Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority (Text with EEA relevance)
Testo normativo
4.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 197/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(
1
)
, in particolare l’articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l’articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
(2)
Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l’attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione
(
2
)
dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
(3)
Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
(4)
Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l’EIOPA dovrebbe agevolare l’esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
(5)
Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell’entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
(6)
Le autorità competenti e l’EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente, all’EIOPA, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all’Autorità bancaria europea.
(7)
Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.
(8)
Al fine di garantire l’applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all’EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
(9)
Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 40, paragrafo 9, e all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
(10)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’EIOPA ha presentato alla Commissione.
(11)
L’EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l’EIOPA non ha effettuato l’analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l’EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA QUANTITATIVA
Articolo 1
Formati della segnalazione a fini di vigilanza
I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:
a)
i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
b)
i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
c)
i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
d)
i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
i)
sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento;
ii)
la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii)
le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.
Articolo 2
Valuta di segnalazione
1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall’autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall’autorità competente.
Articolo 3
Modelli per la segnalazione quantitativa annuale
I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:
a)
il modello PP.01.01 di cui all’allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all’allegato II;
b)
il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II;
c)
il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II;
d)
il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti all’allegato III e definiti nell’allegato IV;
e)
il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II;
f)
il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV.
Articolo 4
Adeguatezza delle informazioni trasmesse
Ai fini dell’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all’allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 5
Principi generali
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.
Articolo 6
Punti di contatto unici
Le autorità competenti forniscono all’EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L’EIOPA tiene aggiornato l’elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.
Articolo 7
Strumenti per lo scambio di informazioni
Le autorità competenti e l’EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.
Articolo 8
Valuta
Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l’EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un’altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.
CAPO III
COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE
Articolo 9
Registrazione del PEPP
1. Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all’allegato V del presente regolamento.
2. Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all’allegato V soggette a modifiche.
3. L’EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all’allegato VI o di cui all’allegato VIII.
4. Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all’allegato VI.
Articolo 10
Apertura di un nuovo sottoconto
1. In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante e l’EIOPA mediante il modello di cui all’allegato IX.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all’allegato X. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all’autorità competente dello Stato membro ospitante e all’EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all’allegato IX soggette a modifica.
Articolo 11
Informazioni sulle disposizioni nazionali
Con il modello di cui all’allegato XIV le autorità competenti trasmettono all’EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:
a)
il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;
b)
le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;
c)
se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.
Articolo 12
Annullamento della registrazione del PEPP
1. L’autorità competente comunica all’EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all’allegato VII.
2. Dopo l’annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all’allegato VIII.
CAPO IV
COOPERAZIONE SU BASE CONTINUATIVA E SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI
Articolo 13
Cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA
1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
a)
la vigilanza;
b)
i controlli e le indagini;
c)
l’individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
d)
le informazioni sui reclami;
e)
le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;
f)
le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L’EIOPA fornisce annualmente all’autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all’articolo 14.
3. Su richiesta presentata a norma dell’articolo 16, le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all’articolo 15 pertinenti per l’esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L’autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l’autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
a)
il profilo dei risparmiatori in PEPP;
b)
i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
c)
il trattamento dei reclami;
d)
la conformità;
e)
la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.
Articolo 14
Scambio regolare di informazioni
1. L’EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
a)
il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
b)
gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
c)
il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
d)
le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
i)
il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II;
ii)
il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II;
iii)
il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV;
iv)
il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II;
v)
il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV.
L’EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.
CAPO V
COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI AD HOC
Articolo 15
Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità competente presenta la richiesta all’autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all’allegato XI. L’autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all’EIOPA.
2. L’autorità competente richiedente specifica l’urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente:
a)
specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l’esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
b)
individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
3. Se l’autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
Articolo 16
Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità competente interpellata trasmette la risposta all’autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all’allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all’EIOPA. Nella risposta l’autorità competente interpellata:
a)
chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;
b)
adotta misure ragionevoli nell’ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;
c)
dà seguito alla richiesta così da agevolare l’adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un’altra autorità competente;
d)
fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.
2. Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l’autorità competente interpellata:
a)
informa tempestivamente l’autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;
b)
fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all’allegato XII;
c)
fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.
Articolo 17
Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni
1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l’autorità competente o l’EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l’autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all’allegato XIII. L’autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente notificante ne dà notifica senza indugio anche all’EIOPA mediante il modulo di cui all’allegato XIII.
2. L’autorità competente notificante o l’EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all’autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
a)
il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
b)
azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l’autorità competente notificante prevede di intraprendere;
c)
gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.
L’autorità competente notificata e l’EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all’autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.
3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente notificante può inizialmente darne notifica all’autorità competente notificata e all’EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48
).
ALLEGATO I
MODELLI PER LA SEGNALAZIONE
PP.01.01.33
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
C0010
Codice del modello Nome del modello
PP.01.02.331 Informazioni di base Generale
R0010
PP.52.01.33 Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP
R0020
PP.06.02.33 Elenco delle attività
R0030
PP.06.03.33 Organismi di investimento collettivo Metodo del look-through
R0040
PP.08.03.33 Informazioni aggregate sui derivati aperti
R0050
PP.01.02.33
INFORMAZIONI DI BASE – GENERALE
C0010
Nome del PEPP
R0010
Numero di registrazione del PEPP
R0020
Lingua della segnalazione
R0030
Data della presentazione della segnalazione
R0040
Chiusura dell’esercizio finanziario
R0050
Data di riferimento della segnalazione
R0060
Segnalazione periodica/ad hoc
R0070
Valuta utilizzata per la segnalazione
R0090
Prodotto ancora commercializzato?
