Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0962/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/962 della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 06/05/2021 In vigore dal: 06/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/962 della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/962 of 6 May 2021 extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 213/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/962 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ) , in particolare l'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue: (1) L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, per un periodo transitorio che scade il 18 giugno 2021, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento. Il periodo transitorio è stato introdotto per evitare gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e per concedere il tempo necessario per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione. (2) L'articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare tale periodo transitorio due volte, ogni volta di un anno, qualora concluda che non sono ancora state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che permane l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati. L'articolo 85, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento prevede che, fino alla proroga finale del periodo transitorio, la Commissione prepari relazioni annuali in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e se debbano essere adottate misure per agevolarle. (3) La Commissione ha adottato la sua prima relazione ( 2 ) il 23 settembre 2020, nella quale ha evidenziato che nel corso degli anni i partecipanti al mercato si sono adoperati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili e che alcuni schemi pensionistici hanno iniziato a compensare a livello centrale una parte dei loro derivati su base volontaria. La relazione ha concluso che la principale sfida ancora da affrontare per gli schemi pensionistici è la necessità di costituire margini di variazione in contante nelle situazioni di tensione del mercato, quando le CCP possono richiedere loro di costituire margini di variazione di importo rilevante. (4) L'articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in cooperazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico, presenti alla Commissione relazioni annuali in cui valuta, tra l'altro, se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili che facilitino la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale, tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere. Nella sua relazione del 17 dicembre 2020, l'ESMA ha concluso che nel corso degli anni le parti interessate hanno esaminato alcune soluzioni per superare le sfide cui devono far fronte gli schemi pensionistici, che nel loro insieme potrebbero rappresentare un sostegno sia in tempi normali che in periodi di stress. L'ESMA ha tuttavia concluso che tali soluzioni devono essere ulteriormente sviluppate o potrebbero dover essere accompagnate da alcune modifiche regolamentari in determinati casi e si è pertanto espressa a favore di una proroga di un anno del periodo transitorio. (5) La Commissione, tenendo conto della relazione dell'ESMA, è del parere che sia effettivamente necessario prorogare di un anno il periodo transitorio per consentire che le soluzioni previste giungano a maturazione e siano ulteriormente perfezionate. (6) È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza in modo che l'attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza o quanto prima possibile dopo la sua scadenza. Un'entrata in vigore tardiva determinerebbe incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il periodo transitorio previsto all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è prorogato fino al 18 giugno 2022. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 . ( 2 ) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento (UE) n. 834/2019, atta a valutare se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili (COM(2020) 574 final del 23 settembre 2020).

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