Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0780/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2020 In vigore dal: 12/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Regulation (EU) No 445/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/780 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione («ECM», denominati anche «SRM»), a causa delle misure adottate a seguito della pandemia di Covid‐19. (2) Il rinnovo dei certificati SRM dei carri merci o dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( 2 ) , qualora la loro validità sia appena scaduta o stia per scadere, potrebbe non essere possibile a causa delle misure che si sono rese necessarie a seguito della pandemia di Covid‐19 e che sono state introdotte in alcuni Stati membri a decorrere dal 1 o marzo 2020. In particolare gli organismi di certificazione degli ECM potrebbero non essere in grado di svolgere tutto il lavoro preliminare necessario per il rinnovo di un certificato ECM o di un certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate nei tempi prescritti a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 oppure, a decorrere dal 16 giugno 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ( 3 ) . (3) Al fine di garantire la continuità operativa, è opportuno prorogare per ulteriori sei mesi la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 con scadenza tra il 1 o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 nei casi in cui un organismo di certificazione ritenga che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM o il certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate. (4) A causa della pandemia di Covid‐19, è opportuno concedere più tempo per l’attuazione dei requisiti relativi ai componenti critici sotto il profilo della sicurezza e per l’applicazione del nuovo regime ai veicoli diversi dai carri merci. Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 dovrebbero pertanto essere adattate. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. (6) Dal 1 o marzo 2020 la validità di determinati certificati ECM potrebbe essere già scaduta. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga della validità dei certificati ECM dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o marzo 2020. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 ( 4 ) . (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ( *1 ) , un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è così modificato: 1) all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.»; 2) all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatta salva qualsiasi procedura che l’organismo di certificazione può adottare in virtù delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011, la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma di tale regolamento con scadenza tra il 1 o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata di ulteriori sei mesi.»; 3) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l’articolo 4 si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1 o marzo 2020.». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 ( GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ).

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