R0260
Tipo di entità
R0270
Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento
R0280
PP.52.01.33
INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (1)
Costi
Costi amministrativi
Costi di distribuzione
Costi di investimento
Costi delle garanzie sul capitale, se del caso
Spese di consulenza
C0020
C0040
C0050
C0060
C0100
PEPP di base
R0010
Opzioni alternative di investimento
R0040
INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (2)
Paese
Numero di risparmiatori in PEPP
Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori
…
Totale contribuzioni lorde ricevute
Totale rendimenti lordi degli investimenti
C0150
C0160
C0170
PEPP di base
R0010
Commercializzato nel paese
R0020
In liquidazione
R0030
Opzioni alternative di investimento
R0040
Commercializzate nel paese
R0050
In liquidazione
R0060
Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori
…
Numero di Comunicazioni in conformità All’articolo 20, paragrafo 1, trasmesse da Risparmiatori in PEPP Che hanno trasferito La residenza in un altro Stato membro
Prestazioni non pensionistiche erogate
Totale prestazioni erogate
Prestazioni pensionistiche erogate
Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di rendita
Prestazioni Pensionistiche Erogate in un’unica soluzione
Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di prelievi
C0190
C0200
C0210
C0220
C0230
C0240
C0250
Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori
Attività
Obbligazioni
Numero di domande di apertura di un Sottoconto In Conformità All’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238
Numero di sottoconti aperti In conformità all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238
Numero di domande Di trasferimen-to presentate Da risparmiatori in PEPP in conformità All’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238
Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità All’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238
Numero di domande Di trasferi-mento presentate da risparmi-atori in PEPP In conformità all’artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238
Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità all’artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238
C0260
C0270
C0280
C0290
C0300
C0310
C0320
C0330
Numero di reclami
C0340
PP.06.02.33
ELENCO DELLE ATTIVITÀ
INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE
Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice
PEPP di base/opzioni alternative di investimento
Paese di deposito
Depositario
Quantità
…
C0011
C0010
C0040
C0050
C0060
Importo alla pari
Metodo di valutazione
Valore di acquisizione
Interessi maturati
Valore di mercato delle attività
C0070
C0075
C0080
C0090
C0100
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ
Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice
Titolo dell’elemento
Nome dell’emittente
Codice dell’emittente e tipo di codice dell’emittente
Settore dell’emittente
…
C0011
C0130
C0140
C0150
C0170
Gruppo dell’emittente
Codice del gruppo dell’emittente e Tipo di codice del gruppo dell’emittente
Paese dell’emittente
Valuta
CIC
…
C0180
C0190
C0210
C0220
C0230
Investimenti alternativi
Rating esterno
ECAI prescelta
Prezzo unitario
Percentuale unitaria del prezzo alla pari
Durata
Data di scadenza
C0240
C0250
C0260
C0370
C0380
C0270
C0280
PP.06.03.33
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO – METODO LOOK-THROUGH
Codice di identificazione e tipo di codice Di organismi di investimento collettivo
Categoria dell’attività sottostante
Paese di emissione
Valuta
Importo totale
C0010
C0030
C0040
C0050
C0060
PP.08.03.33
INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – IMPORTO NOZIONALE
Importo nozionale
PEPP di base
Investimenti alternativi
Attività del PEPP
C0010
C0030
C0050
Swaps su tassi di interesse (D1)
R0010
Forwards su cambi (F2)
R0020
Altri derivati
R0030
INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – VALORE
Valore
PEPP di base
Opzioni alternative di investimento
Attività del PEPP
C0020
C0040
C0060
Swaps su tassi di interesse (D1)
R0010
Forwards su cambi (F2)
R0020
Altri derivati
R0030
ALLEGATO II
ISTRUZIONI SUI MODELLI DI SEGNALAZIONE
Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive in relazione ai modelli di cui all’allegato I.
In tutto il [testo del] presente allegato i modelli compilati sulla base delle istruzioni di cui alle diverse sezioni dell’allegato sono denominati «il presente modello».
PP.01.01.33 – Contenuto della comunicazione
Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla trasmissione annuale delle informazioni relative ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Qualora sia necessaria una giustificazione speciale, questa non deve essere inclusa nel modello per la segnalazione ma sarà discussa dall’impresa fornitrice del PEPP con le autorità competenti.
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0010/R0010
PP.01.02.33 – Informazioni di base – Generale
Questo modello deve sempre essere presentato. L’unica opzione possibile è: 1 – presentato
C0010/R0020
PP.52.01.33 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP
Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1 – presentato
0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0030
PP.06.02.33 – Elenco delle attività
Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1 – presentato
0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0040
PP.06.03.33 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through
Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1 – presentato
2 – non presentato. Assenza di organismi di investimento collettivo
0 – non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0050
PP.08.03.33 – Informazioni aggregate sui derivati aperti
Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1 – presentato
2 – non presentato. Assenza di operazione su derivati
0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
PP.01.02 – Informazioni di base – Generale
Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni di base sul PEPP.
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0010/R0010
Nome del PEPP
Nome commerciale del PEPP (specifico dell’impresa).
C0010/R0020
Numero di registrazione del PEPP
Numero di registrazione del PEPP attribuito dall’EIOPA.
C0010/R0030
Lingua della segnalazione
Indicare il codice a due lettere ISO 639-1 della lingua utilizzata per la presentazione delle informazioni.
C0010/R0040
Data della presentazione della segnalazione
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui viene effettuata la segnalazione all’autorità di vigilanza.
C0010/R0050
Chiusura dell’esercizio finanziario
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa, ad esempio 2017-12-31.
C0010/R0060
Data di riferimento della segnalazione
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data che identifica l’ultimo giorno del periodo di riferimento.
C0010/R0070
Segnalazione periodica/ad hoc
Indicare se la presentazione delle informazioni è una segnalazione periodica o una segnalazione ad hoc.
Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni:
1
- Segnalazione periodica
2
- Segnalazione ad hoc
C0010/R0090
Valuta utilizzata per la segnalazione
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari in ciascuna segnalazione.
C0010/R0260
PEPP ancora commercializzato?
Specificare se il prodotto è ancora in vendita o se è in liquidazione.
Utilizzare il seguente elenco chiuso:
—
Ancora commercializzato
—
In liquidazione
C0010/R0270
Tipo di entità
Specificare il tipo di entità del fornitore di PEPP che presenta i dati.
Utilizzare il seguente elenco chiuso:
—
Ente creditizio (di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
)
—
Impresa di assicurazione (di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
)
—
Ente pensionistico aziendale o professionale (di cui alla direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
)
—
Impresa di investimento (di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
)
—
Società di investimento o società di gestione (di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
)
—
GEFIA UE (di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
)
C0010/R0280
Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento
Specificare il pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento utilizzato.
Utilizzare il seguente elenco chiuso:
1 – Sì
2 – No
PP.52.01 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP
Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale di informazioni dettagliate su un particolare PEPP. Alcune informazioni relative a una particolare opzione di investimento in PEPP, ossia PEPP di base o opzioni alternative di investimento, sono inoltre ulteriormente descritte per paese in cui il prodotto è commercializzato e per sottoconti aperti. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.
Tutti i valori sono forniti come se fossero comunicati conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.
Le informazioni che riguardano tutte le opzioni alternative di investimento sono aggregate.
Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (1)
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0020/R0010
Costi amministrativi del PEPP di base
Importo totale dei costi amministrativi relativi all’amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0040/R0010
Costi di distribuzione del PEPP di base
Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0050/R0010
Costi della consulenza del PEPP di base
Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0060/R0010
Costi di investimento del PEPP di base
Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all’esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0100/R0010
Costi delle garanzie sul capitale del PEPP di base, se del caso
Importo totale dei costi delle garanzie sul capitale del PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0020/R0040
Costi amministrativi delle opzioni alternative di investimento
Importo totale dei costi amministrativi relativi all’amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0040/R0040
Costi di distribuzione delle opzioni alternative di investimento
Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0050/R0040
Costi della consulenza delle opzioni alternative di investimento
Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0060/R0040
Costi di investimento delle opzioni alternative di investimento
Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all’esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie.
L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (2)
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
Z0010
Paese
Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro di origine o ospitante del PEPP. Questo elemento è compilato per ciascun paese in cui è disponibile un sottoconto o in cui è il PEPP è offerto.
C0150/R0020
Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese
C0160/R0020
Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese.
C0170/R0020
Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base commercializzato nel paese.
C0190/R0020
Totale prestazioni erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0020
Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0020
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0020
Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.
C0230/R0020
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0020
Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0020
Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0020
Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base commercializzato nel paese, presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0020
Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base commercializzato nel paese in seguito a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0020
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0020
Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0020
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0020
Trasferimenti effettivi eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0020
Attività del PEPP di base commercializzato nel paese
Importo totale delle attività relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0330/R0020
Obbligazioni del PEPP di base commercializzato nel paese
Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0340/R0020
Numero di reclami per il PEPP di base commercializzato nel paese
Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base commercializzato nel paese nel periodo di riferimento.
C0150/R0030
Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione
Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione
C0160/R0030
Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base in liquidazione
Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione.
C0170/R0030
Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base in liquidazione
Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base in liquidazione.
C0190/R0030
Totale prestazioni pagate per il PEPP di base in liquidazione
Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0030
Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0030
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0030
Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per il PEPP di base in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.
C0230/R0030
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0030
Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0030
Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base in liquidazione
Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione in relazione al trasferimento della residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0030
Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base in liquidazione, presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0030
Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base in liquidazione in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0030
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0030
Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0030
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0030
Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0030
Attività del PEPP di base in liquidazione
Importo totale delle attività relative al PEPP di base in liquidazione.
C0330/R0030
Obbligazioni del PEPP di base in liquidazione
Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base in liquidazione.
C0340/R0030
Numero di reclami per il PEPP di base in liquidazione
Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base in liquidazione nel periodo di riferimento.
C0150/R0050
Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
C0160/R0050
Totale contribuzioni lorde ricevute per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0170/R0050
Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0190/R0050
Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0050
Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0050
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0050
Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.
C0230/R0050
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0050
Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0240/R0050
Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0050
Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0050
Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0050
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0050
Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0050
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0050
Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0050
Attività delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0330/R0050
Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0340/R0050
Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese nel periodo di riferimento.
C0149/R0060
Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione
Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione
C0150/R0060
Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione
C0160/R0060
Totale contribuzioni lorde ricevute per opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0170/R0060
Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0190/R0060
Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0060
Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0060
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0060
Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.
C0230/R0060
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0060
Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0060
Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0060
Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per le opzioni alternative di investimento in liquidazione presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0060
Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0060
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0060
Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0060
Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione
Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0060
Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0060
Attività delle opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0330/R0060
Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento in liquidazione
Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0340/R0060
Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento in liquidazione
Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento in liquidazione nel periodo di riferimento.
PP.06.02 – Elenco delle attività – Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.
Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici di identificazione complementari («CIC») rinviano all’allegato III – Tabella CIC.
Il presente modello contiene l’elenco analitico delle attività relative al PEPP (ossia non su base look-through) classificabili nelle categorie di attività da 0 a 9, con le seguenti eccezioni:
a)
il contante deve essere segnalato in una riga per valuta, per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090;
b)
i depositi trasferibili (equivalenti a contanti) e altri depositi con scadenza inferiore a un anno devono essere segnalati in un’unica riga per coppia di banca e valuta, per ciascuna combinazione degli elementi C0060, C0070, C0080, C0090 e C0290;
c)
i depositi ai cedenti devono essere segnalati in una linea per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090.
Il presente modello comprende due tabelle: informazioni sulle posizioni detenute e informazioni sulle attività.
Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell’elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, l’attività deve essere segnalata in più di una linea.
Nella tabella relativa alle informazioni sulle attività, segnalare ogni attività separatamente, indicandone una per riga, inserendo nella tabella tutte le variabili applicabili richieste. Le attività devono essere attribuite ad un’opzione di investimento in PEPP (PEPP di base e opzioni alternative di investimento), a meno che tutte le opzioni di investimento in PEPP facciano parte dello stesso pool di attività, nel qual caso le attività sono indicate come «attività comuni del PEPP». Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.
Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra. Se il fornitore di PEPP è esentato dall’obbligo di indicare il rating esterno e l’agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») dalla legislazione settoriale cui è soggetto, le informazioni relative ai campi (C0250) e (C0260) possono essere limitate (non segnalate). In caso contrario, le informazioni devono essere segnalate.
Informazioni sulle posizioni detenute
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0011
Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice
Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell’attività (colonne
C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell’attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:
—
ISO 6166 per il codice ISIN
Solo se il codice ISIN non è disponibile:
—
Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
—
Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività»:
1
- ISO 6166 per il codice ISIN
2
- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)
3
3- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)
4
- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)
5
- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)
6
- BBGID (Bloomberg Global ID)
7
- Reuters RIC (Reuters instrument code)
8
- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9
- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)
99 - Codice attribuito
Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un’attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell’attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio:
«codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell’attività» fa riferimento all’opzione 99 e all’opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell’attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».
C0010
PEPP di
base/opzioni alternative di investimento
Tipo di opzione di investimento PEPP. La differenziazione operata in questo campo è tra il PEPP di base e le opzioni di investimento alternative. L’opzione 3 (Attività comuni del PEPP) è utilizzata nel caso in cui tutte le opzioni di investimento del PEPP condividano lo stesso pool di attività.
Utilizzare il seguente elenco chiuso:
1
- PEPP di base
2
- Opzioni alternative di investimento
3
- Attività comuni del PEPP
C0040
Paese di deposito
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui le attività sono depositate. Per l’identificazione dei depositari internazionali, quale Euroclear, si considera paese di deposito il paese di stabilimento legale nel quale il servizio di deposito è stato definito contrattualmente.
Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito in più paesi, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente ogni paese di deposito.
