Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1042/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 18/06/2021 In vigore dal: 18/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

25.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 225/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1042 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario ( 1 ) , in particolare l’articolo 13 decies , paragrafo 5, e l’articolo 24, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione ( 2 ) ha stabilito le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , codificata e abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132. Ulteriori procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state successivamente introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione ( 5 ) ha stabilito le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti e ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884. Nuove procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state infine introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , unitamente all’obbligo per la Commissione di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti entro il 2 luglio 2021. (2) È necessario stabilire specifiche tecniche che definiscano i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale in caso di apertura o chiusura di una succursale o in caso di modifiche dei dati e delle informazioni della società. (3) Occorre specificare quale dovrebbe essere l’elenco dettagliato dei dati da fornire quando si scambiano informazioni tra il registro della società e il registro della succursale al fine di garantire uno scambio efficace dei dati. (4) È necessario specificare la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali per la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione alla piattaforma al fine di garantire norme coerenti per l’istituzione di tali punti di accesso. (5) Ai fini dello scambio di informazioni sugli amministratori interdetti istituito dalla direttiva (UE) 2019/1151 occorre stabilire modalità dettagliate e dettagli tecnici per garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido. (6) Occorre specificare quale dovrebbe essere l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e ai fini della pubblicità di cui agli articoli 86 octies , 86 quindecies , 86 septdecies , 123, 127 bis , 130, 160 octies , 160 quindecies e 160 septdecies della direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire un efficace scambio di dati nelle operazioni transfrontaliere. (7) Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto, tutte le procedure e le specifiche tecniche per il sistema di interconnessione dei registri richieste dalla direttiva (UE) 2017/1132 dovrebbero essere incluse in un unico regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 e includere nel presente regolamento le specifiche tecniche e le procedure stabilite in tale regolamento di esecuzione. (8) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , a seconda dei casi. (9) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 10 marzo 2021. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull’interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 figurano in allegato. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 è abrogato. I riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 abrogato e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 11 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario ( GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 80 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione ( GU L 439 del 29.12.2020, pag. 1 ). ( 6 ) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ALLEGATO Specifiche tecniche e procedure Nel presente allegato con il termine «registri» si intendono i «registri centrali, di commercio e delle imprese». Nel presente allegato il sistema di interconnessione dei registri viene denominato «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» ( Business Registers Interconnection System — BRIS). 1. Metodi di comunicazione Ai fini dell’interconnessione dei registri, il BRIS usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web. La comunicazione fra il portale e la piattaforma, e fra un registro e la piattaforma, è una comunicazione univoca (one-to-one). La comunicazione dalla piattaforma ai registri può essere univoca (one-to-one) o molteplice (one-to-many). 2. Protocolli di comunicazione Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma, i registri e i punti di accesso opzionali sono usati protocolli Internet di sicurezza, come HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Per la trasmissione di dati e metadati strutturati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol (SOAP). 3. Norme di sicurezza Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il BRIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono: a) misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS); b) misure atte a garantire l’integrità dei dati durante lo scambio; c) misure atte a garantire la non disconoscibilità dell’origine del mittente delle informazioni in seno al BRIS e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni; d) misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica; e) misure atte a garantire l’autenticazione e l’autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell’identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri in seno al BRIS. 4. Metodi di scambio delle informazioni fra il registro della società e il registro della succursale 4.1. Notifica di pubblicità della succursale Per lo scambio di informazioni fra il registro della società e il registro della succursale conformemente agli articoli 20 e 34 della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo: a) il registro della società mette senza indugio a disposizione della piattaforma le informazioni in merito all’apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro («informazioni rese pubbliche»); b) per garantire il ricevimento immediato delle informazioni rese pubbliche, il registro in cui è iscritta la succursale chiede tali informazioni alla piattaforma. Il registro della succursale può avanzare questa richiesta indicando alla piattaforma le società in merito alle quali è interessato a ricevere le informazioni rese pubbliche; c) dietro tale richiesta, la piattaforma garantisce che il registro della succursale abbia accesso senza indugio alle informazioni rese pubbliche. 4.2. Notifica di registrazione della succursale Per lo scambio di informazioni fra il registro della succursale e il registro della società conformemente all’articolo 28 bis della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo: a) il registro della succursale invia senza indugio un messaggio attraverso il BRIS al registro della società («notifica di registrazione della succursale»); b) al ricevimento della notifica, il registro della società invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di registrazione della succursale»). 4.3. Notifica di chiusura della succursale Per lo scambio di informazioni fra il registro della succursale e il registro della società conformemente all’articolo 28 quater della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo: a) il registro della succursale invia senza indugio un messaggio attraverso il BRIS al registro della società («notifica di chiusura della succursale»); b) al ricevimento della notifica, il registro della società invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di chiusura della succursale»). 4.4. Notifica di modifiche di documenti e informazioni della società Per lo scambio di informazioni fra il registro della società e il registro della succursale conformemente all’articolo 30 bis della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo: a) il registro della società mette senza indugio a disposizione della piattaforma le informazioni sulle modifiche di documenti e informazioni della società («informazioni rese pubbliche»). Il formato del messaggio consente di includere allegati; b) per garantire il ricevimento immediato delle informazioni rese pubbliche, il registro in cui è iscritta la succursale chiede tali informazioni alla piattaforma. Il registro della succursale può avanzare questa richiesta indicando alla piattaforma le società in merito alle quali è interessato a ricevere le informazioni rese pubbliche; c) dietro tale richiesta, la piattaforma garantisce che il registro della succursale abbia accesso senza indugio alle informazioni rese pubbliche; d) al ricevimento delle informazioni rese pubbliche, il registro della succursale invia senza indugio un messaggio di conferma del ricevimento della notifica («avviso di ricevimento della notifica di modifiche di documenti e informazioni della società»). 4.5. Errori di comunicazione Sono predisposte misure tecniche e procedure adeguate per gestire qualsiasi errore di comunicazione fra il registro e la piattaforma. 