Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1197/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 05/06/2025 In vigore dal: 05/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli indicatori comuni che gli Stati membri devono utilizzare per monitorare il funzionamento degli organismi per la parità designati secondo la direttiva UE 2024/1500?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1197 stabilisce un elenco standardizzato di indicatori che gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere alla Commissione europea per valutare come funzionano gli organismi per la parità in materia di discriminazione di genere nell'occupazione e nell'impiego. Gli indicatori riguardano tre aree principali: l'assetto nazionale e organizzativo degli organismi (struttura, mandato, indipendenza, risorse e poteri), il loro funzionamento operativo nel periodo di riferimento (bilancio, personale, efficacia, accessibilità), e il riscontro degli organismi stessi sul loro operato. Questi dati devono essere raccolti entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, utilizzando un sistema informatico online fornito dalla Commissione. Gli indicatori sono sia qualitativi che quantitativi e includono informazioni su denunce gestite, decisioni adottate, attività di prevenzione della discriminazione, accesso alle informazioni durante gli accertamenti, e consultazione da parte delle autorità pubbliche.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1197 of 5 June 2026 establishing a list of common indicators on the functioning of the equality bodies designated under Directive (EU) 2024/1500 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1197 11.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1197 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2026 che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ( 1 ) , in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2024/1500 stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità. Tali requisiti minimi sono intesi a migliorare l'efficacia degli organismi e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE ( 2 ) e 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (2) È necessario stabilire un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità. Ciò al fine di fare chiarezza su quali dati debbano essere raccolti a livello nazionale dagli organismi per la parità e successivamente essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione per servire da base per la sua relazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1500. Gli indicatori riguardano le risorse umane, tecniche e finanziarie, l'indipendenza di funzionamento, l'accessibilità e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei loro poteri e della loro struttura. (3) È importante che gli indicatori comuni siano il più possibile precisi e dettagliati. Ciò al fine di garantire la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati raccolti a livello nazionale in tutta l'Unione. Per facilitare la raccolta e la trasmissione dei dati secondo gli indicatori stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri e i loro organismi per la parità dovrebbero poter usare uno strumento informatico di facile utilizzo, fornito dalla Commissione, che rifletta gli indicatori stabiliti nel presente regolamento in campi di inserimento dei dati di una banca dati. (4) L'elenco degli indicatori è stato redatto in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di uguaglianza e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità. (5) Gli indicatori dovrebbero riguardare il funzionamento operativo degli organismi per la parità nel periodo di riferimento e il riscontro fornito dagli organismi per la parità sul loro funzionamento in conformità delle norme. Gli indicatori sono sia qualitativi che quantitativi, al fine di tenere conto di tutti gli elementi elencati all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500. È opportuno raccogliere dati sull'assetto nazionale e sul funzionamento organizzativo degli organismi per la parità in ciascuno Stato membro. Ciò consentirà la mappatura di ciascun sistema nazionale e la selezione delle domande pertinenti per ciascun assetto. (6) Lo stesso elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio ( 4 ) è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione ( 5 ) . (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 novembre 2025. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per gli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità, istituito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1500, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Elenco degli indicatori L'elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500, sulla cui base sono effettuate la raccolta dei dati e la comunicazione di informazioni sul funzionamento degli organismi per la parità, figura in allegato. I dati raccolti sulla base degli indicatori comuni non comprendono alcun dato personale, quale definito all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj . ( 2 ) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj ). ( 3 ) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio ( GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE ( GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio ( GU L, 2026/1196, 11.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1196/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ALLEGATO Elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità INDICE INTRODUZIONE E SPIEGAZIONI 5 1. ASSETTO NAZIONALE E FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NELLO STATO MEMBRO 6 «Struttura e mandato» (S) 1. (S1) Struttura e mandato degli organismi designati ai fini del rispetto delle norme della direttiva (UE) 2024/1500 nello Stato membro 6 «Funzionamento indipendente» (IF) 2. (IF1) Funzionamento indipendente di ciascun organismo per la parità in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500 8 «Risorse» (R) 3. (R1) Meccanismi per garantire l’adeguatezza e la stabilità delle risorse di ciascun organismo per la parità e per adeguare tali risorse, in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1500 13 «Poteri» (P) 4. (P1) Poteri detenuti da ciascun organismo per la parità/competente in conformità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 della direttiva (UE) 2024/1500 14 2. FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 21 «Risorse» (R) 5. (R2) Bilancio annuale di ciascun organismo per la parità 21 6. (R3) Numero totale di lavoratori dipendenti di ciascun organismo per la parità all’anno 22 «Efficacia» (E) 7. (E1) Misure adottate dallo Stato membro o dagli organismi per la parità al fine di sensibilizzare la popolazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza degli organismi per la parità e dei relativi servizi 23 8. (E2) Attività svolte da ciascun organismo per la parità al fine di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento per le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500 24 9. (E3) Denunce gestite da ciascun organismo per la parità all’anno 25 10. (E4) Ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie da parte di ciascun organismo per la parità/competente all’anno 26 11. (E5) Utilizzo degli accertamenti da parte di ciascun organismo per la parità/competente all’anno 27 12. (E6) Decisioni adottate/pareri formulati da ciascun organismo per la parità all’anno 28 13. (E7) Ambito di applicazione e contenuto delle decisioni adottate/dei pareri formulati da ciascun organismo per la parità 29 14. (E8) Esecuzione/seguito dato alle decisioni/ai pareri di ciascun organismo per la parità 29 15. (E9) Procedimenti giudiziari per ciascun organismo per la parità nel periodo di riferimento 30 16. (E10) Decisioni dell’organismo per la parità sottoposte a controllo giurisdizionale 31 17. (E11) Inchieste e ricerche indipendenti in materia di discriminazione condotte o commissionate dall’organismo per la parità 32 18. (E12) Relazioni e pianificazione strategica di ciascun organismo per la parità 33 «Accessibilità» (A) 19. (A1) Accessibilità dei locali, dei servizi e delle attività di ciascun organismo per la parità per le persone con disabilità 34 20. (A2) Accesso ai servizi e alle attività di ciascun organismo per la parità su base paritaria per tutti 35 3. RISCONTRO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ SUL LORO FUNZIONAMENTO IN CONFORMITÀ DELLE NORME 36 «Funzionamento indipendente» (IF) 21. (IF2) Funzionamento indipendente di ciascun organismo per la parità – contributo dell’organismo per la parità 36 «Risorse» (R) 22. (R4) Adeguatezza delle risorse in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1500 affinché ciascun organismo per la parità possa svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace – contributo dell’organismo per la parità 37 «Efficacia» (E) 23. (E13) Accesso effettivo alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione – contributo dell’organismo per la parità 39 24. (E14) Consultazione di ciascun organismo per la parità e seguito dato alle sue raccomandazioni da parte del governo e delle autorità pubbliche competenti – contributo dell’organismo per la parità 41 INTRODUZIONE E SPIEGAZIONI Ciascun indicatore è composto da un titolo e da una tabella di raccolta dei dati, al fine di garantire una raccolta di dati comparabili, oggettivi e affidabili in tutti gli Stati membri. La Commissione metterà a disposizione un sistema informatico online di facile utilizzo sulla base del presente allegato. Esso consentirà di selezionare in modo mirato le domande rilevanti per i rispondenti, fornendo all’occorrenza chiarimenti e spiegazioni. I campi attualmente contrassegnati da un asterisco (*) appariranno solo se rilevanti per l’assetto nazionale o consentiranno ai rispondenti di scegliere tra risposte predefinite o testo libero. (1) Struttura dell’elenco, frequenza della raccolta dei dati e soggetti che effettuano la comunicazione delle informazioni Gli indicatori della parte 1, ASSETTO NAZIONALE E FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NELLO STATO MEMBRO, riguardano la struttura e il mandato, il