ma che la sua situazione di approvvigionamento, e quindi le sue esigenze di importazione, variano. Secondo il richiedente la maggior parte delle raffinerie brasiliane di zucchero e di bioetanolo sono «unità miste», in grado di passare dalla produzione di zucchero a quella di bioetanolo in funzione dei prezzi e della redditività di questi due prodotti. (108) Per quanto riguarda l'effetto del contingente tariffario, va osservato che l'articolo citato si limita a indicare che i volumi delle esportazioni mensili nell'agosto 2018 hanno raggiunto il livello più basso dall'ottobre 2015. In effetti le statistiche sulle esportazioni dell'ITC statunitense hanno evidenziato volumi di esportazioni pari a zero nell'agosto 2018, una situazione che si era verificata l'ultima volta nell'ottobre 2015. L'articolo tuttavia non fornisce informazioni sull'andamento delle esportazioni, a parte questo confronto tra agosto 2018 e ottobre 2015. Di fatto le esportazioni degli Stati Uniti verso il Brasile sono riprese nel settembre 2018 e nel complesso sono aumentate nel 2018 rispetto all'anno precedente. (109) Secondo la Commissione inoltre il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti circa la struttura e il funzionamento dell'industria brasiliana del bioetanolo, né la Commissione è stata in grado di reperirli. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, dalle statistiche sulle esportazioni dell'ITC statunitense è risultato che le esportazioni di etanolo combustibile dagli Stati Uniti al Brasile erano in costante aumento nel periodo in esame e sono aumentate anche nel 2018. Le affermazioni del richiedente circa l'attrattiva del mercato brasiliano per i produttori e/o esportatori statunitensi devono pertanto essere respinte. (110) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che la Commissione ha ridotto artificialmente il probabile impatto delle misure peruviane sul mercato dell'Unione, considerando singolarmente la potenziale diversione degli scambi dalla Cina e dal Perù. (111) Tenendo conto delle specifiche del mercato dell'Unione, ossia il tenore massimo di acqua consentito per il prodotto oggetto del riesame e la certificazione di sostenibilità a norma della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, di fatto necessaria per vendere sul mercato dell'Unione come spiegato al considerando 100, la Commissione ha ritenuto improbabile che le esportazioni degli Stati Uniti in Perù e Cina siano completamente riorientate verso il mercato dell'Unione. Il richiedente non ha inoltre fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. 3.3.3. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping (112) Alla luce della valutazione di cui sopra sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che è improbabile che i produttori di bioetanolo degli Stati Uniti esportino nell'Unione quantità significative di bioetanolo a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. (113) In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto attenersi alla prassi seguita in passato per concludere che l'omessa collaborazione dei produttori statunitensi costituisce un elemento di prova aggiuntivo — e importante — del fatto che «[i] produttori esportatori non fossero desiderosi o in grado di dimostrare che in caso di scadenza delle misure non ricorrerebbero a pratiche di dumping» ( 24 ) . (114) In risposta la Commissione ha ricordato in primo luogo che la sua prassi decisionale, basata su una valutazione caso per caso, non può vincolare le future inchieste e, di conseguenza, non è un indicatore di come dovrebbe procedere la Commissione per arrivare a determinate risultanze. In secondo luogo la determinazione di cui all'inchiesta citata è stata considerata un fattore aggiuntivo, tra i tanti, che ha indotto la Commissione a trarre la sua conclusione in quel caso particolare. In terzo luogo, in quanto fattore aggiuntivo e supplementare, l'omessa collaborazione dei produttori esportatori statunitensi può essere considerata un ostacolo alla raccolta di informazioni dettagliate riguardo alla valutazione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping, che comporta necessariamente il ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ritiene tuttavia che l'omessa collaborazione non possa giustificare la proroga delle misure. In questo caso particolare, ritenendo che l'omessa collaborazione dei produttori esportatori statunitensi fosse effettivamente un elemento che impediva una valutazione completa e approfondita di tutti i fattori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili. Considerati tutti gli elementi di prova disponibili e in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non sussiste alcun rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Anche questa argomentazione deve pertanto essere respinta. 3.4. Conclusione (115) Di conseguenza, data l'assenza di un rischio di reiterazione delle esportazioni oggetto di dumping dal paese interessato, non è necessario analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le misure sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America devono pertanto essere abrogate e il procedimento chiuso. 4. CONCLUSIONE (116) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013, devono essere abrogate. (117) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio antidumping sulle importazioni di bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti e attualmente classificato con i codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 99 92 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824999266) è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America ( GU L 49 del 22.2.2013, pag. 10 ). ( 3 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C 180 dell'8.6.2017, pag. 37 ). ( 4 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America ( GU C 64 del 20.2.2018, pag. 7 ). ( 5 ) Disponibili all'indirizzo https://www.agmrc.org/renewable-energy/ethanol/midwest-ethanol-cash-prices-basis-data-and-charts-for-selected-states (ultima consultazione: 12 febbraio 2019). ( 6 ) Disponibili all'indirizzo https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/index.php#renewable (ultima consultazione: 12 febbraio 2019). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio, del 24 febbraio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 59 del 28.2.2014, pag. 7 ). ( 8 ) Disponibile all'indirizzo https://www.eia.gov/petroleum/ethanolcapacity/index.php (ultima consultazione: 14 marzo 2019). ( 9 ) Disponibile all'indirizzo https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31832 (ultima consultazione: 28 marzo 2019). ( 10 ) Cfr. allegato II della comunicazione post-audizione delle associazioni statunitensi del 20 marzo, disponibile nel fascicolo pubblico. ( 11 ) Consultabile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-idUSKCN0VQ2QW (ultima consultazione: 18 marzo 2019). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione, del 12 marzo 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 73, del 13.3.2012, pag. 1 ). ( 13 ) Disponibili all'indirizzo https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e.htm (ultima consultazione: 13 febbraio 2019). ( 14 ) Risoluzione n. 72 del 31 agosto 2017 e decreto ministeriale n. 32 del 4 settembre 2017. ( 15 ) Risoluzione n. 152 del 6 novembre 2018. ( 16 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16 ). ( 17 ) Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-adm-results/adm-says-profit-tumbles-and-issues-gloomy-view-shares-drop-idUSKBN1D01EV (ultima consultazione: 15 marzo 2019). ( 18 ) Articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16 ). ( 19 ) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (ultima consultazione: 19 marzo 2019). ( 20 ) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (ultima consultazione: 19 marzo 2019). ( 21 ) Disponibile all'indirizzo https://www.iscc-system.org/certificates/all-certificates/ (ultima consultazione: 15 marzo 2019). ( 22 ) Disponibile all'indirizzo http://ethanolproducer.com/articles/14531/adm-announces-plans-to-reconfigure-ethanol-complex-in-illinois (ultima consultazione: 15 marzo 2019). ( 23 ) Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-usa-ethanol-brazil/u-s-ethanol-exports-to-brazil-drop-to-nearly-three-year-low-idUSKCN1MF2FI (ultima consultazione: 15 marzo 2019). ( 24 ) Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia ( GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18 ).

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