5. Elenco dei dati oggetto dello scambio fra registri 5.1. Notifica di pubblicità della succursale Ai fini del presente allegato, lo scambio di informazioni fra registri di cui agli articoli 20 e 34 della direttiva (UE) 2017/1132 viene indicato come «notifica di pubblicità della succursale». Il procedimento all’origine di tale notifica viene indicato come «caso di pubblicità della succursale». Per ogni notifica di pubblicità della succursale di cui al punto 4.1, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 1 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati relativi al procedimento 1 Gruppo di elementi Data di presa d’effetto Data in cui il procedimento relativo alla società ha preso effetto 1 Data Tipo di procedimento Tipo di procedimento che porta a un caso di pubblicità delle succursali (articolo 20, della direttiva (UE) 2017/1132) 1 Codice (Apertura di un procedimento di liquidazione Chiusura di un procedimento di liquidazione Apertura e chiusura di un procedimento di liquidazione Revoca della liquidazione Apertura di un procedimento di insolvenza Chiusura di un procedimento di insolvenza Apertura e chiusura di un procedimento di insolvenza Revoca dell’insolvenza Cancellazione dal registro) Dati relativi alla società 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società oggetto della notifica 1 Identificativo Per la struttura dell’EUID si veda il punto 9 del presente allegato ID alternativi Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società oggetto della notifica 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società 1 Testo Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 5.2. Notifica di registrazione della succursale Per ogni notifica di registrazione della succursale di cui al punto 4.2, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 2 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della società 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati della succursale 1 Gruppo di elementi Data di registrazione Data in cui la succursale è stata registrata. 1 Data Data di presa d’effetto Data in cui l’apertura della succursale ha preso effetto, se disponibile 0 Data Nome della succursale se questo non corrisponde a quello della società Nome della succursale oggetto della notifica. Se corrisponde a quello della società, questo campo va lasciato vuoto 0 Testo Come all’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 Nomi aggiuntivi della succursale Se la succursale ha più di un nome possono essere inclusi i nomi aggiuntivi. 0...n Testo EUID Identificativo unico della succursale oggetto della notifica 1 Identificativo Indirizzo della succursale Indirizzo della succursale oggetto della notifica 1 Indirizzo completo Dati relativi alla società 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica 0 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società oggetto della notifica 0 Testo Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 5.3. Notifica di chiusura della succursale Per ogni notifica di chiusura della succursale di cui al punto 4.3, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 3 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della società 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati della succursale 1 Gruppo di elementi Data di cancellazione della succursale dal registro Data in cui la succursale è stata cancellata dal registro 1 Data Data di presa d’effetto Data in cui la chiusura della succursale ha preso effetto, se disponibile 0 Data Nome della succursale se questo non corrisponde a quello della società Nome della succursale oggetto della notifica. Se corrisponde a quello della società, questo campo va lasciato vuoto 0 Testo Come all’articolo 30, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 Nomi aggiuntivi della succursale Se la succursale ha più di un nome possono essere inclusi i nomi aggiuntivi. 0...n Testo EUID Identificativo unico della succursale oggetto della notifica 1 Identificativo Dati relativi alla società 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica 0 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società oggetto della notifica 0 Testo Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 5.4. Notifica di modifiche di documenti e informazioni della società Per ogni notifica di modifiche di documenti e informazioni della società di cui al punto 4.4, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 4 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che emette la notifica 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro d’iscrizione della succursale 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati relativi al procedimento 1 Gruppo di elementi Tipo di procedimento Tipo di procedimento che porta a una notifica di modifiche di documenti e informazioni della società 1 a) modifica del nome della società; b) modifica della sede sociale della società; c) modifica del numero di iscrizione della società nel registro; d) modifica della forma giuridica della società; e) modifica dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 14, lettera d); f) modifica dei documenti e delle informazioni di cui all’articolo 14, lettera f). Data di registrazione Data in cui sono state registrate le modifiche dei documenti e delle informazioni della società 1 Data Data di presa d’effetto Data in cui hanno preso effetto le modifiche dei documenti e delle informazioni della società, se disponibile 0 Data Dati pertinenti da aggiornare, a seconda del tipo di procedimento Modifica dei dati della società 1 Uno dei seguenti dati: a) il nuovo nome della società e il nome precedente; b) la nuova sede sociale della società e la sede sociale precedente; c) il nuovo numero di iscrizione della società nel registro e il numero di registrazione precedente; d) la nuova forma giuridica della società e la forma giuridica precedente; e) nuovi documenti e informazioni di cui all’articolo 14, lettera d) (possibilità di accludere allegati), che comprendono i seguenti dati: — se si tratta di una persona fisica o giuridica; — in caso di persona fisica: — nome, cognome; — data di nascita se disponibile, altrimenti numero di identificazione nazionale; — in caso di persona giuridica: — nome della società; — EUID della società o, se disponibile, altro numero di registrazione se si tratta di una società non figurante nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132; — forma giuridica; — a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica: — indirizzo (se disponibile nel registro); — se si tratta di una nomina, di una cessazione dalle funzioni o di un aggiornamento di una nomina esistente; — se la persona rientra nell’articolo 14, lettera d), punto i), o nell’articolo 14, lettera d), punto ii); — nel caso di persone di cui all’articolo 14, lettera d), punto i), se agiscono da sole o congiuntamente, con l’opzione di fornire informazioni supplementari, se necessario, in un documento o un testo o, negli altri casi, una descrizione figurante in un documento o un testo; — titolo; — opzione di fornire un documento o un testo che descrive eventuali limitazioni del potere di rappresentanza (ad esempio valore e tipo di attività); — opzione di fornire solo documenti per le persone di cui all’articolo 14, lettera d), punto ii); f) nuovi documenti e informazioni di cui all’articolo 14, lettera f) (possibilità di accludere allegati), che comprendono i seguenti metadati: esercizio finanziario. Dati supplementari che possono essere forniti facoltativamente in relazione all’articolo 14, lettera d) Modifica dei dati della società 0...n Dati facoltativi: — numero di identificazione personale nazionale; — numero del documento di identificazione (carta d’identità, passaporto); — cittadinanza(e); — luogo di nascita. Dati relativi alla società 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società a cui appartiene la succursale 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo I nuovi documenti e le nuove informazioni di cui all’articolo 14, lettera f), della direttiva (UE) 2017/1132 non sono trasmessi al registro della succursale se lo Stato membro in questione si avvale della facoltà di cui all’articolo 31, secondo comma, di tale direttiva. Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 6. Operazioni transfrontaliere 6.1. Trasformazione transfrontaliera 6.1.1. Pubblicità a) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 86 octies , paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di partenza trasmette e pubblica attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulla società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 5 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Progetto Progetto ai sensi dell’articolo 86 quinquies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Altra versione linguistica Altra versione linguistica del progetto, se disponibile 0...n Documento Dichiarazione della situazione finanziaria attuale Dichiarazione da fornire se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 86 undecies , paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Avviso Avviso ai sensi dell’articolo 86 octies , paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — nome della società che effettua la trasformazione transfrontaliera; — termine per le osservazioni. Relazione dell’esperto indipendente Relazione dell’esperto indipendente se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 86 octies , paragrafo 1, secondo comma 1 Documento b) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 86 octies , paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di partenza trasmette e pubblica attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulla società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 6 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Dati relativi alla società Società (la società che effettua la trasformazione transfrontaliera) ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 1, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera nel registro 1 Identificativo Registro Registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Dati proposti per la società trasformata Società trasformata ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 5, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società trasformata 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società trasformata 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società trasformata 1 Testo Ulteriori dati e documenti 1 Gruppo di elementi Indicazione delle modalità Indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci di cui all’articolo 86 octies , paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Indicazione del sito web Indicazione del sito web di cui all’articolo 86 octies , paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo 6.1.2. Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione a) Per ogni trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione di cui all’articolo 86 quindecies , paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di partenza, dopo il rilascio del certificato a norma dell’articolo 86 quaterdecies , paragrafi 7, 10 e 11, di tale direttiva, invia al registro dello Stato membro di destinazione i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 7 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora della trasmissione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che effettua la trasmissione (registro delle imprese di partenza) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la trasmissione (registro delle imprese della destinazione) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla società Società (la società che effettua la trasformazione transfrontaliera) ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 1, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società che effettua la trasformazione transfrontaliera (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che effettua la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società che effettua la trasformazione transfrontaliera nel registro 1 Identificativo Dati proposti della società trasformata Società trasformata ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 5, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società trasformata 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società trasformata 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società trasformata 1 Testo Dati e documenti da trasmettere 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla trasformazione Certificato preliminare alla trasformazione ai sensi dell’articolo 86 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Autorità competente Autorità che ha rilasciato il certificato ai sensi dell’articolo 86 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo Data di rilascio del certificato Data in cui è stato rilasciato il certificato 1 Data b) Affinché il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 86 quindecies , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di partenza trasmette i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 8 ) Descrizione supplementare Dati proposti della società trasformata Società trasformata ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 5, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società trasformata 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società trasformata 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società trasformata 1 Testo Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla trasformazione Certificato preliminare alla trasformazione ai sensi dell’articolo 86 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — autorità competente; — data di rilascio del certificato. 6.1.3. Registrazione 6.1.3.1.   Registrazione di una trasformazione transfrontaliera I registri degli Stati membri di partenza e di destinazione rendono le informazioni seguenti disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 86 septdecies , paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132. a) Dati che devono essere forniti dal registro dello Stato membro di destinazione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 9 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Registrazione a seguito di una trasformazione transfrontaliera Il fatto che la registrazione della società trasformata è il risultato di una trasformazione transfrontaliera 1 Testo Data di registrazione Data di registrazione della società trasformata 1 Data Numero di registrazione Numero di registrazione della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Identificativo Nome della società Nome della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 b) Dati che devono essere forniti dal registro dello Stato membro di partenza Il registro dello Stato membro di partenza fornisce i dati pertinenti al ricevimento della notifica di cui al punto 6.1.3.2. Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 10 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID della società trasformata 1 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Cancellazione o soppressione a seguito di una trasformazione transfrontaliera Il fatto che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera è il risultato di una trasformazione transfrontaliera 1 Testo Data Data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Data Numero di registrazione Numero di registrazione della società trasformata 1 Identificativo Nome della società Nome della società trasformata 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società trasformata 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 6.1.3.2.   Comunicazione di trasformazione transfrontaliera Per ciascuna comunicazione di una trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 septdecies , paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di destinazione trasmette al registro dello Stato membro di partenza i seguenti dati: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 11 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che ha emesso la comunicazione (registro delle imprese di destinazione) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la comunicazione (registro delle imprese di partenza) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla trasformazione 1 Gruppo di elementi Data effettiva della trasformazione Data in cui la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia 1 Data Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati relativi alla società trasformata Società trasformata ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 5 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società trasformata 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società trasformata (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società trasformata 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società trasformata 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società trasformata 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società trasformata 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società trasformata nel registro 1 Identificativo Dati relativi alla società Società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 86 ter , punto 1 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società che ha effettuato la trasformazione transfrontaliera 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società che ha effettuato la trasformazione nel registro 1 Identificativo Il messaggio di comunicazione può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, della registrazione degli episodi e delle relazioni. 6.2. Fusione transfrontaliera 6.2.1. Pubblicità a) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 123, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette e rende disponibili al pubblico attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulle società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 12 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Progetto comune Progetto comune ai sensi dell’articolo 122 della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Altra versione linguistica del progetto comune Altra versione linguistica del progetto comune, se disponibile 0...n Documento Dichiarazione della situazione finanziaria attuale Dichiarazione da fornire se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 126 ter , paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Avviso Avviso ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — nome della società che partecipa alla fusione; — termine per le osservazioni. Relazione dell’esperto indipendente Relazione dell’esperto indipendente se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 123, paragrafo 1, secondo comma 1 Documento b) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 123, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette e rende disponibili al pubblico attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulle società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 13 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Dati relativi alla società Dati relativi alla società per ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1...n Gruppo di elementi Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che partecipa alla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che partecipa alla fusione 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che partecipa alla fusione 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società che partecipa alla fusione nel registro 1 Identificativo Registro Registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società che partecipa alla fusione 1 Testo Dati proposti per la società di nuova costituzione