Per quanto riguarda i beni immobili, il paese dell’emittente corrisponde a quello dell’indirizzo dell’immobile.
C0050
Depositario
Codice LEI o, se il codice LEI non è disponibile, nome dell’ente finanziario depositario.
Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito presso più di un depositario, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente i depositari.
C0060
Quantità
Numero delle attività, per le attività pertinenti.
Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Importo alla pari» (C0070).
C0070
Importo alla pari
Importo del capitale in essere misurato alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e al valore nominale per disponibilità liquide ed equivalenti.
Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Quantità» (C0060).
C0075
Metodo di valutazione
Lo strumento finanziario è valutato mediante:
1
- valutazione ai prezzi di mercato;
2
- valutazione in linea con il mercato;
3
- la valutazione in linea con il mercato non è applicabile.
C0080
Valore di acquisizione
Totale del valore di acquisizione delle attività detenute, valore al netto degli interessi maturati.
C0090
Interessi maturati
Quantifica l’importo degli interessi maturati dopo l’ultima data di stacco della cedola per i titoli fruttiferi di interessi.
C0100
Valore di mercato delle attività
Il valore di mercato delle attività.
Informazioni sulle attività
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0011
Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice
Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell’attività (colonne
C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell’attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:
—
ISO 6166 per il codice ISIN
Solo se il codice ISIN non è disponibile:
—
Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
—
Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività»:
1
- ISO 6166 per il codice ISIN
2
- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)
3
- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)
4
- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)
5
- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)
6
- BBGID (Bloomberg Global ID)
7
- Reuters RIC (Reuters instrument code)
8
- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9
- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)
99 - Codice attribuito
Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un’attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell’attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell’attività» fa riferimento all’opzione 99 e all’opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell’attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».
C0130
Titolo dell’elemento
Nome dell’attività (o indirizzo in caso di bene immobile).
Nome dell’emittente
Nome dell’emittente, ossia dell’entità che emette attività per gli investitori.
Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell’entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.
Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il nome dell’emittente corrisponde al nome del gestore del fondo.
C0150
Codice dell’emittente e tipo di codice dell’emittente
Questa informazione combina i dati relativi al codice dell’emittente (colonna C0150 della decisione del BoS) e al codice del tipo di emittente (colonna C0160 della decisione del BoS).
Per il codice dell’emittente si utilizza il LEI. Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.
Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il codice dell’emittente è il codice del gestore del fondo.
Indicazione del tipo di codice utilizzato per l’elemento «Codice dell’emittente». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - LEI
9 - Nessuno
Questo elemento non si applica alla categoria CIC 8 – Mutui ipotecari e prestiti, in relazione a mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche. Questo elemento non si applica per CIC 71, CIC 75 e la categoria CIC 9 – Immobili.
C0170
Settore dell’emittente
Settore economico dell’emittente sulla base dell’ultima versione del codice NACE (pubblicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
). Per indicare i settori deve essere utilizzata come minimo la lettera del codice NACE che identifica la sezione (ad esempio sarebbero accettabili «A» o «A0111»), ad eccezione del codice NACE relativo alle attività finanziarie e assicurative, per le quali deve essere utilizzata la lettera che identifica la sezione seguita dal codice a 4 cifre della classe (ad esempio, «K6411»).
Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore dell’emittente è il settore del gestore del fondo.
C0180
Gruppo dell’emittente
Nome dell’entità capogruppo dell’emittente. Per i fondi di investimento la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.
Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell’entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.
C0190
Codice del gruppo dell’emittente e tipo di codice
Questa informazione combina i dati relativi al codice del gruppo dell’emittente (colonna C0190 della decisione del BoS) e al tipo di codice del gruppo dell’emittente (colonna C0200 della decisione del BoS).
Identificazione del gruppo dell’emittente utilizzando il Legal Entity Identifier (LEI). Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.
Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.
Codice utilizzato per la voce «Codice del gruppo dell’emittente»:
1 - LEI
9 - Nessuno
C0210
Paese dell’emittente
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è localizzato l’emittente.
La localizzazione dell’emittente è determinata sulla base dell’indirizzo dell’entità che emette l’attività.
Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.
—
Codice ISO 3166-1 alpha-2
—
XA: emittenti sovranazionali
—
UE: istituzioni dell’Unione europea
C0220
Valuta
Codice alfabetico ISO 4217 della valuta di emissione.
C0230
CIC
Codice di identificazione complementare utilizzato per classificare le attività.
C0240
Investimenti alternativi
Strumento finanziario, elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, emesso da una persona giuridica autorizzata a norma della direttiva 2011/61/UE
(
8
)
a gestire fondi di investimento alternativi:
1
- Investimenti alternativi
2
- No investimenti alternativi
C0250
Rating esterno
Rating dell’attività alla data di riferimento della segnalazione emesso dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI).
C0270
Durata
Durata dell’attività, definita come «durata modificata residua» (durata modificata calcolata sulla base del tempo rimanente fino alla scadenza del titolo, a contare dalla data di riferimento della segnalazione).
Per attività senza scadenza fissa, utilizzare la prima data call. La durata è calcolata sulla base del valore economico.
C0280
Data di scadenza
Codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza.
Per i titoli perpetui utilizzare «9999-12-31»
C0370
Prezzo unitario
Prezzo di mercato per unità.
C0380
Percentuale unitaria del prezzo alla pari
Percentuale dell’importo nominale aggregato.
PP.06.03 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through
Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.
Il presente modello contiene informazioni sul look-through degli organismi di investimento collettivo o degli investimenti preassemblati sotto forma di fondi, anche quando si tratta di partecipazioni, per categoria di attività sottostante, paese di emissione e valuta. Tenendo conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through deve essere effettuato fino a individuare le categorie di attività, i paesi e le valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.
Il modello contiene informazioni corrispondenti al 100 % del valore investito in organismi di investimento collettivo. Tuttavia, ai fini dell’individuazione dei paesi il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l’80 % del valore totale dei fondi meno gli importi relativi alle categorie CIC 8 e CIC 9; ai fini dell’individuazione delle valute il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l’80 % del valore totale dei fondi. I fornitori di PEPP garantiscono che il 20 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato geograficamente, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. I fornitori di PEPP applicano il look-through partendo dal fondo che rappresenta l’importo maggiore investito per arrivare al fondo con l’importo investito più basso, curando la coerenza del metodo nel tempo.
Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.
Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.
Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all’allegato III – Tabella CIC.
