Regolamento di esecuzione (UE) 2024/965 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/965 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/965 of 21 March 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/965
27.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/965 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Calzatura avente una tomaia in tessuto felpato (100 % lana) con fodera in materia tessile.
La calzatura ha una suola di plastica. La parte della suola a contatto con il suolo presenta una superficie liscia e uniforme. La suola presenta dieci intagli paralleli da un lato all’altro, sia sul tallone che sulla parte anteriore. La parte anteriore della suola ha uno spessore inferiore rispetto alla parte posteriore.
La calzatura è provvista di lacci per la chiusura. Gli occhielli metallici sono pressati direttamente nel tessuto felpato.
(Cfr. le immagini)
(
*1
)
6404 19 90
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 a) e b) del capitolo 64 della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6404 , 6404 19 e 6404 19 90 .
È esclusa la classificazione nel codice NC 6404 11 00 come calzatura da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, in quanto la calzatura non è progettata per tali attività sportive né per attività sportive analoghe al tennis, alla pallacanestro, alla ginnastica o all’allenamento. Tali attività sportive presumono corsa, movimenti di salto, girate rapide e arresti bruschi. Pertanto la suola delle calzature destinate a queste attività deve presentare caratteristiche atte ad assorbire gli urti generati dall’impatto di tali movimenti o essere altrimenti idonee a un’attività sportiva specifica. Tali caratteristiche potrebbero consistere per esempio in cuscinetti ad aria o a gas, posti in particolare nella zona del tallone della calzatura per assorbire gli urti. La suola della calzatura non presenta tuttavia nessuna di tali caratteristiche. Gli intagli paralleli conferiscono alla suola una flessibilità ideale per la camminata. Il minor spessore della suola sulla parte anteriore rispetto al tallone contribuisce a favorire il movimento di camminata. Senza ulteriori caratteristiche la suola non è tuttavia idonea alla corsa o al salto.
Il materiale della tomaia è inoltre abbastanza elastico in quanto costituito da tessuto felpato di lana e può cedere a forze laterali importanti nel momento in cui si effettua una girata brusca. Inoltre, poiché gli occhielli non sono rinforzati in alcun modo bensì pressati direttamente nel materiale elastico felpato, il sistema di chiusura non è idoneo ai movimenti bruschi. La lana felpata cederà alle forze a cui è esposta. La tomaia non è quindi progettata per assicurare la stabilità del piede e l’equilibrio nell’esercizio di corsa, salti, girate o arresti improvvisi.
Di conseguenza l’articolo è progettato come calzatura casual da tempo libero per la passeggiata
(cfr. anche i paragrafi da 3 a 7 delle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 6404 11 00 ).
L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 6404 19 90 come «altre calzature con suole esterne di materia plastica e con tomaie di materie tessili».
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/965/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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