Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0909/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/909 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2021 In vigore dal: 31/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/909 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/909 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/909 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Articolo flessibile (cosiddetto «tubo galleggiante per piscina») di materia plastica alveolare (schiuma di plastica), in forma di tubo cavo della lunghezza di circa un metro e del diametro di circa 8 cm. L’articolo galleggia sull’acqua ed è presentato per essere utilizzato come aiuto al galleggiamento in quanto è conforme alla norma europea sugli aiuti al galleggiamento per l’apprendimento delle tecniche di nuoto (EN 13138-2:2014). Inoltre l’articolo assorbe gli effetti degli urti ed è termicamente isolante. Cfr. immagini ( *1 ) . 3926 90 97 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 9506 fra gli oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica, l’atletica, gli altri sport o i giochi all’aperto è esclusa in quanto l’articolo, data la sua forma semplice e comune, non può essere identificato come un articolo destinato all’educazione fisica o agli sport della voce 9506 , sebbene, a causa delle sue capacità galleggianti, sia conforme alla norma sugli aiuti al galleggiamento per l’apprendimento delle tecniche di nuoto. Inoltre, data la sua forma semplice e il materiale comune, l’articolo potrebbe essere utilizzato per vari scopi (ad esempio, potrebbe essere avvolto intorno a un palo come protezione per l’assorbimento degli urti o intorno a un tubo per offrire isolamento termico, o potrebbe servire per il divertimento dei bambini). Analogamente, è esclusa la classificazione alla voce 9503 come altri giocattoli in quanto l’articolo, data la sua concezione, non può essere chiaramente identificato come articolo destinato al divertimento di bambini o adulti. L’articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica). L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 tra gli altri lavori di materie plastiche. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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