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0010
Codice di identificazione
degli organismi di
investimento
collettivo
Codice di identificazione dell’attività secondo il seguente ordine di priorità:
—
codice ISO 6166 del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), se disponibile
—
altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
—
codice attribuito dall’impresa quando le opzioni precedenti non sono disponibili; deve rimanere lo stesso nel tempo
C0020
Tipo di codice di identificazione
degli organismi di
investimento collettivo
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1
- ISO 6166 dell’ISIN
2
- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)
3
- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)
4
- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)
5
- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)
6
- BBGID (Bloomberg Global ID)
7
- Reuters RIC (Reuters instrument code)
8
- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
9
- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)
99 - Codice attribuito dall’impresa
C0030
Categoria dell’attività sottostante
Indicare le categorie di attività, i crediti e i derivati nell’organismo di investimento collettivo. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1
- Titoli di Stato
2
- Obbligazioni societarie
3L
- Strumenti di capitale quotati
3X
- Strumenti di capitale non quotati
4
- Organismi di investimento collettivo
5
- Obbligazioni strutturate
6
- Titoli garantiti
7
- Contante e depositi
8
- Mutui ipotecari e prestiti
9
- Immobili
0
- Altri investimenti (compresi crediti)
A
- Futures
B
- Opzioni call
C
- Opzioni put
D
- Swaps
E
- Forwards
F
- Derivati su crediti
L
- Passività
La categoria «4 - Organismi di investimento collettivo» può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i «fondi di fondi» sia per qualsiasi altro fondo.
C0040
Paese di emissione
Disaggregazione di ogni categoria di attività indicata in C0030 per paese dell’emittente. Indicare il paese in cui è localizzato l’emittente.
La localizzazione dell’emittente è determinata sulla base dell’indirizzo dell’entità che emette l’attività.
Utilizzare una delle seguenti opzioni:
—
Codice ISO 3166-1 alpha-2
—
XA: emittenti sovranazionali
—
UE: istituzioni dell’Unione europea
—
AA: paesi aggregati a seguito dell’applicazione della soglia
Questo elemento non si applica alle categorie 8 e 9 segnalate in C0030.
C0050
Valuta
Indicare se la valuta della categoria di attività è la valuta di segnalazione o una valuta estera. Tutte le altre valute diverse dalla valuta di segnalazione sono indicate come valute estere. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1
- Valuta di segnalazione
2
- Valuta estera
3
- Valute aggregate a seguito dell’applicazione della soglia
C0060
Importo totale
Totale dell’importo investito mediante organismi di investimento collettivo per categoria di attività, paese e valuta.
Per le passività indicare l’importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.
Per i derivati l’importo totale può essere positivo (se si tratta di un’attività) o negativo (se si tratta di una passività).
PP.08.03. Informazioni aggregate sui derivati aperti
Osservazioni generali
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione per il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.
Le categorie di derivati cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all’allegato III – Tabella CIC.
I derivati sono considerati attività se il loro valore è positivo o pari a zero. Sono considerate passività se il loro valore è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.
Le informazioni devono includere tutti i contratti derivati vigenti nel periodo di riferimento e che non sono stati chiusi prima della data di riferimento della segnalazione.
Se vi sono frequenti contrattazioni sullo stesso derivato, risultanti in una pluralità di posizioni aperte, il derivato può essere segnalato su base aggregata o netta, purché tutte le pertinenti caratteristiche siano comuni e vengano seguite le seguenti istruzioni specifiche per ciascun elemento pertinente.
Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.
Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte le caratteristiche seguenti:
a)
il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamata il sottostante);
b)
non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c)
è regolato a data futura.
Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.
Informazioni sulle posizioni detenute
COORDINATE DELLA TABELLA
ELEMENTO
ISTRUZIONI
C0010/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale del
PEPP di base
L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per il PEPP di base.
Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato del PEPP di base
Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento
L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per le opzioni alternative di investimento.
Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento
Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP
L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.
Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0010
Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP
Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0020
Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale del PEPP di base
L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per il PEPP di base.
Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0020
Forwards su cambi (F2) per il valore
di mercato del
PEPP di base
Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0020
Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento
L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.
Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0020
Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento
Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0020
Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP
L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.
Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0020
Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP
Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0030
Altri derivati per l’importo nozionale del PEPP di base
L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per il PEPP di base.
Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0030
Altri derivati per il valore di mercato del PEPP di base
Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0030
Altri derivati per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento
L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.
Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0030
Altri derivati per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento
Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0030
Altri derivati per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP
L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.
Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.
L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0030
Altri derivati per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP
Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
(
1
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
).
(
2
)
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (
GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (
GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37
).
(
4
)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
).
(
5
)
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32
).
(
6
)
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1
).
(
8
)
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1
).
ALLEGATO III
Tabella CIC
Prime 2 posizioni
Attività quotate in
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese oppure XL (se non quotata) o XT (per non negoziabile in borsa valori)
Terza posizione
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
Titoli di Stato
Obbligazioni societarie
Strumenti di capitale
Fondi di investimento Organismi di investimento collettivo
Obbligazioni strutturate
Titoli garantiti
Contante e depositi
Mutui ipotecari e prestiti
Immobili
Altri investimenti
Futures
Opzioni call
Opzioni put
Swaps
Forwards
Derivati su crediti
Quarta posizione
Sottocategorie e principali rischi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Titoli di Stato
Obbligazioni societarie
Strumenti di capitale ordinari
Fondi azionari
Rischio azionario
Rischio azionario
Contante
Prestiti non garantiti erogati
Immobili (per ufficio e commerciali)
Futures su azioni e indici
Opzioni su azioni e indici
Opzioni su azioni e indici
Swaps sui tassi di interesse
Forwards su tassi di interesse
Credit default swap
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Obbligazioni sovranazionali
Obbligazioni convertibili
Strumenti di capitale di società immobiliari
Fondi obbligazionari
Rischio di tasso di interesse
Rischio di tasso di interesse
Depositi trasferibili (equivalenti a contante)
Prestiti garantiti da titoli erogati
Immobili (residenziali)
Futures su tassi di interesse
Opzioni su obbligazioni
Opzioni su obbligazioni
Swaps su valute
Forwards su cambi
Opzione su spread di credito
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Obbligazioni delle amministrazioni regionali
Commercial paper
Diritti degli strumenti di capitale
Fondi comuni monetari
Rischio valutario
Rischio valutario
Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)
Immobili (per uso proprio)
Futures su valute
Opzioni su valute
Opzioni su valute
Swaps su tassi di interesse e valute
Swap su spread di credito
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Obbligazioni delle amministrazioni comunali
Strumenti del mercato monetario
Strumenti di capitale privilegiati
Fondi di asset allocation
Rischio di credito
Rischio di credito
Altri depositi con scadenza superiore a un anno
Mutui ipotecari
Immobili (in costruzione)
Warrants
Warrants
Total return swap
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Buoni del tesoro
Obbligazioni ibride
Fondi immobiliari
Rischio immobiliare
Rischio immobiliare
Depositi presso cedenti
Altri prestiti garantiti erogati
Impianti e attrezzature (per uso proprio)
Futures su materie prime
Opzioni su materie prime
Opzioni su materie prime
Swaps su titoli
6
6
6
6
6
6
6
6
Obbligazioni garantite
Obbligazioni garantite ordinarie
Fondi alternativi
Rischio delle posizioni in materie prime
Rischio delle posizioni in materie prime
Prestiti su polizze
Swaptions
Swaptions
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Banche centrali nazionali
Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica
Fondi di private equity
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
Rischio di catastrofe e meteorologico
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Obbligazioni subordinate
Fondi infrastrutturali
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
Rischio di mortalità
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
ALLEGATO IV
Definizioni della tabella CIC
Prime due posizioni – Attività quotate in
Definizione
Paese
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese
Identifica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui l’attività è quotata. L’attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
. Se l’attività è quotata in più di un paese o l’impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l’attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.