funzionamento indipendente, le risorse e i poteri degli organismi per la parità e servono a stabilire una base di riferimento per l’assetto nazionale di tali organismi. Gli Stati membri sono tenuti a fornire tali dati entro il 19 giugno 2031, come stabilito dall’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500. Gli aggiornamenti di tali dati nel corso delle successive comunicazioni saranno necessari solo in caso di modifiche dell’assetto nazionale e del funzionamento organizzativo degli organismi per la parità. Gli indicatori della parte 2, FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, riguardano le risorse, l’efficacia e l’accessibilità degli organismi per la parità. Gli Stati membri sono tenuti a fornire tali dati entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, come stabilito dall’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500, sulla base dei dati raccolti dagli organismi per la parità per le loro statistiche e relazioni nazionali, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2024/1500. Gli indicatori della parte 3, RISCONTRO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ SUL LORO FUNZIONAMENTO IN CONFORMITÀ DELLE NORME, riguardano il contributo degli organismi per la parità sul loro funzionamento indipendente, sulle risorse e sull’efficacia. Tali dati devono essere forniti entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, come stabilito dall’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500. Al fine di garantire la comparabilità, l’obiettività e l’affidabilità dei dati raccolti, tutti gli indicatori che si riferiscono a periodi misurati in anni devono essere intesi come riferiti ad anni civili. (2) Ambito dei dati L’elenco degli indicatori riguarda le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500. Lo stesso elenco di indicatori è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 per le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1499. Qualora gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato e/o siano responsabili di motivi e ambiti non contemplati dalla direttiva (UE) 2024/1500 o dalla direttiva (UE) 2024/1499, gli indicatori si riferiscono esclusivamente ai dati relativi al loro mandato ai sensi di tali direttive (o a una loro approssimazione). 1.   ASSETTO NAZIONALE E FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NELLO STATO MEMBRO «Struttura e mandato» (S) 1.   (S1) Struttura e mandato degli organismi designati ai fini del rispetto delle norme della direttiva (UE) 2024/1500 nello Stato membro Dimensione/ambito Struttura, poteri e mandato Obiettivo/motivazione Riferire in merito alla struttura globale degli organismi per la parità presenti sul territorio dello Stato membro, mappando gli organismi che esercitano i poteri previsti dalla direttiva (UE) 2024/1500 e il mandato di ciascun organismo in termini di competenze, motivi e ambiti (in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione al momento della comunicazione S1A – Elencare tutti gli organismi per la parità presenti nel proprio paese che esercitano i poteri previsti dalla direttiva (UE) 2024/1500. Organismi per la parità in [PAESE] Si tratta di un organismo plurimandato? Esiste un consiglio di amministrazione? Numero di uffici locali Si tratta di un ente regionale o locale autonomo? S1A_1 [Nome dell’organismo per la parità] ☐ ☐ [NUMERO] ☐ S1A_2 [Nome dell’organismo per la parità] ☐ ☐ [NUMERO] ☐ S1A_3 [Nome dell’organismo per la parità] ☐ ☐ [NUMERO] ☐ Chiarimenti — Gli organismi plurimandato sono organismi che esercitano un mandato sulla parità parallelamente ad altri mandati (ad esempio, un difensore civico o un’istituzione nazionale per i diritti umani). S1B – Per ciascun organismo per la parità, indicare le sue competenza/i suoi poteri. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] Prevenzione e promozione S1B_1 Prevenzione delle discriminazioni e promozione della parità di trattamento ☐ ☐ ☐ S1B_2 Consultazione ☐ ☐ ☐ S1B_3 Raccomandazioni ☐ ☐ ☐ Assistenza alle vittime S1B_4 Capacità di ricevere e gestire denunce ☐ ☐ ☐ S1B_5 Risoluzione alternativa delle controversie ☐ ☐ ☐ S1B_6 Accertamenti ☐ ☐ ☐ S1B_7 Formulazione di pareri non vincolanti ☐ ☐ ☐ S1B_8 Adozione di decisioni vincolanti ☐ ☐ ☐ S1B_9 Contenzioso ☐ ☐ ☐ Chiarimenti — Le competenze/i poteri cui si fa riferimento nella presente tabella corrispondono alle competenze/ai poteri di cui agli articoli da 5 a 10 e all’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1500. Qualora un organismo per la parità abbia competenze/poteri solo in relazione ad alcuni motivi e ambiti del proprio mandato, selezionare la casella e indicare l’assetto specifico nella sezione «S1_COMMENTS ». S1C* – Se del caso, elencare tutti gli «altri organismi competenti» nel proprio paese ai quali sono stati conferiti poteri previsti dalla direttiva (UE) 2024/1500 . Altri organismi competenti Competenze Risoluzione alternativa Accertamenti Altro Se la risposta è «Altro», specificare. S1C_1 [Nome dell’organismo competente] ☐ ☐ ☐ [TESTO] S1C_2 [Nome dell’organismo competente] ☐ ☐ ☐ [TESTO] Chiarimenti — Per «altri organismi competenti» si intendono gli organismi competenti diversi dagli organismi per la parità che dispongono di poteri di risoluzione alternativa delle controversie o di poteri di accertamento secondo il significato e la portata degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1500. S1D – Per ciascun organismo per la parità/competente, specificare i motivi e gli ambiti di competenza, nonché se esso tratta tutti i motivi e gli ambiti in relazione sia al settore privato che a quello pubblico. Per quanto riguarda la discriminazione fondata sul sesso nel settore dell’occupazione e dell’impiego, specificare se il mandato dell’organismo per la parità comprende le materie trattate dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) (parità di retribuzione) e dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) (equilibrio tra attività professionale e vita familiare). [Nome dell’organismo per la parità/competente] Questo organismo per la parità si occupa sia del settore pubblico che di quello privato per tutti i motivi e ambiti di sua competenza? (Se la risposta è «No» per almeno alcuni motivi o settori, sarà necessario compilare due tabelle distinte, una per il settore pubblico e una per il settore privato) Sì/No Occupazione e impiego S1D_1 Sesso ☐ Compresa la parità di retribuzione Sì/No Compreso l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare Sì/No S1D_7 Altri motivi e/o settori trattati * ☐ S1D_8 Precisare * [TESTO] Chiarimenti — Per «settore pubblico» si intendono le attività e gli enti che fanno parte o sono affiliati allo Stato, al governo e/o alla pubblica amministrazione. Per «settore privato» si intendono le attività e gli enti che non sono sotto il controllo dello Stato. — Ai sensi del diritto dell’UE, non tutti i motivi devono essere trattati per tutti i settori. Le risposte devono riguardare solo le prescrizioni del diritto dell’UE. Qualora l’organismo per la parità tratti più motivi e ambiti, in particolare laddove ciò sia rilevante a causa della difficoltà di disaggregare completamente i dati, indicare nella sezione S1D_8 i motivi e gli ambiti aggiuntivi trattati e specificare nella sezione «S1_COMMENTS» in che modo ciò possa influire sulla raccolta dei dati. ( 1 ) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione ( GU L 132, 17.5.2023, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ( GU L 188, 12.7.2019, pag. 79 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj ). S1E – Gli organismi sopra elencati trattano collettivamente: tutte le competenze e i compiti, per tutti i motivi e ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500, per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, su tutto il territorio dello Stato membro? Sì/No S1E_1* – Se la risposta è «No», spiegare . [TESTO] S1_COMMENTS Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] «Funzionamento indipendente» (IF) 2.   (IF1) Funzionamento indipendente di ciascun organismo per la parità in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500 Dimensione/ambito Funzionamento indipendente Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’indipendenza degli organismi per la parità (in conformità dell’articolo 3 e tenuto conto dei considerando da 17 a 19 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione al momento della comunicazione IF1A – Libertà da influenze esterne Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’indipendenza degli organismi per la parità (in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, e del considerando 17 della direttiva (UE) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità, descrivere in che modo è garantita la sua indipendenza in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1500. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] Indipendenza nelle disposizioni giuridiche IF1A_1* L’indipendenza è prevista dalla costituzione dello Stato membro ☐ ☐ ☐ IF1A_2* L’indipendenza è prevista dal diritto nazionale ☐ ☐ ☐ IF1A_3* L’indipendenza è prevista da un altro testo giuridico ☐ ☐ ☐ IF1A_4_TEXT* Collegamento o riferimento alla base giuridica [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] IF1A_5 L’organismo per la parità fa parte di un ministero Sì/No Sì/No Sì/No IF1A_6 L’organismo per la parità fa parte di un altro ente Sì/No Sì/No Sì/No IF1A_7_TEXT A quale ministero o ente appartiene l’organismo per la parità e in che modo è giuridicamente garantita la sua indipendenza? [TESTO] [TESTO] [TESTO] Responsabilità IF1A_8 Esistono meccanismi di responsabilità (giuridici, operativi, finanziari, di altro tipo)? Sì/No Sì/No Sì/No IF1A_9 Specificare i meccanismi di responsabilità esistenti, a chi l’organismo per la parità o la sua dirigenza è tenuto a rispondere del proprio operato e quali sono le possibili conseguenze dei meccanismi di responsabilità [TESTO] [TESTO] [TESTO] IF1A_9A* Ministero ☐ ☐ ☐ IF1A_9B* Governo ☐ ☐ ☐ IF1A_9C* Parlamento ☐ ☐ ☐ IF1A_9D* Autorità regionale/locale ☐ ☐ ☐ IF1A_9E* Corte dei conti ☐ ☐ ☐ IF1A_9F* Altro [TESTO] [TESTO] [TESTO] Gestione delle risorse IF1A_10 L’organismo per la parità può gestire le proprie risorse finanziarie Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No IF1A_11 L’organismo per la parità ha il potere di selezionare e gestire il proprio personale Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No IF1A_ COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «dirigenza» dell’organismo per la parità si intendono i membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione. — Per «personale» si intendono le persone impiegate dall’organismo (o eventualmente dall’entità controllante, nel caso di un organismo facente parte di un ministero), indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato). La «gestione del personale» comprende, in particolare, la definizione degli obiettivi, l’assegnazione dei compiti e la valutazione delle prestazioni dei membri del personale. A seconda dell’assetto nazionale, l’organismo per la parità potrebbe non avere la facoltà di gestire il numero totale ore di lavoro, l’età pensionabile ecc. — La sezione IF1A_6 non si riferisce alle situazioni in cui l’organismo per la parità fa parte di un organismo plurimandato ( rispondere «No» se l’organismo per la parità fa parte di un organismo plurimandato indipendente ). IF1B – Selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi della dirigenza Obiettivo/motivazione Mappare le procedure esistenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l’indipendenza (in conformità dell’articolo 3 e tenuto conto del considerando 17 della direttiva (UE) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità, indicare in che modo è garantita l’indipendenza e la competenza dei membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo o dei membri del consiglio di amministrazione. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] IF1B_1 Esistono procedure trasparenti per la selezione e la nomina dei membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo Sì/No Sì/No Sì/No IF1B_2 Esistono procedure trasparenti per la selezione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile IF1B_3 Esistono procedure trasparenti per la revoca dei membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo Sì/No Sì/No Sì/No IF1B_4 Esistono procedure trasparenti per la revoca dei membri del consiglio di amministrazione Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile IF1B_5 Esistono procedure trasparenti per i potenziali conflitti di interessi dei membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo Sì/No Sì/No Sì/No IF1B_6 Esistono procedure trasparenti per i potenziali conflitti di interessi dei membri del consiglio di amministrazione Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile Sì/No/Non applicabile IF1B_7* In che modo sono garantite l’indipendenza e la competenza dei membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo? [TESTO] [TESTO] [TESTO] IF1B_7A* È richiesto un diploma pertinente ☐ ☐ ☐ IF1B_7B* È richiesta un’esperienza professionale pertinente ☐ ☐ ☐ IF1B_7C* È richiesta un’esperienza pertinente in materia di gestione ☐ ☐ ☐ IF1B_7D* È richiesta una formazione specifica ☐ ☐ ☐ IF1B_7E* È fornita una formazione specifica ☐ ☐ ☐ IF1B_7F* Procedura di selezione che coinvolge diversi attori (governo, parlamento, società civile ecc.) ☐ ☐ ☐ IF1B_8* In che modo sono garantite l’indipendenza e la competenza dei membri del consiglio di amministrazione? (se applicabile) [TESTO] [TESTO] [TESTO] IF1B_8A* È richiesto un diploma pertinente ☐ ☐ ☐ IF1B_8B* È richiesta un’esperienza professionale pertinente ☐ ☐ ☐ IF1B_8C* È richiesta un’esperienza pertinente in materia di gestione ☐ ☐ ☐ IF1B_8D* È richiesta una formazione specifica ☐ ☐ ☐ IF1B_8E* È fornita una formazione specifica ☐ ☐ ☐ IF1B_8F* Procedura di selezione che coinvolge diversi attori (governo, parlamento, società civile ecc.) ☐ ☐ ☐ IF1B_ COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Il considerando 17 della direttiva (UE) 2024/1500 indica, quali membri del personale che detengono un incarico decisionale o direttivo, ad esempio il capo o il vicecapo dell’organismo per la parità. In un organismo plurimandato, tali membri potrebbero essere le persone incaricate del mandato sulla parità. — Alcuni organismi per la parità nominano un consiglio di amministrazione. Si tratta di un gruppo di persone incaricate di supervisionare il funzionamento dell’organismo per la parità e di prendere decisioni strategiche fondamentali. — Per garantire la trasparenza, le procedure devono essere stabilite per iscritto e comunicate pubblicamente prima dell’avvio del processo di assunzione. — Per «conflitto di interessi» si intende una situazione in cui una persona ha molteplici interessi – finanziari, personali o professionali – che potrebbero potenzialmente interferire con la sua indipendenza o capacità di prendere decisioni imparziali. IF1C – Esercizio effettivo del mandato sulla parità in un organismo plurimandato Obiettivo/motivazione Mappare i meccanismi in atto per garantire l’esercizio effettivo del mandato sulla parità all’interno di un organismo plurimandato (in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità che fa parte di un organismo plurimandato, descrivere in che modo la struttura interna dell’organismo garantisce l’esercizio effettivo del mandato sulla parità. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] IF1C_1* Personale dedicato al mandato sulla parità ☐ ☐ ☐ IF1C_2* Team/dipartimenti dedicati al mandato sulla parità ☐ ☐ ☐ IF1C_3* Dirigenza dedicata al mandato sulla parità ☐ ☐ ☐ IF1C_4* Procedure o norme specifiche volte a garantire l’esercizio effettivo del mandato sulla parità ☐ ☐ ☐ IF1C_5* Descrivere in che modo è garantito l’esercizio effettivo del mandato sulla parità all’interno di un organismo plurimandato [TESTO] [TESTO] [TESTO] IF1C_ COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — L’esercizio effettivo del mandato sulla parità in un organismo plurimandato è inteso come la capacità dell’organismo di svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze riguardanti il mandato sulla parità in maniera efficace, come descritto nella direttiva (UE) 2024/1500. 3.   (R1) Meccanismi per garantire l’adeguatezza e la stabilità delle risorse di ciascun organismo per la parità e per adeguare tali risorse, in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1500 Dimensione/ambito Risorse Obiettivo/motivazione Mappare i meccanismi per garantire l’adeguatezza e la stabilità delle risorse di ciascun organismo per la parità e per adeguare tali risorse (in conformità dell’articolo 4 e tenuto conto dei considerando 20 e 21 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione al momento della comunicazione Per ciascun organismo per la parità, descrivere in che modo sono garantite l’adeguatezza e la stabilità delle risorse di ciascun organismo per la parità e in che modo avviene il loro adeguamento (in conformità dell’articolo 4 e tenuto conto dei considerando 20 e 21 della direttiva (UE) 2024/1500). 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] R1_1* L’organismo per la parità è consultato in merito alle risorse che gli sono assegnate prima o durante la procedura di bilancio ☐ ☐ ☐ R1_2* Valutazione annuale basata sulle esigenze ☐ ☐ ☐ R1_3* Dotazione di bilancio prevista per legge ☐ ☐ ☐ R1_4* Norme per il processo di rinegoziazione previste dalla legge ☐ ☐ ☐ R1_5* Pianificazione di bilancio pluriennale ☐ ☐ ☐ R1_6* Indicizzazione annuale ☐ ☐ ☐ R1_7* Adeguamento in caso di nuovi compiti/nuove competenze ☐ ☐ ☐ R1_8* Riserva discrezionale per far fronte a esigenze eccezionali ☐ ☐ ☐ R1_9 Descrivere in che modo sono garantite l’adeguatezza e la stabilità delle risorse di ciascun organismo per la parità e in che modo avviene il loro adeguamento, in conformità alla direttiva (UE) 2024/1500, nel proprio Stato membro [TESTO] [TESTO] [TESTO] R1_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «risorse» si intendono in questo contesto le risorse finanziarie, umane e tecniche. Per «risorse finanziarie» si intendono i fondi stanziati nel bilancio, solitamente suddivisi in voci di bilancio. Le risorse tecniche comprendono le attrezzature, i locali e i servizi. Per «risorse umane» si intende il personale assegnato all’organismo per la parità. — Gli esempi riportati sono tratti dalle pratiche sviluppate in alcuni Stati membri (norme giuridiche o pratiche consolidate). Selezionare le opzioni applicabili nel proprio Stato membro e/o fornire le eventuali spiegazioni necessarie nella casella di testo . 4.   (P1) Poteri di ciascun organismo per la parità/competente in conformità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 della direttiva (UE) 2024/1500 Dimensione/ambito Poteri Obiettivo/motivazione Mappare i poteri di ciascun organismo per la parità/competente che gestisce le denunce in materia di discriminazione (in conformità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 15 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione al momento della comunicazione P1A – Assistenza alle vittime / Gestione delle denunce Obiettivo/motivazione Descrivere la procedura in atto per la gestione delle denunce in ciascun organismo per la parità, in conformità delle fasi previste dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2024/1500, per quanto riguarda l’assistenza alle vittime Per ciascun organismo per la parità, indicare se la gestione delle denunce comprende le fasi seguenti: 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] P1A_1 Ricevere la denuncia ☐ ☐ ☐ P1A_2 Informare le vittime in merito al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica ☐ ☐ ☐ P1A_3 Informare le vittime in merito ai servizi offerti dall’organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali ☐ ☐ ☐ P1A_4 Informare le vittime in merito ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un’azione giudiziaria ☐ ☐ ☐ P1A_5 Informare le vittime in merito alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali ☐ ☐ ☐ P1A_6 Informare le vittime in merito alla possibilità di ottenere, se del caso, un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni ☐ ☐ ☐ P1A_7 Informare le vittime se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito ☐ ☐ ☐ P1A_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «denuncia» si intende qualsiasi segnalazione contenente un’accusa di discriminazione. P1B – Risoluzione delle controversie Obiettivo/motivazione Mappare il tipo di risoluzione alternativa delle controversie previsto da ciascun organismo per la parità/competente (in conformità dell’articolo 7 e tenuto conto del considerando 25 della direttiva (UE) 2024/1500) P1B_1 – Per ciascun organismo per la parità/competente che svolge attività di risoluzione alternativa delle controversie, specificare il tipo di risoluzione alternativa delle controversie offerto. Qualora un altro organismo competente disponga di tali poteri, descrivere in che modo è garantita l’indipendenza, l’imparzialità e la competenza (anche in merito a questioni non attinenti alla discriminazione) delle persone incaricate del processo di risoluzione. [TESTO] P1B_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Il considerando 25 della direttiva (UE) 2024/1500 fa riferimento a una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile. Esempi di tali meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la conciliazione e la mediazione. P1C – Accesso alle informazioni tramite accertamenti Obiettivo/motivazione Descrivere il quadro che consente a ciascun organismo per la parità e/o altro organismo competente di accedere alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione (in conformità dell’articolo 8 e tenuto conto del considerando 27 della direttiva (UE) 2024/1500) Descrivere il quadro messo in atto nel proprio Stato membro per consentire all’organismo di appurare i fatti e garantire che esso disponga dei diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo competente] P1C_1* Esiste una procedura standardizzata che consente agli organismi per la parità/competenti di svolgere accertamenti e agli organismi per la parità di richiedere informazioni ad altri organismi competenti, ove opportuno Sì/No Sì/No Sì/No P1C_2* L’organismo per la parità/competente ha il diritto previsto dalla legge di accedere alle informazioni Sì/No Sì/No Sì/No P1C_3* L’organismo per la parità/competente può richiedere informazioni e documenti ☐ ☐ ☐ P1C_4* L’organismo per la parità/competente può effettuare ispezioni in loco ☐ ☐ ☐ P1C_5* L’organismo per la parità/competente può svolgere audizioni (di testimoni, terzi o esperti) ☐ ☐ ☐ P1C_6* L’organismo per la parità/competente può effettuare test situazionali ☐ ☐ ☐ P1C_7* L’inversione dell’onere della prova garantisce che il convenuto debba sempre fornire informazioni per dimostrare che non vi è stata discriminazione ☐ ☐ ☐ P1C_8* Se un convenuto rifiuta di fornire informazioni è possibile imporre ammende e sanzioni amministrative ☐ ☐ ☐ P1C_9* Se un convenuto rifiuta di fornire informazioni è possibile richiedere un provvedimento giudiziario ☐ ☐ ☐ P1C_10* Se un convenuto rifiuta di fornire informazioni è possibile informare il pubblico/il parlamento o un ente di vigilanza ☐ ☐ ☐ P1C_11 Descrizione del quadro [TESTO] [TESTO] [TESTO] P1C_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «procedura standardizzata» si intende una procedura stabilita dallo Stato membro, in conformità dell’articolo 8 e del considerando 27 della direttiva (UE) 2024/1500, che specifica, tra l’altro, i diritti dell’organismo di accedere alle informazioni e le modalità di esercizio di tali diritti. — Gli esempi elencati nelle sezioni da P1C_3 a P1C_10 sono tratti dalle pratiche sviluppate in alcuni Stati membri (norme giuridiche o pratiche consolidate). Selezionare le opzioni applicabili nel proprio Stato membro e/o fornire le eventuali spiegazioni necessarie nella casella di testo P1C_11 . P1D – Decisioni e pareri Obiettivo/motivazione Mappare il potere di ciascun organismo per la parità di adottare decisioni vincolanti o formulare pareri non vincolanti (in conformità dell’articolo 9 e tenuto conto del considerando 28 della direttiva (EU) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità, indicare se: 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] P1D_1 Esso ha il potere di adottare decisioni vincolanti Sì/No Sì/No Sì/No P1D_2 Esso ha il potere di formulare pareri non vincolanti Sì/No Sì/No Sì/No P1D_3 Le decisioni/i pareri dell’organismo per la parità accertano i fatti Sì/No Sì/No Sì/No P1D_4 Le decisioni/i pareri dell’organismo per la parità comprendono una conclusione sul fatto che vi sia stata o meno una discriminazione Sì/No Sì/No Sì/No P1D_5 Le decisioni/i pareri dell’organismo per la parità comprendono le motivazioni che hanno portato alla conclusione sul fatto che vi sia stata o meno una discriminazione Sì/No Sì/No Sì/No P1D_6 Le decisioni/pareri dell’organismo per la parità includono, se del caso, misure specifiche volte a porre rimedio a eventuali violazioni del principio della parità di trattamento riscontrate Sì/No Sì/No Sì/No P1D_7 Le decisioni/pareri dell’organismo per la parità includono, se del caso, misure specifiche volte a prevenire il ripetersi di episodi di discriminazione Sì/No Sì/No Sì/No P1D_8 Esistono meccanismi per garantire che siano eseguite le decisioni / sia dato seguito ai pareri Sì/No Sì/No Sì/No P1D_9 L’organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei pareri/delle decisioni che ritiene di particolare rilevanza Sì/No Sì/No Sì/No P1D_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. Se la risposta a una delle domande è «No», spiegare in che modo il proprio Stato membro soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500. [TESTO] P1E – Esecuzione delle decisioni e seguito dato ai pareri Obiettivo/motivazione Riferire in merito ai meccanismi in atto per eseguire le decisioni vincolanti e dare seguito ai pareri non vincolanti (in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione Per ciascun organismo per la parità, indicare quali meccanismi sono in atto nel proprio Stato membro per eseguire le decisioni vincolanti e/o dare seguito ai pareri non vincolanti. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] Pareri non vincolanti P1E_1* I pareri contengono una richiesta di riscontro ☐ ☐ ☐ P1E_2* Membri specifici del personale sono incaricati di contattare le parti in assenza di riscontro ☐ ☐ ☐ P1E_3* Membri specifici del personale sono incaricati di esaminare i riscontri ricevuti ☐ ☐ ☐ P1E_4* È fissato un calendario chiaro per l’attuazione e il riscontro ☐ ☐ ☐ P1E_5* Descrizione dei meccanismi [TESTO] [TESTO] [TESTO] Decisioni vincolanti P1E_6* Membri specifici del personale sono incaricati dell’esecuzione delle decisioni all’interno dell’organismo per la parità. ☐ ☐ ☐ P1E_7* L’esecuzione delle decisioni è esternalizzata ad altri agenti o organismi specializzati. ☐ ☐ ☐ P1E_8* È fissato un calendario chiaro per l’esecuzione. ☐ ☐ ☐ P1E_9* In caso di inosservanza può essere inflitta una penalità. ☐ ☐ ☐ P1E_10* Descrizione dei meccanismi [TESTO] [TESTO] [TESTO] P1E_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] P1F – Contenzioso Obiettivo/motivazione Mappare i poteri di cui dispone ciascun organismo per la parità per agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all’attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (in conformità dell’articolo 10 e tenuto conto dei considerando da 32 a 34 della direttiva (UE) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità che intraprende contenziosi, indicare se esso può agire in giudizio per tutti i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 che rientrano nella sua competenza. Descrivere inoltre quali dei diritti di agire in giudizio elencati all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/1500 esso possiede. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] P1F_1 Può agire in giudizio per tutti i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 che rientrano nella sua competenza Sì/No Sì/No Sì/No P1F_2 Può presentare osservazioni agli organi giurisdizionali ☐ ☐ ☐ P1F_3 Può avviare un procedimento giudiziario per conto di una vittima ☐ ☐ ☐ P1F_4 Può avviare un procedimento giudiziario per conto di più vittime ☐ ☐ ☐ P1F_5 Può partecipare a un procedimento giudiziario a sostegno di una vittima ☐ ☐ ☐ P1F_6 Può partecipare a un procedimento giudiziario a sostegno di più vittime ☐ ☐ ☐ P1F_7 Può avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l’interesse pubblico ☐ ☐ ☐ P1F_8 Può agire come parte nei procedimenti relativi all’esecuzione o al controllo giurisdizionale delle proprie decisioni vincolanti ☐ ☐ ☐ P1F_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] P1G – Consultazione e raccomandazioni Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’esistenza o meno di una procedura standardizzata per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (conformemente all’obbligo di cui all’articolo 15 e tenuto conto del considerando 41 della direttiva (UE) 2024/1500) Per ciascun organismo per la parità, indicare se esiste una procedura di consultazione standardizzata e, in caso affermativo, descriverla. 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] P1G_1 Esiste una procedura standardizzata per la consultazione degli organismi per la parità Sì/No Sì/No Sì/No P1G_2* L’organismo per la parità è specificamente informato delle consultazioni pubbliche/generali in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/EC e 2010/41/UE ☐ ☐ ☐ P1G_3* Esiste una procedura di consultazione specifica per l’organismo per la parità ☐ ☐ ☐ P1G_4* La consultazione dell’organismo per la parità è obbligatoria in casi specifici (ad esempio, adozione, modifica o abrogazione della legislazione in materia di discriminazione/parità di trattamento) ☐ ☐ ☐ P1G_5* L’organismo per la parità può decidere in quali casi rispondere al processo di consultazione ☐ ☐ ☐ P1G_6* Esiste un termine specifico per le consultazioni che consente di formulare raccomandazioni significative e tempestive ☐ ☐ ☐ P1G_7 L’organismo per la parità ha il diritto di formulare raccomandazioni Sì/No Sì/No Sì/No P1G_8 L’organismo per la parità può richiedere un monitoraggio degli esiti delle sue raccomandazioni Sì/No Sì/No Sì/No P1G_9* Descrizione della procedura o delle procedure di consultazione [TESTO] [TESTO] [TESTO] P1G_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «procedura di consultazione standardizzata» si intende una procedura stabilita dallo Stato membro, tenuto conto del considerando 41 della direttiva (UE) 2024/1500. Essa specifica, tra l’altro, i casi in cui l’organismo per la parità dovrebbe essere consultato, le tempistiche per la consultazione e il seguito da dare al parere dell’organismo per la parità. — Gli esempi elencati nelle sezioni da P1G_2 a P1G_7 sono tratti dalle pratiche sviluppate in alcuni Stati membri (norme giuridiche o pratiche consolidate). Selezionare le opzioni applicabili nel proprio Stato membro e/o fornire le eventuali spiegazioni necessarie nella casella di testo P1G_10 . 