Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0910/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2021 In vigore dal: 31/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/910 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/910 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Bacchette di cermet a sezione circolare uniforme. Gli articoli di lunghezza e diametro variabili possono essere pieni o possono essere perforati e muniti di canali di raffreddamento, con estremità smussate. Alcuni articoli possono anche essere bisellati. Gli articoli sono di cermet, cioè di carburo metallico sinterizzato a base di carburo di tungsteno legato con cobalto. A motivo del basso grado di lavorazione e della loro forma e struttura semplici, gli articoli possono essere utilizzati per un’ampia gamma di impieghi, ad esempio come elementi di rinforzo. Se sottoposti a ulteriore lavorazione, gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili. 8113 00 90 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XV e del testo dei codici NC 8113 00 e 8113 00 90 . La classificazione nel codice NC 8209 00 80 come bacchette e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet è esclusa in quanto gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili solo se sottoposti a ulteriore lavorazione e sono adatti anche ad altri usi. Gli articoli rientrano nella voce 8113 , che comprende i cermet, greggi o nella forma di articoli non nominati altrove nella nomenclatura combinata (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8113 , sesto paragrafo). Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8113 00 90 come cermet e altri lavori di cermet.

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