XV
Attività quotate in uno o più paesi
Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l’impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l’attività è quotata.
XL
Attività non quotate in una borsa valori
Identifica le attività che non sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
XT
Attività non negoziabili in una borsa valori
Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
Terza e quarta posizione – Categoria
Definizione
1
Titoli di Stato
Obbligazioni emesse da autorità pubbliche, siano esse amministrazioni centrali, enti sovranazionali, amministrazioni regionali o autorità locali, e obbligazioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalla
Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali degli Stati membri, denominate e finanziate nella valuta nazionale delle stesse amministrazioni centrali e banche centrali, dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
(
2
)
o dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la garanzia soddisfa i requisiti di cui all’articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione
(
3
)
.
Per quanto riguarda le obbligazioni con garanzia qualificata, la terza e la quarta posizione sono attribuite in riferimento all’entità che fornisce la garanzia.
11
Obbligazioni delle amministrazioni centrali
Obbligazioni emesse da amministrazioni centrali.
12
Obbligazioni sovranazionali
Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
13
Obbligazioni delle amministrazioni regionali
Strumenti di debito delle amministrazioni regionali o delle comunità autonome offerti al pubblico nell’ambito di un’offerta pubblica sul mercato dei capitali.
14
Obbligazioni delle autorità locali
Obbligazioni emesse da autorità locali, tra cui città, province, distretti e altre autorità municipali.
15
Buoni del tesoro
Titoli di Stato a breve termine emessi da amministrazioni centrali (con scadenza non superiore ad 1 anno).
16
Obbligazioni garantite
Titoli di Stato garantiti o «coperti» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell’emittente.
17
Banche centrali nazionali
Obbligazioni emesse dalle banche centrali nazionali.
19
Altro
Altri titoli di Stato non classificati nelle precedenti categorie.
2
Obbligazioni societarie
Obbligazioni emesse da società.
21
Obbligazioni societarie
Obbligazioni emesse da società, aventi caratteristiche semplici, di norma quelle denominate «plain vanilla», che non presentano nessuna delle caratteristiche particolari di cui alle categorie 22-28.
22
Obbligazioni convertibili
Obbligazioni societarie che il detentore può convertire in azioni ordinarie della società emittente o in contanti di pari valore, con caratteristiche di tipo equity o debito.
23
Commercial paper
Strumento di debito non garantito a breve termine emesso da una società, di norma per il finanziamento di crediti e rimanenze e per fare fronte a passività a breve termine, in genere con scadenza originaria inferiore a 270 giorni.
24
Strumenti del mercato monetario
Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.
25
Obbligazioni ibride
Obbligazioni societarie aventi caratteristiche di tipo equity o debito, ma non convertibili.
26
Obbligazioni garantite ordinarie
Obbligazioni societarie garantite o «coperte» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell’emittente. Le obbligazioni garantite soggette a normativa specifica sono escluse da questa categoria.
27
Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica
Obbligazioni societarie aventi un pool di attività che garantisce o «copre» l’obbligazione nel caso in cui il cedente diventi insolvente e soggette per legge a speciale vigilanza pubblica intesa a tutelare i detentori delle obbligazioni, secondo la definizione dell’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
Un esempio di questa categoria è costituito dalle Pfandbriefe: «Obbligazioni garantite emesse in base alla legge tedesca sulle Pfandbriefe. Sono utilizzate per rifinanziare prestiti per i quali sono fornite garanzie collaterali sotto forma di prestiti garantiti da ipoteche (Hypothekenpfandbriefe), da prestiti al settore pubblico (Öffentliche Pfandbriefe), da ipoteche su imbarcazioni (Schiffspfandbriefe) e su aeromobili (Flugzeugpfandbriefe). Pertanto, la distinzione tra i tipi di Pfandbriefe si riferisce al pool di copertura creato per ciascun tipo di Pfandbrief.»
28
Obbligazioni subordinate
Obbligazioni societarie con priorità inferiore rispetto ad altre obbligazioni dell’emittente in caso di liquidazione.
29
Altro
Altre obbligazioni societarie con caratteristiche diverse da quelle indicate per le precedenti categorie.
3
Strumenti di capitale
Azioni e altri titoli equivalenti rappresentativi del capitale societario, ossia indicativi della proprietà della società.
31
Strumenti di capitale ordinari
Strumenti di capitale che rappresentano diritti basilari di proprietà su società.
32
Strumenti di capitale di società immobiliari
Strumenti di capitale rappresentativi del capitale di società immobiliari.
33
Diritti degli strumenti di capitale
Diritti di sottoscrivere ulteriori quote azionarie ad un prezzo stabilito.
34
Strumenti di capitale privilegiati
Strumenti di capitale di rango superiore rispetto agli strumenti di capitale ordinari, aventi precedenza sulle attività e sugli utili rispetto agli strumenti di capitale ordinari, ma subordinati alle obbligazioni.
39
Altro
Altri strumenti di capitale non classificati nelle precedenti categorie.
4
Organismi di investimento collettivo
Per organismo di investimento collettivo si intende un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.
41
Fondi azionari
Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni.
42
Fondi obbligazionari
Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in obbligazioni.
43
Fondi comuni monetari
Organismi di investimento collettivo di cui alla definizione dell’ESMA (CESR/10-049).
