Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione del 6 agosto 2020 che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione del 6 agosto 2020 che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1164 of 6 August 2020 providing for a temporary derogation from certain provisions of Implementing Regulation (EU) 2019/2072 in respect of measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the pest Agrilus planipennis Fairmaire from Canada and the United States
Testo normativo
7.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 258/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1164 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2020
che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo
Agrilus planipennis
Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2000/29/CE del Consiglio
(
2
)
è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, mentre le disposizioni dei suoi allegati sono stati sostituiti dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
3
)
.
(2)
L’
Agrilus planipennis
Fairmaire è un organismo nocivo figurante nell’elenco dell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072 quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell’Unione. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione
(
4
)
.
(3)
In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, l’applicazione delle condizioni stabilite nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non veniva verificata sufficientemente prima dell’esportazione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione
(
5
)
consentiva pertanto l’introduzione nell’Unione di legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti («legno specificato») unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzioni a) e c), della direttiva 2000/29/CE. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 è scaduta il 30 giugno 2020.
(4)
Le disposizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 stabiliscono requisiti particolari per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo
Agrilus planipennis
Fairmaire tramite legname originario di alcuni paesi terzi. Le disposizioni di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE sono ora riportate nell’allegato VII, punto 87, opzione b), del regolamento (UE) 2019/2072.
(5)
Alla luce dei risultati degli audit effettuati nel 2018 dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, si ritiene tuttora opportuno consentire l’introduzione nell’Unione di legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold e Zucc. originario di tali paesi terzi unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all’allegato VII, punto 87, opzioni a) e c), del regolamento (UE) 2019/2072.
(6)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame dell’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 sulla base di sviluppi scientifici e tecnici.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold e Zucc. («legno specificato»), come descritto nell’allegato del presente regolamento, originario del Canada e degli Stati Uniti, è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 87.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica fino al 30 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
.
(
2
)
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (
GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1
o
agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (
GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo
Agrilus planipennis
(Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d’America (
GU L 315 del 12.12.2018, pag. 27
).
ALLEGATO
Legno specificato di cui all’articolo 1
Per «legno specificato» si intende legname che corrisponde alle descrizioni della tabella seguente:
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
Codici NC
Legname di
Fraxinus
L.,
Juglans ailantifolia
Carr.,
Juglans mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., eccetto in forma di
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato
ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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