Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1068/2021

Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motorinell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 24/06/2021 In vigore dal: 24/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motorinell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Regulation (EU) 2021/1068 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions for certain machinery fitted with engines in the power ranges greater than or equal to 56 kW and less than 130 kW, and greater than or equal to 300 kW, in order to address the impact of the COVID-19 crisis (Text with EEA relevance)

Testo normativo

30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 230/1 REGOLAMENTO (UE) 2021/1068 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motorinell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali. (2) Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della «fase V» nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l’onere amministrativo per le autorità di omologazione. (3) A causa dell’epidemia di COVID-19 e delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione connesse, i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati «costruttori di apparecchiature originali» od «OEM» nel regolamento (UE) 2016/1628, hanno avuto difficoltà a rispettare le scadenze del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 2020 stabilite in tale regolamento per la produzione e l’immissione sul mercato di macchine munite di alcune categorie di motori che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V. Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato pertanto modificato dal regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) al fine di prorogare i termini di 12 mesi. (4) Poiché la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione causate dalla pandemia di COVID-19 continua a causare ritardi nella produzione e nell’immissione sul mercato di macchine munite di altre categorie di motori (ossia di motori negli intervalli di potenza pari o superiori a 56 kW e inferiori a 130 kW e pari o superiori a 300 kW) che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V, è molto probabile che gli OEM non siano in grado di rispettare i termini del 30 giugno 2021 e del 31 dicembre 2021 stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1628 per la produzione e l’immissione sul mercato di macchine munite di tali motori senza che tali costruttori subiscano un grave danno economico. (5) Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628 relative a tali categorie di motori. (6) Considerato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, la proroga dei periodi in questione dovrebbe essere di sei mesi per la produzione delle macchine munite di tali motori e di nove mesi per l’immissione sul mercato di macchine munite di tali motori. (7) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea («TUE»). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (8) Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628. (10) Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2021 e che gli OEM hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato: 1) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1 o gennaio 2020, a eccezione dei motori di cui al secondo comma e al terzo comma, il periodo di transizione è prorogato di nove mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma è prorogato di sei mesi.»; 2) al paragrafo 7 è aggiunta la lettera seguente: «e) 33 mesi a decorrere dalla data applicabile all’immissione sul mercato dei motori di cui all’allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, sesto comma.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) Parere del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2021 ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 ( GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1 ).

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