44
Fondi di asset allocation
Organismi di investimento collettivo che investono le proprie attività perseguendo un obiettivo specifico di allocazione, ad esempio investendo principalmente in titoli di società di paesi con mercati azionari emergenti o piccole economie, determinati settori o gruppi di settori, specifici paesi o altro obiettivo di investimento particolare.
45
Fondi immobiliari
Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in attività immobiliari.
46
Fondi alternativi
Organismi di investimento collettivo tra le cui strategie di investimento rientrano le strategie di tipo hedging, event-driven, fixed income directional, relative value, managed futures, materie prime ecc.
47
Fondi di private equity
Organismi di investimento collettivo utilizzati per effettuare investimenti in strumenti di capitale secondo strategie associate al private equity.
48
Fondi infrastrutturali
Organismi di investimento collettivo che investono in servizi pubblici quali strade a pedaggio, ponti, tunnel, porti e aeroporti, distribuzione di petrolio e gas, distribuzione di energia elettrica e infrastrutture sociali quali strutture sanitarie e scolastiche.
49
Altro
Altri organismi di investimento collettivo non classificati nelle precedenti categorie.
5
Obbligazioni strutturate
Titoli ibridi composti da uno strumento a reddito fisso (rendimento in forma di pagamenti fissi) associato a una serie di componenti derivati. Sono esclusi da questa categoria i titoli a reddito fisso emessi da governi sovrani. Riguarda titoli che incorporano una categoria di derivati o una combinazione di categorie di derivati, fra cui i credit default swap (CDS), i constant maturity swap (CMS) e le credit default option (CDOp). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.
51
Rischio azionario
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio azionario.
52
Rischio di tasso di interesse
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di tasso di interesse.
53
Rischio valutario
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio valutario.
54
Rischio di credito
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di credito.
55
Rischio immobiliare
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio immobiliare.
56
Rischio delle posizioni in materie prime
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
57
Rischio di catastrofe e meteorologico
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
58
Rischio di mortalità
Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di mortalità.
59
Altro
Altre obbligazioni strutturate non classificate nelle precedenti categorie.
6
Titoli garantiti
Titoli il cui valore e i cui pagamenti derivano da un portafoglio di attività sottostanti. Comprendono Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed securities (MBS), Commercial Mortgage Backed securities (CMBS),
Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.
61
Rischio azionario
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio azionario.
62
Rischio di tasso di interesse
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di tasso di interesse.
63
Rischio valutario
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio valutario.
64
Rischio di credito
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di credito.
65
Rischio immobiliare
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio immobiliare.
66
Rischio delle posizioni in materie prime
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
67
Rischio di catastrofe e meteorologico
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
68
Rischio di mortalità
Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di mortalità.
69
Altro
Altri titoli garantiti non classificati nelle precedenti categorie.
7
Contante e depositi
Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.
71
Contante
Banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.
72
Depositi trasferibili (equivalenti a contante)
Depositi immediatamente convertibili in contante, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.
73
Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)
Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua pari o inferiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
74
Altri depositi con scadenza superiore a un anno
Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua superiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
75
Depositi presso cedenti
Depositi relativi alla riassicurazione accettata.
79
Altro
Altri contanti e depositi non classificati nelle precedenti categorie.
8
Mutui ipotecari e prestiti
Attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori, con o senza garanzia reale, compresi i cash pools.
81
Prestiti non garantiti erogati
Prestiti erogati senza garanzia reale.
82
Prestiti garantiti da titoli erogati
Prestiti erogati garantiti da titoli finanziari.
84
Mutui ipotecari
Prestiti erogati garantiti da titoli immobiliari.
85
Altri prestiti garantiti erogati
Prestiti erogati assistiti da garanzie in qualsiasi altra forma.
86
Prestiti su polizze
Prestiti erogati garantiti da polizze assicurative.
89
Altro
Altri mutui ipotecari e prestiti non classificati nelle precedenti categorie.
9
Immobili
Edifici, terreni e altre costruzioni che costituiscono immobili e attrezzature.
91
Immobili (per ufficio e commerciali)
Edifici commerciali e adibiti a ufficio utilizzati a scopo di investimento.
92
Immobili (residenziali)
Edifici residenziali utilizzati a scopo di investimento.
93
Immobili (per uso proprio)
Immobili per uso proprio dell’impresa.
94
Immobili (in costruzione a scopo di investimento)
Immobili in costruzione destinati a investimenti futuri.
95
Impianti e attrezzature (per uso proprio)
Impianti e attrezzature per uso proprio dell’impresa.
96
Immobili (in costruzione per uso proprio)
Immobili in costruzione destinati in futuro a uso proprio.
99
Altro
Altri immobili non classificati nelle precedenti categorie.
0
Altri investimenti
Altre attività segnalate in «Altri investimenti».
A
Futures
Contratti standardizzati tra due parti per l’acquisto o la vendita di un’attività specifica di quantità e qualità standardizzata a una determinata data futura e ad un prezzo concordato al momento della stipula.
A1
Futures su azioni e indici
Futures aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
A2
Futures su tassi di interesse
Futures aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
A3
Futures su valute
Futures aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti da valute.
A5
Futures su materie prime
Futures aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
A7
Rischio di catastrofe e meteorologico
Futures esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
A8
Rischio di mortalità
Futures esposti principalmente al rischio di mortalità.
A9
Altro
Altri futures non classificati nelle precedenti categorie.
B
Opzioni call
Contratti tra due parti per l’acquisto di un’attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l’acquirente dell’opzione call acquisisce il diritto, ma non si assume l’obbligazione, di acquistare l’attività sottostante.
B1
Opzioni su azioni e indici
Opzioni call aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
B2
Opzioni su obbligazioni
Opzioni call aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
B3
Opzioni su valute
Opzioni call aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
B4
Warrants
Opzioni call che conferiscono al detentore il diritto di acquistare azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
B5
Opzioni su materie prime
Opzioni call aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
B6
Swaptions
Opzioni call che conferiscono al possessore il diritto, ma non l’obbligazione, di assumere una posizione lunga in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui paga la «gamba fissa» e riceve la «gamba variabile».
B7
Rischio di catastrofe e meteorologico
Opzioni call esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
B8
Rischio di mortalità
Opzioni call esposte principalmente al rischio di mortalità.
B9
Altro
Altre opzioni call non classificate nelle precedenti categorie.
C
Opzioni put
Contratti tra due parti per la vendita di un’attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l’acquirente dell’opzione put acquisisce il diritto, ma non si assume l’obbligazione, di vendere l’attività sottostante.