Società di nuova costituzione 1 Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società di nuova costituzione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società di nuova costituzione 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società di nuova costituzione 1 Testo Ulteriori dati e documenti 1 Gruppo di elementi Indicazione delle modalità Indicazione, per la società che partecipa alla fusione, delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci di cui all’articolo 123, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Indicazione del sito web Indicazione del sito web di cui all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo 6.2.2. Trasmissione del certificato preliminare alla fusione a) Per ogni trasmissione del certificato preliminare alla fusione di cui all’articolo 127 bis , paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società che partecipa alla fusione, dopo il rilascio del certificato a norma dell’articolo 127, paragrafi 7, 10 e 11 di tale direttiva, invia al registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 14 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora della trasmissione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che effettua la trasmissione (registro delle imprese della società che partecipa alla fusione) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la trasmissione (registro delle imprese della società risultante dalla fusione) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla società Società (la società che partecipa alla fusione) 1...n Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società che partecipa alla fusione 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società che partecipa alla fusione (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che partecipa alla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che partecipa alla fusione 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che partecipa alla fusione 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società che partecipa alla fusione nel registro 1 Identificativo Dati della società risultante dalla fusione Dati, o dati proposti, della società risultante dalla fusione 1 Gruppo di elementi Forma giuridica Tipo, o tipo proposto, di forma giuridica della società risultante dalla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome, o nome proposto, della società risultante dalla fusione 1 Testo Sede sociale Sede sociale, o sede sociale proposta, della società risultante dalla fusione 1 Testo EUID della società incorporante Identificativo unico della società incorporante in caso di fusione mediante incorporazione 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società incorporante in caso di fusione mediante incorporazione (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Dati e documenti da trasmettere 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla fusione Certificato preliminare alla fusione ai sensi dell’articolo 127 della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Autorità competente Autorità che ha rilasciato il certificato ai sensi dell’articolo 127 della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo Data di rilascio del certificato Data in cui è stato rilasciato il certificato 1 Data b) Affinché il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 127 bis , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società che partecipa alla fusione trasmette i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 15 ) Descrizione supplementare Dati della società Società risultante dalla fusione (già esistente o di nuova costituzione) 1 Gruppo di elementi Forma giuridica Tipo, o tipo proposto, di forma giuridica della società risultante dalla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome, o nome proposto, della società risultante dalla fusione 1 Testo Sede sociale Sede sociale, o sede sociale proposta, della società risultante dalla fusione 1 Testo EUID della società incorporante Identificativo unico della società incorporante in caso di fusione mediante incorporazione 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società incorporante in caso di fusione mediante incorporazione (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla fusione Certificato preliminare alla fusione ai sensi dell’articolo 127 della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — autorità competente; — data di rilascio del certificato. 6.2.3. Registrazione 6.2.3.1.   Registrazione di una fusione transfrontaliera I registri degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione e della società risultante dalla fusione rendono le informazioni seguenti disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 130, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132. a) Dati che devono essere forniti dal registro della società risultante dalla fusione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 16 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID di ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Registrazione a seguito di una fusione transfrontaliera Il fatto che la registrazione della società risultante dalla fusione è il risultato di una fusione transfrontaliera 1 Testo Data di registrazione Data di registrazione della società risultante dalla fusione 1 Data Dati su ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1...n Gruppo di elementi Numero di registrazione Numero di registrazione delle società che partecipano alla fusione 1 Identificativo Nome della società Nome delle società che partecipano alla fusione 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica delle società che partecipano alla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 b) Dati che devono essere forniti dal registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione fornisce i dati pertinenti al ricevimento della notifica di cui al punto 6.2.3.2. Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 17 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID della società risultante dalla fusione 1 Identificativo EUID EUID di ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Cancellazione o soppressione a seguito di una fusione transfrontaliera Il fatto che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è il risultato di una fusione transfrontaliera 1 Testo Data Data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione 1 Data Numero di registrazione Numero di registrazione della società risultante dalla fusione 1 Identificativo Nome della società Nome della società risultante dalla fusione 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società risultante dalla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Dati su ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1...n Gruppo di elementi Numero di registrazione Numero di registrazione delle società che partecipano alla fusione 1 Identificativo Nome della società Nome delle società che partecipano alla fusione 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica delle società che partecipano alla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 6.2.3.2.   Notifica di fusione transfrontaliera Per ogni notifica di fusione transfrontaliera di cui all’articolo 130, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione transfrontaliera trasmette al registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione i seguenti dati: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 18 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che ha emesso la notifica (registro delle imprese della società risultante dalla fusione transfrontaliera) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la notifica (registro delle imprese di ciascuna delle società che partecipano alla fusione) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla fusione 1 Gruppo di elementi Data effettiva della fusione Data in cui la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia 1 Data Tipo di fusione Tipo di fusione ai sensi dell’articolo 119, punto 2, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Codice Fusione transfrontaliera mediante incorporazione ai sensi dell’articolo 119, punto 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1132 Fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell’articolo 119, punto 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1132 Fusione transfrontaliera di una società detenuta al 100 % ai sensi dell’articolo 119, punto 2, lettera c), della direttiva (UE) 2017/1132 Fusione transfrontaliera mediante incorporazione ai sensi dell’articolo 119, punto 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati della società risultante dalla fusione Società risultante dalla fusione 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società risultante dalla fusione 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società risultante dalla fusione (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società risultante dalla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società risultante dalla fusione nello Stato membro interessato 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società risultante dalla fusione 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società risultante dalla fusione 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società risultante dalla fusione nel registro 1 Identificativo Dati relativi alla società Dati su ciascuna delle società che partecipano alla fusione 1...n Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società che partecipa alla fusione 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società