Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/780 of 12 June 2020 amending Regulation (EU) No 445/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/779 as regards measures to extend the validity of certain certificates of rail entities in charge of maintenance and certain transitional provisions due to the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)
Testo normativo
15.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 188/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/780 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione («ECM», denominati anche «SRM»), a causa delle misure adottate a seguito della pandemia di Covid‐19.
(2)
Il rinnovo dei certificati SRM dei carri merci o dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione
(
2
)
, qualora la loro validità sia appena scaduta o stia per scadere, potrebbe non essere possibile a causa delle misure che si sono rese necessarie a seguito della pandemia di Covid‐19 e che sono state introdotte in alcuni Stati membri a decorrere dal 1
o
marzo 2020. In particolare gli organismi di certificazione degli ECM potrebbero non essere in grado di svolgere tutto il lavoro preliminare necessario per il rinnovo di un certificato ECM o di un certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate nei tempi prescritti a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 oppure, a decorrere dal 16 giugno 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Al fine di garantire la continuità operativa, è opportuno prorogare per ulteriori sei mesi la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 con scadenza tra il 1
o
marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Dovrebbe essere fatta salva l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 nei casi in cui un organismo di certificazione ritenga che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM o il certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate.
(4)
A causa della pandemia di Covid‐19, è opportuno concedere più tempo per l’attuazione dei requisiti relativi ai componenti critici sotto il profilo della sicurezza e per l’applicazione del nuovo regime ai veicoli diversi dai carri merci. Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 dovrebbero pertanto essere adattate.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.
(6)
Dal 1
o
marzo 2020 la validità di determinati certificati ECM potrebbe essere già scaduta. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga della validità dei certificati ECM dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1
o
marzo 2020.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797
(
4
)
.
(8)
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione
(
*1
)
, un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è così modificato:
1)
all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.»;
2)
all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6.
Fatta salva qualsiasi procedura che l’organismo di certificazione può adottare in virtù delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011, la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma di tale regolamento con scadenza tra il 1
o
marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata di ulteriori sei mesi.»;
3)
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l’articolo 4 si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1
o
marzo 2020.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (
GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (
GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
).
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