C1
Opzioni su azioni e indici
Opzioni put aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
C2
Opzioni su obbligazioni
Opzioni put aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
C3
Opzioni su valute
Opzioni put aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
C4
Warrants
Opzioni put che conferiscono al detentore il diritto di vendere azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
C5
Opzioni su materie prime
Opzioni put aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
C6
Swaptions
Opzioni put che conferiscono al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di assumere una posizione corta in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui riceve la «gamba fissa» e paga la «gamba variabile».
C7
Rischio di catastrofe e meteorologico
Opzioni put esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
C8
Rischio di mortalità
Opzioni put esposte principalmente al rischio di mortalità.
C9
Altro
Altre opzioni put non classificate nelle precedenti categorie.
D
Swaps
Contratti in cui le controparti scambiano determinati benefici dello strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario dell’altra parte; i benefici in questione dipendono dal tipo di strumenti finanziari interessati.
D1
Swaps sui tassi di interesse
Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi.
D2
Swaps su valute
Swaps che prevedono lo scambio di valute.
D3
Swaps su tassi di interesse e valute
Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi e valute.
D4
Total return swap
Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un’azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
D5
Swaps su titoli
Swaps che prevedono lo scambio di titoli.
D7
Rischio di catastrofe e meteorologico
Swaps esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
D8
Rischio di mortalità
Swaps esposti principalmente al rischio di mortalità.
D9
Altro
Altri swaps non classificati nelle precedenti categorie.
E
Forwards
Contratti non standardizzati tra due parti per l’acquisto o la vendita di un’attività in un momento futuro specifico e ad un prezzo concordato al momento della stipula.
E1
Forwards su tassi di interesse
Forwards in cui di norma una parte paga un tasso di interesse fisso e riceve un tasso di interesse variabile, generalmente basato su un tasso sottostante, ad una data futura prestabilita.
E2
Forwards su cambi
Forwards in cui una parte paga un importo in una valuta e riceve un importo equivalente in una valuta diversa risultante dalla conversione al tasso di cambio contrattuale ad una data futura prestabilita.
E7
Rischio di catastrofe e meteorologico
Forwards esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
E8
Rischio di mortalità
Forwards esposti principalmente al rischio di mortalità.
E9
Altro
Altri forwards non classificati nelle precedenti categorie.
F
Derivati su crediti
Derivati il cui valore deriva dal rischio di credito su un’obbligazione, un prestito o qualsiasi altra attività finanziaria sottostante.
F1
Credit default swap
Operazione con derivati su crediti in cui due parti stipulano un contratto in base al quale una parte paga all’altra una cedola periodica fissa per la durata prevista dell’accordo e l’altra parte non effettua pagamenti, salvo il caso in cui si verifichi un evento creditizio relativo a un’attività di riferimento prestabilita.
F2
Opzione su spread di credito
Derivato su crediti che genera flussi di cassa se un dato spread di credito tra due specifiche attività o parametri di riferimento varia rispetto al suo livello attuale.
F3
Swap su spread di credito
Swap in cui una parte effettua un pagamento fisso all’altra parte alla data di regolamento dello swap e la seconda parte corrisponde alla prima un importo basato sullo spread effettivo del credito.
F4
Total return swap
Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un’azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
F9
Altro
Altri derivati su crediti non classificati nelle precedenti categorie.
(
1
)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (
GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (
GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29
).
ALLEGATO V
Modello per la registrazione
1.
Data di completamento del modello per la registrazione;
2.
Stato membro;
3.
Nome dell’autorità competente;
4.
Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);
5.
Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);
6.
Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);
7.
Data di adozione della decisione;
8.
Il nome, l’indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d’origine;
9.
Se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
10.
Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
11.
Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);
12.
Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;
13.
Le condizioni contrattuali standard, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:
—
descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell’investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
—
descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell’investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
14.
Descrivere le condizioni relative alla modifica dell’opzione di investimento;
15.
Copertura del rischio biometrico, se del caso:
—
descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;
—
descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;
16.
Prestazioni pensionistiche del PEPP:
—
descrivere i tipi di prestazioni offerte;
—
descrivere le possibili forme di erogazione;
—
ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;
—
descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;
17.
Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;
18.
Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;
19.
Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
20.
Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;
21.
Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;
22.
Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
23.
Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.
ALLEGATO VI
Modello per la comunicazione della registrazione
1.
Data di completamento della registrazione;
2.
Punto di contatto designato dell’EIOPA (nome/telefono/e-mail);
3.
Numero di registrazione del PEPP.
ALLEGATO VII
Modello per l’annullamento della registrazione
1.
Data di completamento dell’annullamento della registrazione;
2.
Stato membro;
3.
Nome dell’autorità competente;
4.
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
5.
Numero di registrazione del PEPP;
6.
Data di adozione della decisione;
7.
Motivo dell’annullamento della registrazione.
ALLEGATO VIII
Modello per la comunicazione dell’annullamento della registrazione
1. Data di completamento della notifica dell’annullamento della registrazione; 2. Numero di registrazione del PEPP.
ALLEGATO IX
Modello per l’apertura di un sottoconto
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)
La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
La data prevista di inizio delle attività;
Il nome, l’indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d’origine;
Se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
Il tipo di fornitore di PEPP;
Il numero di registrazione del PEPP;
Il prospetto generale delle prestazioni;
Il KID del PEPP per il sottoconto.
Descrizione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;
Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.
ALLEGATO X
Modello per la comunicazione dell’apertura di un sottoconto
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;
Avviso di ricevimento.
ALLEGATO XI
Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione
Numero di riferimento;
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Motivi della richiesta;
La richiesta vera e propria;
Riferimenti;
Numero di registrazione del PEPP;
Scambio di informazioni, ove applicabile;
Riservatezza;
Informazioni supplementari;
Urgenza.
ALLEGATO XII
Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione
Numero di riferimento della richiesta;
Data;
Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Numero di registrazione del PEPP;
Risposta alla richiesta;
Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;
Riservatezza;
Informazioni aggiuntive.
ALLEGATO XIII
Modello per la comunicazione di violazioni
Numero di riferimento della richiesta;
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Oggetto:
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;
Numero di prodotto del PEPP;
Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;
Tipo di violazione:
Natura;
Gravità;
Durata;
Azioni proposte:
Tipo di azione;
Attuazione prevista/effetto dell’azione;
Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;
Elementi di prova a sostegno della decisione;
Urgenza;
Riferimenti;
Pubblicazione prevista.
ALLEGATO XIV
Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali
Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;
Stato membro;
Nome dell’autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);
Link alle informazioni pertinenti per l’autorità competente.
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