che partecipa alla fusione (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società che partecipa alla fusione 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società che partecipa alla fusione 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società che partecipa alla fusione 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società che partecipa alla fusione 1 Testo Numero di registrazione Numero di registrazione della società che partecipa alla fusione 1 Identificativo Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 6.3. Scissione transfrontaliera 6.3.1. Pubblicità a) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 160 octies , paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società scissa trasmette e rende disponibili al pubblico attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulle società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 19 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Progetto Progetto ai sensi dell’articolo 160 quinquies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Altra versione linguistica del progetto Altra versione linguistica del progetto, se disponibile 0...n Documento Dichiarazione della situazione finanziaria attuale Dichiarazione da fornire se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 160 undecies , paragrafo, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Avviso Avviso ai sensi dell’articolo 160 octies , paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — nome della società scissa; — termine per le osservazioni. Relazione dell’esperto indipendente Relazione dell’esperto indipendente se richiesta dal diritto nazionale a norma dell’articolo 160 octies , paragrafo 1, secondo comma 1 Documento b) Ai fini della pubblicità di cui all’articolo 160 octies , paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società scissa trasmette e rende disponibili al pubblico attraverso il BRIS i seguenti dati supplementari sulle società: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 20 ) Descrizione supplementare Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Dati relativi alla società Società (la società scissa) ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 2, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società scissa 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società scissa 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società scissa 1 Testo Numero di registrazione Numero di iscrizione della società scissa nel registro 1 Identificativo Registro Registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa 1 Testo Dati proposti per la società beneficiaria (o ciascuna delle società beneficiarie) Società beneficiaria ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 3, della direttiva (UE) 2017/1132 1...n Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società beneficiaria 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società beneficiaria 1 Testo Nomi alternativi proposti Nomi alternativi proposti per la società beneficiaria 0...n Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società beneficiaria 1 Testo Ulteriori dati e documenti 1 Gruppo di elementi Indicazione delle modalità Indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci di cui all’articolo 160 octies , paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Indicazione del sito web Indicazione del sito web di cui all’articolo 160 octies , paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo 6.3.2. Trasmissione del certificato preliminare alla scissione a) Per ogni trasmissione del certificato preliminare alla scissione di cui all’articolo 160 quindecies , paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società scissa, dopo il rilascio del certificato a norma dell’articolo 160 quaterdecies , paragrafi 7, 10 e 11, di tale direttiva, invia al registro di ciascuna società beneficiaria i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 21 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora della trasmissione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che effettua la trasmissione (registro delle imprese della società scissa) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la trasmissione (registro delle imprese della società beneficiaria) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla società Società (la società scissa) ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 2, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società scissa 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società scissa (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società scissa 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società scissa 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società scissa 1 Testo Numero di registrazione Numero di registrazione della società scissa 1 Identificativo Dati proposti della società beneficiaria o di ciascuna delle società beneficiarie Società beneficiaria ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 3, della direttiva (UE) 2017/1132 1...n Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società beneficiaria 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società beneficiaria 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società beneficiaria 1 Testo Dati e documenti da trasmettere 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla scissione Certificato preliminare alla scissione ai sensi dell’articolo 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento Autorità competente Autorità che ha rilasciato il certificato ai sensi dell’articolo 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Testo Data di rilascio del certificato Data in cui è stato rilasciato il certificato 1 Data Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo b) Affinché il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 160 quindecies , paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro dello Stato membro della società scissa trasmette i dati seguenti: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 22 ) Descrizione supplementare Dati proposti della società beneficiaria o delle società beneficiarie Società beneficiaria ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 3, della direttiva (UE) 2017/1132 1...n Gruppo di elementi Forma giuridica proposta Tipo proposto di forma giuridica per la società beneficiaria 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome proposto Nome proposto per la società beneficiaria 1 Testo Sede sociale proposta Sede sociale proposta per la società beneficiaria 1 Testo Dati e documenti da pubblicare attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Certificato preliminare alla scissione Certificato preliminare alla scissione ai sensi dell’articolo 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 1 Documento e metadati con le informazioni seguenti: — autorità competente; — data di rilascio del certificato. 6.3.3. Registrazione 6.3.3.1.   Registrazione di una scissione transfrontaliera I registri dello Stato membro della società scissa e i registri delle società beneficiarie rendono le informazioni seguenti disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS, a norma dell’articolo 160 septdecies , paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132: a) Dati che devono essere forniti dal registro di ciascuna delle società beneficiarie Il registro di ciascuna delle società beneficiarie fornisce i dati pertinenti al ricevimento della notifica di cui al punto 6.3.3.3. Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 23 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID della società scissa 1 Identificativo EUID EUID di ciascuna delle società beneficiarie 1 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Registrazione a seguito di una scissione transfrontaliera Il fatto che la registrazione delle società beneficiarie è il risultato di una scissione transfrontaliera 1 Testo Data di registrazione Data di registrazione di ciascuna delle società beneficiarie 1 Data Numero di registrazione Numero di registrazione della società scissa 1 Identificativo Nome della società Nome della società scissa 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società scissa 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Dati delle altre società beneficiarie Dati di ciascuna delle altre società beneficiarie 1...n Numero di registrazione Numero di registrazione delle società beneficiarie 1 Identificativo Nome della società Nome delle società beneficiarie 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica delle società beneficiarie 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 b) Dati che devono essere forniti dal registro dello Stato membro della società scissa Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 24 ) Descrizione supplementare Dati che devono essere messi a disposizione del BRIS 1 Gruppo di elementi EUID EUID di ciascuna delle società beneficiarie 0 Identificativo Dati che devono essere resi disponibili al pubblico e accessibili attraverso il BRIS 1 Gruppo di elementi Cancellazione o soppressione a seguito di una scissione transfrontaliera (in caso di scissione totale) Il fatto che la cancellazione o la soppressione dal registro della società scissa è il risultato di una scissione transfrontaliera 1 Testo Data (in caso di scissione totale) Data della cancellazione o della soppressione dal registro della società scissa 1 Data Dati delle società beneficiarie Dati di ciascuna delle società beneficiarie 1...n Numero di registrazione Numero di registrazione delle società beneficiarie 1 Identificativo Nome della società Nome delle società beneficiarie 1 Testo Forma giuridica Tipo di forma giuridica delle società beneficiarie 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 6.3.3.2.   