Regolamento di esecuzione (UE) 2026/766 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia rispettivamente per l’infestazione da Echinococcus multilocularis e per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/766 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia rispettivamente per l’infestazione da Echinococcus multilocularis e per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/766 of 8 April 2026 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards disease-free status from infestation with Echinococcus multilocularis and from infection with Bluetongue virus respectively, and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/878
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/766
16.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/766 DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2026
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia rispettivamente per l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
e per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Esso si applica dal 20 aprile 2021 e stabilisce misure transitorie per coprire le norme dell’Unione da esso abrogate e sostituite. In tale contesto l’articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 abroga, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e l’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che il regolamento (UE) n. 576/2013 continui ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione
(
3
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione
(
4
)
sono stati adottati sulla base del regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 stabilisce le norme per l’applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
nei cani in caso di movimenti a carattere non commerciale verso il territorio o parti del territorio di alcuni Stati membri, comprese le norme per la classificazione degli Stati membri, al fine di evitare che l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
si diffonda in parti dell’Unione riconosciute ufficialmente come indenni da tale malattia. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 elenca gli Stati membri, o le parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all’applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
nei cani
(3)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e definite all’articolo 4, punto 18), e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di dette malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.
(4)
L’infestazione da
Echinococcus multilocularis
è una malattia elencata e, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, è una malattia rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure di sanità animale per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni.
(5)
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione
(
5
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.
(6)
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/134 della Commissione
(
6
)
al fine di stabilire norme dettagliate relative alla sorveglianza, anche per quanto riguarda i metodi diagnostici, e prescrizioni specifiche per malattia per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’
Echinococcus multilocularis
e per il mantenimento di tale status.
(7)
Inoltre l’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2020/689, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/134, stabilisce misure per il mantenimento degli status esistenti di indenne da malattia per quanto riguarda le malattie animali elencate, compresa l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
, facendo riferimento agli Stati membri e alle loro zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tale malattia elencata, concesso conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013. Poiché alcuni Stati membri sono stati riconosciuti ufficialmente indenni da infestazione da
Echinococcus multilocularis
e sono stati elencati di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/878, è inoltre opportuno garantire che gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 siano considerati come aventi ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia in conformità di detto regolamento delegato.
(8)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione
(
7
)
stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e l’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, esso elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia e che dispongono di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati. A causa delle recenti modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2026/134 al regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative all’infestazione da
Echinococcus multilocularis
, è opportuno inserire nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 un nuovo articolo 19
bis
relativo all’infestazione da
Echinococcus multilocularis
e un nuovo allegato XIX che elenchi gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
conformemente alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento delegato (UE) 2020/689.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
(10)
Poiché le modifiche apportate dal regolamento delegato 2026/134 al regolamento delegato (UE) 2020/689 si applicano a decorrere dal 22 aprile 2026, anche le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
(11)
Inoltre, poiché gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 sono sostituiti dagli elenchi di cui al nuovo allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, a seguito delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
(12)
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 stabilisce inoltre che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) sono elencati nell’allegato VIII, parte I, di tale regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/293 della Commissione
(
8
)
ha modificato la tabella di cui all’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 elencando diverse zone della Polonia come zone prive dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l’infezione da BTV. Ora è stato tuttavia rilevato un errore, in quanto tali zone soddisfano ancora i criteri per il mantenimento dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l’infezione da BTV. È pertanto necessario rettificare di conseguenza la voce relativa alla Polonia nell’allegato VIII, parte I. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è così modificato:
1.
è inserito il seguente articolo 19
bis
:
«Articolo 19
bis
Infestazione da
Echinococcus multilocularis
Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per la l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
sono elencati nell’allegato XIX.»
;
2.
è aggiunto un nuovo allegato XIX conformemente all’allegato, parte A, del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
L’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è rettificato conformemente all’allegato, parte B, del presente regolamento.
Articolo 3
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è abrogato.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal 22 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (
GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da
Echinococcus multilocularis
nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (
GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all’applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l’infezione da
Echinococcus multilocularis
nei cani (
GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) 2026/134 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis (
GU L, 2026/134, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/134/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (
GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/293 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica degli allegati da I a IV, VII, VIII, XI e XIII e rettifica dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (
GU L, 2026/293, 10.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/293/oj
).
ALLEGATO
PARTE A
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
Al regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è aggiunto il seguente allegato XIX:
«
ALLEGATO XIX
INFESTAZIONE DA
ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS
PARTE I
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
conformemente alle condizioni di cui all’allegato V, parte V, sezione 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/689
Stato membro
Territorio
Malta
Intero territorio
PARTE II
Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infestazione da
Echinococcus multilocularis
conformemente alle condizioni di cui all’allegato V, parte V, sezione 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/689
Stato membro
(
*1
)
Territorio
Finlandia
Intero territorio
Irlanda
Intero territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord
(
*1
)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87
)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
»
PARTE B
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
Nella parte I dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:
«Polonia
L’intero territorio della Polonia, ad eccezione di:
województwo dolnośląskie;
województwo kujawsko-pomorskie;
województwo lubuskie;
województwo łódzkie;
województwo opolskie;
województwo pomorskie;
województwo śląskie;
województwo warmińsko-mazurskie;
województwo wielkopolskie;
województwo zachodniopomorskie;
w województwie małopolskim:
powiat chrzanowski,
powiat olkuski,
powiat oświęcimski;
w województwie mazowieckim:
powiat ciechanowski,
powiat gostyniński,
powiat makowski,
powiat mławski,
powiat ostrołęcki,
miasto na prawach powiatu Ostrołęka,
powiat płocki,
miasto na prawach powiatu Płock,
powiat przasnyski,
powiat pułtuski,
powiat sierpecki,
powiat żuromiński;
w powiecie nowodworskim: gmina Nasielsk;
w powiecie ostrowskim: gmina Andrzejewo, gmina Ostrów Mazowiecka, miasto Ostrów Mazowiecka, gmina Stary Lubotyń, gmina Wąsewo;
w powiecie płońskim: gmina Baboszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, gmina Dzierzążnia, gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk, miasto Płońsk, gmina Raciąż, miasto Raciąż, gmina Sochocin;
w powiecie sochaczewskim: gmina Brochów, gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, gmina Rybno, gmina Sochaczew, miasto Sochaczew;
w powiecie wyszkowskim: gmina Długosiodło, gmina Rząśnik, gmina Somianka;
w województwie podlaskim:
powiat augustowski,
powiat białostocki,
miasto na prawach powiatu Białystok,
powiat grajewski,
powiat kolneński,
powiat łomżyński,
miasto na prawach powiatu Łomża,
powiat moniecki,
powiat sejneński,
powiat sokólski,
powiat suwalski,
miasto na prawach powiatu Suwałki,
powiat zambrowski;
w powiecie wysokomazowieckim: gmina Czyżew, gmina Kobylin-Borzymy, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Sokoły, gmina Szepietowo, gmina Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/766/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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