Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0788/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/788 della Commissione del 16 maggio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/05/2022 In vigore dal: 16/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/788 della Commissione del 16 maggio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/788 of 16 May 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

20.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 141/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/788 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. 5) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Piatto doccia costituito da una miscela di minerali e materie plastiche e da un rivestimento in materia plastica bianca. Il prodotto è composto, in peso, da: — 65 % di carbonato di calcio; — 28 % di resina poliestere; — 5 % di diossido di silicio; — 2 % di strato protettivo («gel coat») di poliestere (superficie esterna). I componenti minerali (carbonato di calcio e diossido di silicio) sono costituiti da trucioli di marmo, di quarzo o di granito finemente triturato. Il processo di produzione prevede inizialmente la miscelazione del componente minerale con il materiale plastico (resina poliestere). Tale miscela viene poi versata in uno stampo, rivestito con lo strato protettivo («gel coat») di poliestere; la resina poliestere viene infine essiccata. Cfr. immagine ( *1 ) . 3922 10 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3922 e 3922 10 00 . Poiché il rivestimento in plastica copre la superficie utilizzabile del prodotto, il prodotto non è un’imitazione della pietra naturale. Non può pertanto essere considerato un articolo di pietra artificiale della voce 6810 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6810 , terzo paragrafo). Il materiale plastico è il componente più importante in termini di utilizzo del prodotto. Conferisce al piatto doccia resistenza alla trazione, resistenza chimica e impermeabilità all’acqua e quindi il suo carattere essenziale. I minerali contenuti nel prodotto fungono da riempitivo. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3922 10 00 come piatto doccia di materie plastiche. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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