Comunicazione di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 septdecies , paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132 Per ciascuna comunicazione di scissione transfrontaliera di cui all’articolo 160 septdecies , paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, i registri delle società beneficiarie trasmettono al registro della società scissa i seguenti dati: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 25 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della notifica 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che ha emesso la comunicazione (registro delle imprese di ciascuna delle società beneficiarie) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo dell’organizzazione cui è indirizzata la comunicazione (registro delle imprese della società scissa) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla scissione 1 Gruppo di elementi Data di registrazione Data di registrazione della società beneficiaria 1 Data Dati della società beneficiaria Società beneficiaria ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 3, della direttiva (UE) 2017/1132 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società beneficiaria 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società beneficiaria (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società beneficiaria 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società beneficiaria nello Stato membro della società beneficiaria 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società beneficiaria 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società beneficiaria 1 Testo Numero di registrazione Numero di registrazione della società beneficiaria 1 Identificativo Dati relativi alla società Società scissa ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 2 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società scissa 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società scissa (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società scissa 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società scissa 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società scissa 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società scissa 1 Testo Il messaggio di comunicazione può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni. 6.3.3.3.   Comunicazione di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 septdecies , paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1132 Per ciascuna comunicazione di una scissione transfrontaliera di cui all’articolo 160 septdecies , paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1132, il registro nello Stato membro della società scissa trasmette al registro di ciascuna delle società beneficiarie i seguenti dati: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 26 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della comunicazione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/identificativo dell’organizzazione che ha emesso la comunicazione (registro delle imprese della società scissa) 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/identificativo delle organizzazioni cui è indirizzata la comunicazione (registro delle imprese delle società beneficiarie) 1 Struttura dei dati della parte Dati relativi alla scissione 1 Gruppo di elementi Data effettiva della scissione Data in cui la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia 1 Data Tipo di scissione Tipo di scissione ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 4, della direttiva (UE) 2017/1132) 1 Codice Scissione transfrontaliera totale ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 4, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1132 Scissione transfrontaliera parziale ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 4, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1132 Scissione transfrontaliera per scorporo ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 4, lettera c), della direttiva (UE) 2017/1132 Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Dati delle società beneficiarie Società beneficiaria ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 3 1...n Gruppo di elementi EUID Identificativo unico di ciascuna società beneficiaria 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi di ciascuna società beneficiaria (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica di ciascuna società beneficiaria 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome di ciascuna società beneficiaria nello Stato membro della società beneficiaria 1 Testo Sede sociale Sede sociale di ciascuna società beneficiaria 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione di ciascuna società beneficiaria 1 Testo Numero di registrazione Numero di registrazione di ciascuna società beneficiaria 1 Identificativo Dati relativi alla società Società scissa ai sensi dell’articolo 160 ter , punto 2 1 Gruppo di elementi EUID Identificativo unico della società scissa 1 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società scissa (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Forma giuridica Tipo di forma giuridica della società scissa 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 Nome Nome della società scissa 1 Testo Sede sociale Sede sociale della società scissa 1 Testo Nome del registro Nome del registro d’iscrizione della società scissa 1 Testo Numero di registrazione Numero di registrazione della società scissa 1 Identificativo Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell’avviso di ricevimento, della registrazione degli episodi e delle relazioni. 7. Struttura del formato standard di messaggio Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML. 8. Dati necessari alla piattaforma Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati: a) dati che permettano l’identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma: può trattarsi di URL o di qualsiasi altro numero o codice che identifichi in maniera univoca ciascun sistema in seno al BRIS; b) un indice degli elementi elencati all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132. Questi dati servono a garantire la coerenza e la rapidità dei risultati del servizio di ricerca: se non sono a disposizione della piattaforma ai fini dell’indicizzazione, gli Stati membri renderanno accessibili gli stessi elementi ai fini del servizio di ricerca in modo da garantire un livello uguale a quello offerto dalla piattaforma; c) gli identificativi unici delle società di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, e gli identificativi unici delle succursali di cui all’articolo 29, paragrafo 4, di tale direttiva. Questi identificativi servono a garantire l’interoperabilità dei registri attraverso la piattaforma; d) qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l’interoperabilità dei registri. Questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione e alle relazioni. I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 3 del presente allegato. 9. Struttura e uso dell’identificativo unico L’identificativo unico utilizzato per la comunicazione fra registri viene indicato come EUID ( European Unique Identifier — «Identificativo unico europeo»). La struttura dell’EUID deve essere conforme alla norma ISO 6523 e deve contenere i seguenti elementi: Elemento dell’EUID Descrizione Descrizione supplementare Codice del paese Elementi che permettono di identificare lo Stato membro del registro Obbligatorio Identificativo del registro Elementi che permettono di identificare il registro nazionale d’origine rispettivamente della società e della succursale Obbligatorio Numero di registrazione Numero della società/succursale corrispondente al numero di iscrizione della stessa nel registro nazionale d’origine Obbligatorio Carattere di controllo Elementi atti a evitare errori di identificazione Facoltativo L’EUID serve a identificare inequivocabilmente le società e le succursali ai fini dello scambio di informazioni fra registri attraverso la piattaforma. 10. Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento: Per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, la piattaforma fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, se del caso tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE. Ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati. La Commissione comunicherà agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull’applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma. 11. Criteri di ricerca Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un paese. Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca: — nome della società; — numero di iscrizione della società o della succursale nel registro nazionale. Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale. 12. Modalità di pagamento Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono messi a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica attraverso il BRIS, il sistema consentirà agli utenti di pagare on line con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito. Il sistema può anche prevedere metodi di pagamento on line alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali (depositi). 