Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0957/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2021 In vigore dal: 31/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/957 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

15.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/48 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/957 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Articolo di forma ovale, avente lunghezza di circa 180 cm e larghezza massima di circa 95 cm. È costituito da un tessuto a trama larga che crea una struttura a rete fissata a un tubo gonfiabile di plastica che circonda la parte in tessuto. Su un lato del tubo è fissato un cuscino gonfiabile di plastica. Il tubo e il cuscino sono completamente avvolti da un tessuto di filati sintetici. La superficie esterna dell’articolo è interamente composta di materie tessili, il cui volume supera quello delle materie plastiche. In particolare, la struttura a rete su cui si sdraia l’utilizzatore è costituita esclusivamente da materiale tessile. Tuttavia, in peso e in valore la plastica prevale sui materiali tessili. L’articolo è progettato per galleggiare sull’acqua, analogamente a un materasso pneumatico. Cfr. immagine ( *1 ) . 6306 90 00 Classificazione a norma delle regole generali (RGI) 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), della nota 7 f) della sezione XI della NC e del testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00 . L’articolo è un prodotto composito costituito da materiali diversi (tessuti e materie plastiche) ai sensi della RGI 3 b). La classificazione nel codice NC 3926 90 97 come altri lavori di materie plastiche è esclusa in quanto l’articolo presenta le caratteristiche oggettive di un articolo tessile quando lo si esamina, lo si tocca o ci si sdraia sopra, per via della superficie esterna di materiale esclusivamente tessile. Sebbene la plastica sia importante in relazione all’uso dell’articolo come oggetto galleggiante, il tessuto a rete nella parte centrale è essenziale per consentire a una persona di sdraiarsi sul dispositivo mentre galleggia. Nel complesso, quindi, i materiali tessili (rivestimento esterno, tessuto con trama a rete) conferiscono all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b). Considerate le caratteristiche oggettive dell’articolo (progettato per essere trasportato in luoghi diversi ed esservi utilizzato temporaneamente, leggero, facile da trasportare e da installare, simile ai materassi pneumatici), si tratta di un articolo destinato al campeggio. Cfr. anche la nota esplicativa NC della voce 6306 90 00 e le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6306 , primo comma, punto 5). L’articolo va pertanto classificato nel codice 6306 90 00 della NC come oggetti per campeggio. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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