Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/956 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 211/45
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/956 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivi
1)
2)
3)
Un articolo modulare dotato di proprietà fonoassorbenti e insonorizzanti (cosiddetto «sistema room-in-room»). Una volta assemblato, misura circa 3 m di larghezza, tra 2 e 6 m di lunghezza e 2,3 m di altezza, con pareti dello spessore di circa 40 mm.
È costituito da una struttura a telaio in alluminio di forma cubica, tenuta insieme da una serie di angoli metallici e di pannelli, che sono collocati sui lati e nella parte superiore della struttura.
Ciascun pannello è costituito, da un lato, da uno strato fonoassorbente di tessuto ignifugo in poliestere stampato e, dall’altro lato, da un pannello di particelle in legno stratificato. L’interno del pannello è imbottito con lana di roccia (densità di 100 kg/m
3
).
Il soffitto è costituito da pannelli di poliestere e travetti di supporto in alluminio. L’articolo è dotato anche di porta, finestre, un sistema di illuminazione a LED e un sistema di ventilazione.
L’articolo è concepito come una costruzione speciale da erigere all’interno di un edificio finito esistente, in quanto non offre protezione dalle intemperie. È destinato ad essere utilizzato in uffici open space come spazio chiuso per discussioni riservate o per creare una zona tranquilla.
Cfr. immagine
(
*1
)
.
7610 90 90
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7610 , 7610 90 e 7610 90 90 .
La classificazione alla voce 9406 è esclusa in quanto l’articolo non è una «costruzione prefabbricata» indipendente completa o incompleta, dato che non può essere considerato un locale di abitazione, una baracca di cantiere o una costruzione simile (cfr. anche la nota 4 del capitolo 94 e le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9406 ). Non è adatto ad essere utilizzato all’aperto in quanto non è considerato resistente alle intemperie. L’articolo è una costruzione speciale da erigere all’interno di un edificio finito esistente.
L’articolo è un prodotto composito il cui carattere essenziale è conferito dall’elemento costruttivo (struttura a telaio in alluminio). Esso deve pertanto essere classificato in base alla materia costitutiva di tale componente.
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7610 90 90 fra le altre costruzioni di alluminio.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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