13. Note esplicative In relazione alle indicazioni e ai tipi di atti di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri forniscono le seguenti note esplicative: a) un breve titolo per ogni indicazione e atto (ad esempio: «Atto costitutivo»); b) se del caso, una breve descrizione del contenuto di ogni atto o indicazione, incluse, facoltativamente, informazioni sul valore legale degli atti. 14. Disponibilità dei servizi Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata. Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue: a) con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore; b) con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore; c) con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un’attività di manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a 6 giorni all’anno. Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 h - 8:00 h CET). Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui sopra alle lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità. Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell’indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. In caso di un guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio. 15. Punti di accesso opzionali 15.1. Punti di accesso opzionali al BRIS a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 15.1.1 Procedura Gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti il calendario previsto per l’istituzione dei punti di accesso opzionali, il numero di punti d’accesso opzionali che saranno collegati alla piattaforma, e le coordinate delle persone che possono essere contattate per stabilire il collegamento tecnico. La Commissione fornisce agli Stati membri i dettagli tecnici e il supporto necessari per il collaudo e l’avvio del collegamento di ciascun punto di accesso opzionale alla piattaforma. 15.1.2 Requisiti tecnici Per quanto riguarda il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma, gli Stati membri si attengono alle rilevanti specifiche tecniche definite nel presente allegato, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali. Quando è necessario effettuare un pagamento attraverso un punto d’accesso opzionale, gli Stati membri propongono i metodi di pagamento di loro scelta e gestiscono le relative operazioni. Prima che il collegamento alla piattaforma diventi operativo, e prima che siano apportate modifiche significative a un collegamento esistente, gli Stati membri procedono ai collaudi appropriati. Una volta collegato un punto d’accesso opzionale alla piattaforma, gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni futura modifica significativa che possa incidere sul funzionamento della piattaforma, in particolare se si tratta della chiusura del punto d’accesso. Gli Stati membri forniscono dettagli tecnici sufficienti in relazione alla modifica, per consentire che gli eventuali cambiamenti che ne derivano vengano correttamente integrati. Ad ogni punto di accesso opzionale, gli Stati membri indicano che il servizio di ricerca è fornito attraverso il BRIS. 15.2. Punti di accesso opzionali al BRIS a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 15.2.1 Procedura La Commissione valuta ogni eventuale richiesta ricevuta per l’istituzione di un punto di accesso opzionale a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132. Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione della richiesta. La Commissione fornisce al richiedente i dettagli tecnici e il supporto necessari per il collaudo e l’avvio dell’istituzione di ciascun punto di accesso opzionale alla piattaforma. 15.2.2 Requisiti tecnici Per quanto riguarda l’istituzione dei punti di accesso opzionali alla piattaforma, il richiedente si attiene alle rilevanti specifiche tecniche definite nel presente allegato, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali. Quando è necessario effettuare un pagamento attraverso un punto di accesso opzionale, il richiedente propone i metodi di pagamento di sua scelta e gestisce le relative operazioni. Prima che l’istituzione di un punto di accesso opzionale alla piattaforma diventi operativo, e prima che siano apportate modifiche significative a un collegamento esistente, il richiedente procede ai collaudi appropriati. Una volta istituito un punto di accesso opzionale alla piattaforma, il richiedente informa la Commissione in merito a ogni futura modifica significativa che possa incidere sul funzionamento della piattaforma, in particolare se si tratta della chiusura del punto di accesso. Il richiedente fornisce dettagli tecnici sufficienti in relazione alla modifica, per consentire che gli eventuali cambiamenti che ne derivano vengano correttamente integrati. Ad ogni punto di accesso opzionale, il richiedente indica che il servizio di ricerca è fornito attraverso il BRIS. 15.3. Requisiti applicabili ai punti di accesso opzionali a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo e secondo comma La Commissione informa gli Stati membri della richiesta ricevuta. I requisiti tecnici comprendono anche misure volte a garantire che i punti di accesso opzionali non compromettano il corretto funzionamento del BRIS né la conformità ai requisiti di sicurezza e di protezione dei dati, tenuto debitamente conto delle responsabilità di ciascuna parte all’interno della parte del sistema sotto il suo controllo tecnico. 16. Scambio di informazioni sugli amministratori interdetti 16.1 Introduzione Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13 decies , paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1132 riguarda i casi in cui una persona è interdetta dalla funzione di amministratore di uno dei tipi di società figuranti nell’allegato II di tale direttiva a seguito di una decisione adottata da un organo giurisdizionale o altra autorità competente di uno Stato membro in base al diritto nazionale. Lo scambio di informazioni non riguarda i casi in cui, in base al diritto nazionale, una persona è generalmente incapace di contrarre o ha una capacità giuridica generale limitata a seguito di una decisione adottata da un organo giurisdizionale o altra autorità competente di uno Stato membro in base al diritto nazionale e pertanto non può diventare amministratore di una società del tipo di cui al primo comma. Lo scambio di informazioni non riguarda i casi basati su norme specifiche del diritto dell’Unione, quali le norme in materia di competenza e onorabilità di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) . Qualora, conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, siano autorizzate a essere amministratori di società del tipo di cui al primo comma, le persone giuridiche rientrano nell’ambito di applicazione dello scambio di informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se il proprio diritto nazionale prevede tale possibilità. 16.2. Metodi di scambio delle informazioni tra Stati membri Per lo scambio di informazioni fra i registri conformemente all’articolo 13 decies della direttiva (UE) 2017/1132 è usato il seguente metodo. Le interrogazioni e le risposte ai sensi della presente sezione sono trasmesse attraverso il BRIS usando la cifratura da punto a punto. Gli Stati membri scambiano le informazioni necessarie per mettere in correlazione le domande e le risposte di cui alla presente sezione riguardanti la stessa richiesta. 16.2.1 Primo livello di scambio delle informazioni 16.2.1.1   Interrogazione di primo livello sull’interdizione Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere, tramite il BRIS, a uno o più Stati membri informazioni indicanti se una persona che si candida come amministratore di uno dei tipi di società figuranti nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 sia interdetta o sia registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori. Lo Stato membro richiedente decide a quale Stato membro o quali Stati membri inviare l’interrogazione. Le interrogazioni sono inviate al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido. Ogni interrogazione riguarda una sola persona e fornisce i dati per la sua identificazione. Lo Stato membro richiedente tratta tali dati conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri assicurano che saranno scambiati solo i dati necessari e solo quelli riguardanti il candidato in questione. 16.2.1.2   Risposta di primo livello sull’interdizione Al ricevimento dell’interrogazione, le autorità competenti dello Stato membro richiesto forniscono senza indugio una risposta tramite il BRIS. La risposta indica se la persona identificata nell’interrogazione è interdetta o registrata in uno dei registri dello Stato membro richiesto contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori. Qualora la risposta indichi che la persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori, lo Stato membro richiesto può segnalare nella risposta quali dati specifici forniti dallo Stato membro richiedente corrispondono ai dati disponibili nello Stato membro richiesto e quali dati specifici inclusi nell’interrogazione non possono essere confermati dallo Stato membro richiesto in quanto non sono registrati nei suoi registri. Se necessario, lo Stato membro richiesto può chiedere allo Stato membro richiedente di fornire ulteriori dati per garantire l’identificazione inequivocabile della persona. Tali dati sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679. 16.2.2. Secondo livello di scambio delle informazioni Lo scambio di informazioni supplementari può avvenire attraverso mezzi adeguati diversi dal BRIS. Se il secondo livello di scambio delle informazioni avviene attraverso il BRIS si applicano le regole di cui ai punti 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.3.3 e 16.3.4. 16.2.2.1.   