Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 della Commissione del 25 giugno 2021 che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 della Commissione del 25 giugno 2021 che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1053 of 25 June 2021 repealing the definitive anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People’s Republic of China imposed by Implementing Regulation (EU) 2015/2272
Testo normativo
28.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 227/35
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1053 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2021
che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
in seguito a un’inchiesta antidumping condotta conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
(
2
)
, il 6 ottobre 2009 è stato istituito, a norma del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio
(
3
)
, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem con le seguenti aliquote: 17,7 % per la società Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., 27,2 % per le altre società che hanno collaborato e 39,2 % per tutte le altre società.
(2)
A seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza condotta conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, l’8 dicembre 2015 sono state istituite misure antidumping definitive per altri cinque anni
(
4
)
a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione.
(3)
Con la sentenza del 29 gennaio 2014 relativa alla causa T-528/09, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 per quanto riguarda le esportazioni di prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. («Hubei»)
(
5
)
. Tale sentenza è stata impugnata dal Consiglio.
(4)
Con la sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea («la Corte») ha confermato le conclusioni del Tribunale e l’annullamento delle misure per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei
(
6
)
.
(5)
Le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono scadute il 9 dicembre 2020
(
7
)
.
(6)
Il 4 febbraio 2021, nella causa C-324/19 avente oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg
(Tribunale tributario di Amburgo, Germania) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte ha stabilito che il regolamento (CE) n. 926/2009 è invalido («la sentenza»)
(
8
)
.
(7)
Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.
(8)
Nella causa C-324/19, la sentenza ha avuto l’effetto di annullare le misure
erga omnes
ed
ex tunc
. In altri termini, la sentenza è applicabile a tutte le parti e il regolamento (CE) n. 926/2009 è considerato invalido dal giorno della sua entrata in vigore.
(9)
Inoltre, dato che la misura originaria era stata prorogata nel 2015, la sentenza ha avuto anche un impatto diretto sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Ciò è dovuto al fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, un «regolamento di proroga è invalido nella stessa misura del regolamento definitivo»
(
9
)
. Infine, in ottemperanza alla regola del parallelismo delle forme, le misure antidumping istituite con regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 dovrebbero essere abrogate mediante un regolamento della Commissione
(
10
)
.
(10)
A seguito della sentenza che dichiara l’invalidità integrale del regolamento (CE) n. 926/2009, è opportuno abrogare
ex tunc
anche i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Inoltre, si può procedere al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile. Ne consegue, in particolare, che l’operatore che ha versato tali dazi può, in linea di principio, chiederne il rimborso solo se e nella misura in cui non sia scaduto il termine di tre anni previsto a tal fine dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione
(
11
)
. Il fatto che il regolamento (CE) n. 926/2009 sia stato dichiarato invalido (anche erga omnes) non costituirebbe un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire una proroga di tale periodo a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione
(
12
)
.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese è abrogato a decorrere dal 9 dicembre 2015.
2. Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 21
).
(
5
)
Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.
(
6
)
Sentenza della Corte del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell’Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P., ECLI:EU:C:2016:209.
(
7
)
GU C 424 dell’8.12.2020, pag. 32
.
(
8
)
Sentenza della Corte del 4 febbraio 2021, Eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-324/19, ECLI:EU:C:2021:94.
(
9
)
Sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs e Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punti da 175 a 177.
(
10
)
Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Commissione europea, T-364/16, ECLI:EU:T:2018:696.
(
11
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
12
)
Si vedano, in particolare, la sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs e Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punti 186-194; la sentenza della Corte del 14 giugno 2012, Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix e a., C-533/10, ECLI:EU:C:2012:347, punti 16-35; e la sentenza della Corte del 18 gennaio 2017, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, punto 34.
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