Interrogazione di secondo livello sull’interdizione Qualora uno Stato membro richiesto indichi nella risposta di primo livello che una determinata persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori, lo Stato membro richiedente può chiedere allo Stato membro richiesto ulteriori informazioni sulla persona identificata nell’interrogazione di primo livello. L’interrogazione di secondo livello riguarda la stessa persona dell’interrogazione di primo livello e della risposta di primo livello. 16.2.2.2   Risposta di secondo livello sull’interdizione Lo Stato membro richiesto può decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, quali informazioni supplementari fornire. Qualora il suo diritto nazionale non consenta un ulteriore scambio di informazioni, lo Stato membro richiesto ne informa lo Stato membro richiedente. 16.3. Elenco dettagliato dei dati Ai fini dello scambio delle informazioni sugli amministratori interdetti, gli Stati membri includono i dati indicati di seguito. 16.3.1. Interrogazione di primo livello sull’interdizione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 28 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio dell’interrogazione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Interrogazione di primo livello sull’interdizione Se la persona che si candida come amministratore è una persona fisica: Nome Nome della persona che si candida come amministratore 1 Testo Cognome Cognome della persona che si candida come amministratore 1 Testo Data di nascita Data di nascita della persona che si candida come amministratore 1 Data Ulteriori dati identificativi Ulteriori dati trattati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 0...n Testo/data/identificativo Interrogazione di primo livello sull’interdizione Se la persona che si candida come amministratore è una persona giuridica: Nome della persona giuridica Nome della persona giuridica che si candida come amministratore 1 Testo Forma giuridica Forma giuridica della persona giuridica che si candida come amministratore 1 Codice Come all’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132, della società ivi figurante o altra forma giuridica se la persona giuridica non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 EUID EUID se si tratta di una società figurante nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 1 Identificativo Altro numero di registrazione Altro numero di registrazione se si tratta di una società non figurante nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 0 Identificativo ID alternativi Altri identificativi della società (ad esempio l’identificativo della persona giuridica) 0...n Identificativo Gli Stati membri forniscono informazioni sui mezzi di identificazione necessari per uno scambio efficace delle informazioni sugli amministratori interdetti. Tali informazioni possono consistere nel fornire i dati necessari per identificare le persone oggetto di una richiesta. Gli Stati membri possono anche utilizzare mezzi di identificazione elettronica per l’identificazione delle persone nello scambio di informazioni. Le interrogazioni riguardanti una persona giuridica sono inviate solo agli Stati membri che consentono alle persone giuridiche di essere amministratori e che consentono l’interdizione di tali persone giuridiche. 16.3.2. Risposta di primo livello sull’interdizione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 29 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della risposta 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula la risposta 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiedente 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Sì/no/dati insufficienti per l’identificazione «Sì» se la persona è interdetta o registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori. «No» se la persona non è interdetta né registrata in uno dei registri contenenti informazioni pertinenti ai fini dell’interdizione degli amministratori. «Dati insufficienti per l’identificazione» se i dati forniti non consentono di identificare inequivocabilmente la persona e sono necessarie ulteriori informazioni. 1 Selezionare un’opzione Ulteriori dati identificativi richiesti Indicare quali dati sono necessari per l’identificazione inequivocabile 1…n (solo se dati insufficienti per l’identificazione) Testo/data/identificativo Non sarà fornita alcuna risposta di secondo livello attraverso il BRIS Se «Sì», opzione di indicare che non sarà fornita alcuna risposta alle interrogazioni di secondo livello attraverso il BRIS 0 Selezionare l’opzione 16.3.2.1   Comunicazione di ulteriori dati identificativi Qualora lo Stato membro richiesto chieda ulteriori dati identificativi per assicurare un’identificazione inequivocabile, lo Stato membro richiedente fornisce i dati utilizzando il seguente formato di messaggio: Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 30 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio dell’interrogazione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Ulteriori dati identificativi Ulteriori dati richiesti dallo Stato membro richiesto per assicurare un’identificazione inequivocabile trattati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 1...n Testo/data/identificativo 16.3.3. Interrogazione di secondo livello sull’interdizione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 31 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio dell’interrogazione 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula l’interrogazione 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiesto 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Richiesta di ulteriori informazioni Richiesta di invio di ulteriori informazioni 1...n Richiesta di ulteriori informazioni in merito ad almeno uno dei seguenti dati: — motivi di interdizione ai sensi del diritto nazionale; — data della decisione; — durata o validità dell’interdizione; — numero del fascicolo, soggetto che ha emesso la decisione; — informazioni su eventuali limitazioni a tale interdizione (ad esempio interdizioni specifiche per settore). 16.3.4. Risposta di secondo livello sull’interdizione Tipo di dati Descrizione Cardinalità ( 32 ) Descrizione supplementare Data e ora di emissione Data e ora di invio della risposta 1 Data e ora Organizzazione di emissione Nome/Identificativo dell’organizzazione che formula la risposta 1 Struttura dei dati della parte Organizzazione ricevente Nome/Identificativo del registro dello Stato membro richiedente 1 Struttura dei dati della parte Riferimento legislativo Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell’Unione 0...n Testo Ulteriori informazioni Richiesta di invio di ulteriori informazioni 1...n Ulteriori informazioni in merito ad almeno uno dei seguenti dati: — motivi di interdizione ai sensi del diritto nazionale; — data della decisione; — durata o validità dell’interdizione; — numero del fascicolo, soggetto che ha emesso la decisione; — informazioni su eventuali limitazioni a tale interdizione (ad esempio interdizioni specifiche per settore); — nessuna ulteriore informazione fornita qualora il diritto nazionale dello Stato membro non consenta un ulteriore scambio di informazioni - elencare i dati per i quali non sono fornite ulteriori informazioni. (possibilità di allegare documenti) 16.4. Funzionamento dello scambio di informazioni Gli Stati membri indicano se incontrano difficoltà a causa dell’elevato numero di interrogazioni ricevute. In tal caso la Commissione e gli Stati membri valutano la questione al fine di garantire il buon funzionamento dello scambio di informazioni e l’ulteriore sviluppo del sistema. ( 1 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 2 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 3 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 4 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 5 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 6 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 7 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 8 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 9 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 10 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 11 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 12 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 13 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 14 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 15 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 16 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 17 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 18 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 19 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 20 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 21 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 22 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 23 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 24 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 25 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 26 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 27 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 ). ( 28 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 29 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 30 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 31 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato. ( 32 ) Cardinalità 0 significa che il dato è facoltativo. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.

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