2.   FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 5.   (R2) Bilancio annuale di ciascun organismo per la parità Dimensione/ambito Risorse Obiettivo/motivazione Riferire in merito al bilancio a disposizione degli organismi per la parità per lo svolgimento dei loro compiti (in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra. (R2) Indicare il bilancio annuale complessivo stanziato dallo Stato (al netto del bilancio destinato ai locali), il bilancio annuale per il personale, se del caso, e qualsiasi entrata supplementare proveniente da altre fonti . Nome dell’organismo per la parità Bilancio annuale complessivo stanziato dallo Stato, al netto del bilancio destinato ai locali Bilancio annuale stanziato dallo Stato per il personale Entrate supplementari provenienti da altre fonti* R2_1 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] R2_2 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 2 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] R2_3 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 3 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] R2_4 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 4 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] R2_5 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 5 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] R2_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Questa domanda riguarda il bilancio messo a disposizione di ciascun organismo per la parità dallo Stato, compresi i costi del personale ed esclusi i costi dei locali (che possono essere forniti gratuitamente all’organismo per la parità e possono essere difficili da valutare). Per «bilancio destinato ai locali» si intende la parte del bilancio spesa per gli edifici e gli uffici utilizzati dall’organismo per la parità e per i servizi correlati. — Per «entrate supplementari provenienti da altre fonti» si intendono tutte le altre entrate, quali le sovvenzioni dell’UE o di altre organizzazioni internazionali. — Se l’organismo per la parità fa parte di un organismo plurimandato, indicare solo la parte del bilancio dedicata al mandato sulla parità, o una sua stretta approssimazione, e fornire le eventuali spiegazioni pertinenti nella casella di testo. Se la parte del bilancio non spesa in un determinato anno può essere spesa nell’anno successivo, l’importo deve essere segnalato solo per l’anno iniziale. 6.   (R3) Numero totale di lavoratori dipendenti di ciascun organismo per la parità all’anno Dimensione/ambito Risorse Obiettivo/motivazione Riferire in merito al numero totale di lavoratori dipendenti di ciascun organismo per la parità per anno Anno delle informazioni Situazione alla fine di ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra R3 – Indicare il numero totale di lavoratori dipendenti . Organismi per la parità in [PAESE] Numero totale di lavoratori dipendenti R3_1 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 [NUMERO] R3_2 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 2 [NUMERO] R3_3 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 3 [NUMERO] R3_4 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 4 [NUMERO] R3_5 [Nome dell’organismo per la parità] Anno 5 [NUMERO] R3_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — I lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, devono essere conteggiati in equivalenti a tempo pieno (ETP). — Se l’organismo per la parità fa parte di un organismo plurimandato, indicare solo il numero di ETP corrispondenti al mandato sulla parità, o una sua stretta approssimazione, e fornire le eventuali spiegazioni pertinenti nella casella «COMMENTS». — La risposta deve fare riferimento al numero di dipendenti effettivamente impiegati, non al numero di posti. In caso di discrepanza significativa tra questi due numeri, è possibile indicarlo nella casella «COMMENTS». 7.   (E1) Misure adottate dallo Stato membro o dagli organismi per la parità al fine di sensibilizzare la popolazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza degli organismi per la parità e dei relativi servizi Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle misure adottate dallo Stato membro e dai suoi organismi per la parità al fine di sensibilizzare la popolazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza degli organismi per la parità e dei relativi servizi (in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione (E1) Indicare quali misure sono state adottate e attuate nel proprio Stato membro per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi . E1_1 Lo Stato membro ha adottato misure volte a sensibilizzare la popolazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE Sì/No E1_2 L’organismo per la parità ha adottato misure volte a sensibilizzare la popolazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE Sì/No E1_3* Strategia di sensibilizzazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi ☐ E1_4* Campagne di sensibilizzazione in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ☐ E1_5* Campagne di sensibilizzazione in merito all’esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi ☐ E1_6* Numero di campagne di sensibilizzazione durante il periodo di riferimento [NUMERO] E1_7* Sono state condotte inchieste sul livello di consapevolezza in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all’esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi ☐ E1_8* Numero di inchieste condotte durante il periodo di riferimento [NUMERO] E1_9* Fornire una panoramica delle misure adottate e attuate nel proprio Stato membro per sensibilizzare la popolazione, ad esempio gli argomenti trattati e i risultati delle campagne e delle inchieste condotte e/o altre misure adottate e attuate a tal fine [TESTO] E1_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Gli esempi elencati nelle sezioni da E1_3 a E1_9 sono tratti dalle pratiche sviluppate in alcuni Stati membri. Selezionare/compilare tutte le misure che sono state attuate nel proprio Stato membro e/o fornire le eventuali spiegazioni necessarie nella casella di testo E1_9. 8.   (E2) Attività svolte da ciascun organismo per la parità al fine di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento per le questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500 Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito al tipo di attività di prevenzione e promozione svolte dagli organismi per la parità e ai motivi e agli ambiti effettivamente trattati (in conformità dell’articolo 5 e tenuto conto del considerando 22 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E2A – Per ciascun organismo per la parità, specificare per quali motivi e ambiti ha svolto attività volte a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. [Nome dell’organismo per la parità] Occupazione e impiego E2A_1 Sesso ☐ (E2B) Per ciascun organismo per la parità, indicare quali attività di prevenzione e promozione ha svolto durante il periodo di riferimento . 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E2B_1* Promozione di azioni positive tra gli enti pubblici/privati ☐ ☐ ☐ E2B_2* Integrazione della parità tra gli enti pubblici/privati ☐ ☐ ☐ E2B_3* Offerta di formazione agli enti pubblici/privati ☐ ☐ ☐ E2B_4* Fornitura di consulenza e sostegno agli enti pubblici/privati ☐ ☐ ☐ E2B_5* Fornitura di sostegno alla progettazione/adozione di piani per la parità negli enti pubblici/privati ☐ ☐ ☐ E2B_6* Sviluppo di materiale di prevenzione e promozione (ad esempio pacchetti di strumenti, liste di controllo) ☐ ☐ ☐ E2B_7* Partecipazione al dibattito pubblico ☐ ☐ ☐ E2B_8* Organizzazione di campagne di informazione/promozione ☐ ☐ ☐ E2B_9* Comunicazione con i portatori di interessi, comprese le parti sociali ☐ ☐ ☐ E2B_10* Promozione dello scambio di buone pratiche ☐ ☐ ☐ E2B_11* Svolgimento o finanziamento di attività di ricerca ☐ ☐ ☐ E2B_12* Svolgimento o finanziamento di inchieste ☐ ☐ ☐ E2B_13* Fornire una panoramica del tipo di attività di prevenzione e promozione intraprese dall’organismo per la parità durante il periodo di riferimento. [TESTO] [TESTO] [TESTO] E2_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] 9.   (E3) Denunce gestite da ciascun organismo per la parità all’anno in relazione a questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500 Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle denunce gestite da ciascun organismo per la parità all’anno in relazione a questioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2024/1500 (in conformità dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra E3 – Per ciascun organismo per la parità, indicare il numero di denunce gestite all’anno per i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 . [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 Occupazione e impiego E3_1 Sesso [NUMERO] E3_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «denuncia» si intende qualsiasi singola segnalazione contenente un’accusa di discriminazione. Ai fini della presente domanda, per «denuncia gestita» si intende una denuncia per la quale l’organismo per la parità ha completato tutte le fasi indicate nella tabella P1A (che si concludono con la comunicazione al denunciante/ai denuncianti dell’archiviazione della denuncia o dell’esistenza di motivi per darvi seguito). Ai fini di questo indicatore, la gestione di una denuncia non include l’eventuale seguito della stessa (risoluzione alternativa delle controversie, accertamenti, parere/decisione e/o contenzioso), che sarà misurato separatamente. Essa comprende esclusivamente le fasi obbligatorie descritte all’articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1500. — Qualora vi siano più denunce relative alla stessa questione, esse devono essere conteggiate separatamente ai fini di questo indicatore. Una denuncia relativa a una discriminazione multipla o intersezionale deve essere segnalata per tutti i motivi e gli ambiti interessati. Tuttavia, al fine di evitare doppie segnalazioni, tali denunce devono essere conteggiate una sola volta nel numero totale delle denunce gestite. Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE) . 10.   (E4) Ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie da parte di ciascun organismo per la parità/competente all’anno Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito al ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie da parte di ciascun organismo per la parità/competente, suddiviso per motivo e ambito (in conformità dell’articolo 7 e tenuto conto del considerando 25 della direttiva (EU) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra (E4) Per ciascun organismo per la parità/competente, indicare il numero di casi all’anno che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 in cui è stata raggiunta una risoluzione alternativa delle controversie : [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 Occupazione e impiego E4_1 Sesso [NUMERO] E4_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Il considerando 25 della direttiva (UE) 2024/1500 fa riferimento a una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile. Esempi di tali meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la conciliazione e la mediazione. — Per «caso» si intende un fascicolo relativo a una situazione di discriminazione, in merito alla quale potrebbero essere state presentate diverse denunce. Utilizzare la casella di testo «Comments» per specificare quando un caso riguarda un numero significativo di denunce . — Un caso relativo a una discriminazione multipla o intersezionale deve essere segnalato per tutti i motivi e gli ambiti interessati. Tuttavia, al fine di evitare doppie segnalazioni, tali casi devono essere conteggiati una sola volta nel numero totale dei casi in cui è stata raggiunta una risoluzione alternativa delle controversie. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 11.   (E5) Utilizzo degli accertamenti da parte di ciascun organismo per la parità/competente all’anno Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’uso dei poteri di accertamento da parte di ciascun organismo per la parità/competente ogni anno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 (in conformità dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra (E5) Per ciascun organismo per la parità/competente, indicare il numero di casi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 per i quali sono stati condotti accertamenti ogni anno. [Nome dell’organismo per la parità/competente] Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Numero di casi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 per i quali sono stati condotti accertamenti ogni anno [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E5_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «caso» si intende un fascicolo relativo a una situazione di discriminazione, in merito alla quale potrebbero essere state presentate diverse denunce. Utilizzare la casella di testo «Comments» per specificare quando un caso riguarda un numero significativo di denunce . — Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1500, per accertamento si intende il processo attraverso il quale un organismo procede ad appurare i fatti e accede alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 12.   (E6) Decisioni adottate/pareri formulati da ciascun organismo per la parità all’anno Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle decisioni adottate/ai pareri formulati ogni anno da ciascun organismo per la parità, suddivisi per motivo e ambito, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 (in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra E6 – Per ciascun organismo per la parità, specificare il numero di decisioni adottate/pareri formulati per i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 . [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 Occupazione e impiego E6_1 Sesso [NUMERO] E6_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Una decisione/un parere che riguarda una discriminazione multipla o intersezionale deve essere segnalato per tutti i motivi e gli ambiti interessati. Tuttavia, al fine di evitare doppie segnalazioni, tali decisioni/pareri devono essere conteggiati una sola volta nel numero totale di decisioni/pareri. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 13.   (E7) Ambito di applicazione e contenuto delle decisioni adottate/dei pareri formulati da ciascun organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito al contenuto delle decisioni adottate/dei pareri formulati ogni anno da ciascun organismo per la parità (in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500 – rimedi e prevenzione) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra E7 – Per ciascun organismo per la parità, indicare il numero di decisioni adottate/pareri formulati all’anno per i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500, che comprendevano misure volte a porre rimedio alle violazioni del principio della parità di trattamento e misure volte a prevenire ulteriori violazioni . [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Numero di decisioni/pareri all’anno che comprendevano misure volte a porre rimedio alle violazioni del principio della parità di trattamento [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] Numero di decisioni/pareri all’anno che comprendevano misure volte a prevenire ulteriori violazioni del principio della parità di trattamento [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E7_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 14.   (E8) Esecuzione/seguito dato alle decisioni/ai pareri di ciascun organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’esecuzione e al seguito dato alle decisioni adottate o ai pareri formulati da ciascun organismo per la parità, nonché alla pubblicazione di sintesi di tali decisioni o pareri (in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione per ciascun anno del quinquennio tra una relazione di monitoraggio e l’altra E8 – Indicare il numero di decisioni adottate/pareri formulati per i motivi e gli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 che sono stati eseguiti/cui è stato dato seguito ogni anno, nonché il numero di (sintesi di) decisioni/pareri pubblicati . [Nome dell’organismo per la parità] Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Numero di decisioni/pareri all’anno che sono stati eseguiti/cui è stato dato seguito [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] Numero di (sintesi di) decisioni/pareri pubblicati all’anno [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E8_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Le decisioni/i pareri eseguiti/cui è stato dato seguito si riferiscono alle decisioni/ai pareri in cui le parti hanno attuato tutte o la maggior parte delle misure prescritte dall’organismo per la parità. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 15.   (E9) Procedimenti giudiziari per ciascun organismo per la parità nel periodo di riferimento Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito ai procedimenti giudiziari per ciascun organismo per la parità nel periodo di riferimento, suddivisi per motivo e ambito (in conformità dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E9A – Per ciascun organismo per la parità, specificare il numero di procedimenti giudiziari in cui ha presentato osservazioni in relazione ai motivi e agli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500. Per quanto concerne i procedimenti giudiziari relativi a una discriminazione fondata sul sesso nel settore dell’occupazione e dell’impiego, specificare il numero di casi riguardanti la parità di retribuzione (in conformità della direttiva (UE) 2023/970). [Nome dell’organismo per la parità] Occupazione e impiego E9A_1 Sesso [NUMERO] Di cui, numero di casi riguardanti la parità di retribuzione [NUMERO] E9A_8 Numero di casi in cui l’organo giurisdizionale ha seguito le osservazioni dell’organismo per la parità [NUMERO] E9B – Per ciascun organismo per la parità, specificare il numero di procedimenti giudiziari in cui ha agito per conto o a sostegno della vittima o delle vittime o in nome proprio in relazione ai motivi e agli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 . [Nome dell’organismo per la parità] Occupazione e impiego E9B_1 Sesso [NUMERO] Di cui, numero di casi riguardanti la parità di retribuzione [NUMERO] E9B_8 Numero di tali procedimenti in cui l’organo giurisdizionale si è pronunciato a favore dell’organismo per la parità [NUMERO] E9_ COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — In questa domanda, devono essere considerati solo i procedimenti giudiziari per i quali è stata emessa una decisione definitiva. — I procedimenti in cui l’organo giurisdizionale ha seguito le osservazioni dell’organismo per la parità o si è pronunciato a favore di quest’ultimo si riferiscono ai procedimenti in cui la posizione dell’organismo per la parità o il principale elemento o i principali elementi della sua posizione sono stati confermati dall’organo giurisdizionale. — Un procedimento giudiziario relativo a una discriminazione multipla o intersezionale deve essere segnalato per tutti i motivi e gli ambiti interessati. Tuttavia, al fine di evitare doppie segnalazioni, tali procedimenti giudiziari devono essere conteggiati una sola volta nel numero totale dei procedimenti giudiziari. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 16.   (E10)* Decisioni dell’organismo per la parità sottoposte a controllo giurisdizionale Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle decisioni dell’organismo per la parità sottoposte a controllo giurisdizionale (in conformità degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E10 – Per ciascun organismo per la parità che adotta decisioni vincolanti, indicare: 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E10_1 Numero totale di decisioni adottate nel periodo di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E10_2 Di cui, numero di decisioni sottoposte a controllo giurisdizionale [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E10_3 Di cui, numero di decisioni confermate dall’organo giurisdizionale successivamente al controllo giurisdizionale [NUMERO] [NUMERO] [NUMERO] E10_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «controllo giurisdizionale» si intende la procedura mediante la quale la decisione dell’organismo per la parità può essere riesaminata dall’organo giurisdizionale su richiesta (di una) delle parti. — Per «decisioni confermate dall’organo giurisdizionale» si intendono i casi in cui la posizione dell’organismo per la parità o il principale elemento o i principali elementi della sua posizione sono stati confermati dall’organo giurisdizionale. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a casi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 17.   (E11) Inchieste e ricerche indipendenti in materia di discriminazione condotte o commissionate dall’organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle inchieste e alle ricerche indipendenti in materia di discriminazione condotte o commissionate dall’organismo per la parità (in conformità dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E11 – Per ciascun organismo per la parità, specificare il numero di inchieste e ricerche indipendenti condotte o commissionate dall’organismo per la parità in relazione ai motivi e agli ambiti trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500 . [Nome dell’organismo per la parità] Occupazione e impiego E9B_1 Sesso [NUMERO] E11_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Un’inchiesta relativa a una discriminazione multipla o intersezionale deve essere segnalata per tutti i motivi e gli ambiti interessati. Tuttavia, al fine di evitare doppie segnalazioni, tali inchieste devono essere conteggiate una sola volta nel numero totale delle inchieste. — Utilizzare la casella di testo «Comments» se si desidera comunicare ulteriori dati relativi a inchieste che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1500 o spiegare le difficoltà specifiche incontrate e le approssimazioni effettuate durante la raccolta dei dati (ad esempio, quando il motivo previsto a livello nazionale ha una portata più ampia rispetto al motivo previsto a livello dell’UE). 18.   (E12) Relazioni e pianificazione strategica di ciascun organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alle relazioni e alla pianificazione strategica di ciascun organismo per la parità (in conformità dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della pertinente comunicazione E12 – Per ciascun organismo per la parità, indicare: 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E12_1 Se produce relazioni annuali Sì/No Sì/No Sì/No E12_1_TEXT Fornire un collegamento alle relazioni degli ultimi cinque anni [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] E12_2 Se adotta programmi di lavoro che definiscono le priorità e le prospettive di azione Sì/No Sì/No Sì/No E12_2_TEXT Fornire un collegamento al programma o ai programmi di lavoro [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] E12_3 Se pubblica relazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione nello Stato membro almeno ogni quattro anni Sì/No Sì/No Sì/No E12_3_TEXT Fornire un collegamento all’ultima o alle ultime relazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] [TESTO]/[COLLEGAMENTO IPERTESTUALE] E12_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — La domanda E12_3 si riferisce all’articolo 17, lettera c): «pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali, nel rispettivo Stato membro». La relazione o la serie di relazioni hanno lo scopo di fornire un quadro generale della situazione relativa alla discriminazione e alla parità di trattamento nello Stato membro in un periodo di quattro anni. Tali relazioni possono basarsi sulle varie attività dell’organismo per la parità e su dati provenienti da fonti esterne. Esse trattano tutti i motivi trattati dalla direttiva (UE) 2024/1500, sebbene possano concentrarsi su questioni specifiche, a seconda della situazione nazionale. 19.   (A1) Accessibilità dei locali, dei servizi e delle attività di ciascun organismo per la parità per le persone con disabilità Dimensione/ambito Accessibilità Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’accessibilità dei locali, dei servizi e delle attività di ciascun organismo per la parità per le persone con disabilità (in conformità dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione A1 – Per ciascun organismo per la parità, descrivere quali sono i meccanismi disponibili per garantire l’accessibilità per le persone con disabilità, al fine di assicurare pari accesso a tutti i servizi e attività dell’organismo stesso . 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità][Nome dell’organismo per la parità] A1_1 I locali dell’organismo per la parità sono accessibili (cfr. definizioni e riferimenti in appresso) Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No A1_2 Le informazioni diffuse dall’organismo per la parità, anche sul suo sito web, sono accessibili (cfr. definizioni e riferimenti di seguito) Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No A1_3 Quando un servizio o un’attività non è accessibile, sono offerti accomodamenti ragionevoli Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No Sì/Parzialmente/No A1_4 Descrizione dei meccanismi disponibili per garantire e monitorare l’accessibilità per le persone con disabilità [TESTO] [TESTO] [TESTO] A1_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Il considerando 39 della direttiva (UE) 2024/1500, che riguarda la garanzia che tutti i servizi e le attività degli organismi per la parità siano accessibili per le persone con disabilità, fa riferimento ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Gli allegati da I a III della direttiva (UE) 2019/882 sono particolarmente rilevanti. Essi stabiliscono, ad esempio, che le informazioni devono: i) essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale; ii) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi; e iii) essere diffuse in formati che consentano riproduzioni alternative del contenuto e la sua interoperabilità con una serie di tecnologie assistive in modo che esso sia percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido. Qualsiasi contenuto non testuale deve essere integrato con una presentazione alternativa di tale contenuto (cfr. allegato I, sezione III, della direttiva (UE) 2019/882). Oltre alla comunicazione vocale devono essere forniti anche testo e video in tempo reale (cfr. allegato I, sezione IV, della direttiva (UE) 2019/882). Per quanto riguarda l’accessibilità fisica, occorre adottare misure strutturali per rimuovere preventivamente le barriere, ad esempio installando una rampa o fornendo altri mezzi adeguati per consentire alle persone su sedia a rotelle di accedere agli uffici dell’organismo per la parità (cfr. allegato III della direttiva (UE) 2019/882). — Le norme UE pertinenti includono la norma EN 17210 sull’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente edificato e la norma EN 301549 sui requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi TIC. ( 3 ) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ( GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj ). 20.   (A2) Accesso ai servizi e alle attività di ciascun organismo per la parità su base paritaria per tutti Dimensione/ambito Accessibilità, efficacia Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’accessibilità dei servizi di ciascun organismo per la parità e all’accesso alle infrastrutture e alle attività su base paritaria per tutti (in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione A2 – Per ciascun organismo per la parità, descrivere in che modo è garantito a tutti l’accesso ai servizi e alle pubblicazioni dell’organismo su base paritaria . 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] A2_1 Le denunce possono essere presentate oralmente per telefono Sì/No Sì/No Sì/No A2_2 Le denunce possono essere presentate oralmente nei locali dell’organismo per la parità Sì/No Sì/No Sì/No A2_3 Le denunce possono essere presentate per iscritto (in formato cartaceo) Sì/No Sì/No Sì/No A2_4 Le denunce possono essere presentate per iscritto (online) Sì/No Sì/No Sì/No A2_5 Le denunce sono gestite senza alcun costo per il denunciante Sì/No Sì/No Sì/No A2_6 I servizi dell’organismo per la parità sono disponibili su tutto il territorio dello Stato membro, comprese le zone rurali e remote, grazie all’accesso online Sì/No Sì/No Sì/No A2_7 I servizi dell’organismo per la parità sono disponibili su tutto il territorio dello Stato membro, comprese le zone rurali e remote, grazie ad altri mezzi di accesso (specificare nella casella di testo) Sì/No Sì/No Sì/No A2_8* Lingue disponibili per la presentazione delle denunce [TESTO] [TESTO] [TESTO] A2_9* Descrizione dei meccanismi per garantire la parità di accesso ai servizi e alle pubblicazioni dell’organismo per la parità [TESTO] [TESTO] [TESTO] A2_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — L’accesso su base paritaria comprende sia la parità di accesso ai sensi dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2024/1500 sia l’accessibilità ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1500. 3.   RISCONTRO DEGLI ORGANISMI PER LA PARITÀ SUL LORO FUNZIONAMENTO IN CONFORMITÀ DELLE NORME 21.   (IF2) Funzionamento indipendente di ciascun organismo per la parità – contributo dell’organismo per la parità Dimensione/ambito Funzionamento indipendente Obiettivo/motivazione Monitorare il funzionamento indipendente di ciascun organismo per la parità (in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione IF2 – Selezionando le opzioni pertinenti nella tabella e/o compilando la casella di testo, indicare, per il proprio organismo per la parità, se la sua indipendenza è garantita, anche nel caso in cui esso faccia parte di un organismo plurimandato (in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500) . [Nome dell’organismo per la parità] IF2_1 L’organismo per la parità è indipendente e libero da influenze esterne Sì/Parzialmente/No IF2_2 L’organismo per la parità può dare seguito o rifiutare in modo indipendente le istruzioni o i suggerimenti di qualsiasi ente pubblico o privato (al di là dei propri obblighi giuridici) Sì/Parzialmente/No IF2_3 L’organismo per la parità può gestire in modo indipendente le proprie risorse finanziarie Sì/Parzialmente/No IF2_4 L’organismo per la parità può gestire in modo indipendente il proprio personale Sì/Parzialmente/No IF2_5 L’organismo per la parità può stabilire in modo indipendente le proprie priorità/aree di intervento Sì/Parzialmente/No IF2_6 L’organismo per la parità può rilasciare dichiarazioni e adottare raccomandazioni in modo indipendente Sì/Parzialmente/No IF2_7 L’organismo per la parità può decidere in modo indipendente come gestire le singole denunce Sì/Parzialmente/No IF2_8 Le procedure esistenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale che detiene un incarico decisionale o direttivo e, se del caso, dei membri del consiglio di amministrazione ne garantiscono la competenza e l’indipendenza Sì/Parzialmente/No IF2_9 La struttura interna dell’organismo per la parità garantisce l’esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle sue competenze Sì/Parzialmente/No/Non applicabile IF2_10 La struttura interna dell’organismo plurimandato garantisce l’effettivo esercizio del mandato sulla parità Sì/Parzialmente/No/Non applicabile IF2_11 Descrivere l’indipendenza dell’organismo per la parità in conformità dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1500, comprese eventuali difficoltà incontrate. Se pertinente, fornire ulteriori dettagli nelle risposte alle domande da IF2_1 a IF2_10 [TESTO] IF2_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] 22.   (R4) Adeguatezza delle risorse in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1500 affinché ciascun organismo per la parità possa svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace – contributo dell’organismo per la parità Dimensione/ambito Risorse Obiettivo/motivazione Valutare l’adeguatezza delle risorse di ciascun organismo per la parità affinché esso possa svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace (in conformità dell’articolo 4 e tenuto conto dei considerando 20 e 21 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione R4 – Selezionando le opzioni pertinenti nella tabella e/o compilando la casella di testo, valutare, per il proprio organismo per la parità, se il livello delle risorse a sua disposizione è adeguato affinché esso possa svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, anche nel caso in cui faccia parte di un organismo plurimandato . [Nome dell’organismo per la parità] R4_1 Risorse finanziarie Buono/sufficiente/limitato/molto limitato R4_2 Risorse umane Buono/sufficiente/limitato/molto limitato R4_3 Risorse tecniche Buono/sufficiente/limitato/molto limitato R4_4* Sistemi automatizzati Buono/sufficiente/limitato/molto limitato R4_5* Prevenzione e promozione (articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_6* Prima assistenza alle vittime/gestione delle denunce (articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_7* Risoluzione alternativa delle controversie (articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_8* Accertamenti (articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_9* Pareri (articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_10* Decisioni (articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_11* Contenzioso (articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_12* Parità di accesso (articolo 12 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_13* Accessibilità (articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_14* Cooperazione (articolo 14 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_15* Consultazione e raccomandazioni (articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_16* Raccolta di dati e inchieste (articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_17* Relazioni (articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1500) Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_18* Valutazione dei sistemi automatizzati Buono/sufficiente/limitato/molto limitato/non applicabile R4_19* Valutazione dell’adeguatezza delle risorse per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze in maniera efficace [TESTO] R4_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Per «risorse finanziarie» si intendono i fondi ricevuti dal bilancio, solitamente suddivisi in voci di bilancio; le risorse tecniche comprendono le attrezzature, i locali e i servizi; le risorse umane devono essere intese come il personale assegnato all’organismo per la parità. Per «sistema automatizzato» si intende un sistema informatico in grado di eseguire azioni senza la necessità di revisione o intervento da parte di un essere umano. Alla luce del considerando 21 della direttiva (UE) 2024/1500, i sistemi automatizzati possono essere sistemi di intelligenza artificiale, a loro volta definiti nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) (regolamento sull’intelligenza artificiale) come un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. — Se l’organismo per la parità fa parte di un altro organismo plurimandato, valutare l’adeguatezza delle risorse dedicate al mandato sulla parità . ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj). 23.   (E13) Accesso efficace alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione – contributo dell’organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito all’effettivo accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione, anche nei casi in cui un altro organismo competente sia autorizzato a condurre accertamenti (in conformità dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1500) Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E13A – Indicare se il quadro istituito nel proprio Stato membro per consentire all’organismo per la parità di appurare i fatti in maniera efficace consente di accedere alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. Descrivere eventuali difficoltà incontrate . 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nomedell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E13A_1 L’organismo per la parità ha effettivo accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai E13A_2 Completare la risposta [TESTO] [TESTO] [TESTO] E13B – Qualora un altro organismo competente abbia il potere di condurre accertamenti, indicare se la cooperazione con tale organismo competente è efficace *: 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E13B_1 L’organismo competente avvia un accertamento su richiesta dell’organismo per la parità La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai E13B_2 L’organismo competente comunica i risultati dell’accertamento all’organismo per la parità su richiesta La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai E13B_3 L’organismo competente condivide le informazioni utili su richiesta per consentire all’organismo per la parità di gestire o archiviare la denuncia La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/meno della metà delle volte/quasi mai E13B_4 Descrizione della cooperazione con l’organismo competente, comprese eventuali difficoltà incontrate [TESTO] [TESTO] [TESTO] E13_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] 24.   (E14) Consultazione di ciascun organismo per la parità e seguito dato alle sue raccomandazioni da parte del governo e delle autorità pubbliche competenti – contributo dell’organismo per la parità Dimensione/ambito Efficacia, poteri Obiettivo/motivazione Riferire in merito alla consultazione di ciascun organismo per la parità da parte del governo e delle autorità pubbliche competenti in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, nonché in merito al seguito dato a tale consultazione e alle raccomandazioni formulate in conformità dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1500 o nell’ambito della relazione sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione pubblicata in conformità dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1500 Anno delle informazioni Situazione nel quinquennio oggetto della comunicazione E14 – Per ciascun organismo per la parità, indicare se esso è sufficientemente consultato e in che misura il suo parere è seguito quando espresso nell’ambito di un processo di consultazione o sotto forma di raccomandazioni formulate in conformità dell’articolo 15 e dell’articolo 17, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1500 . 1 2 3 [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] [Nome dell’organismo per la parità] E14_1 Il governo e le autorità pubbliche competenti hanno consultato l’organismo per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi pertinenti nel periodo di riferimento? La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai E14_2 In che misura il governo e le autorità pubbliche competenti seguono il parere dell’organismo per la parità dopo una consultazione o dopo che l’organismo per la parità ha formulato raccomandazioni? La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai La maggior parte delle volte/spesso/talvolta/quasi mai E14_3 Se del caso, completare la risposta (numero di consultazioni e/o raccomandazioni, processo, seguito dato) [TESTO] [TESTO] [TESTO] E14_COMMENTS* Fornire eventuali metadati pertinenti, descrivere eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda o fornire ulteriori spiegazioni o informazioni, in particolare per quanto riguarda la situazione specifica nello Stato membro. [TESTO] Chiarimenti — Seguire il parere dell’organismo per la parità dopo una consultazione o dopo la formulazione di raccomandazioni significa che la posizione dell’organismo per la parità o gli elementi principali della sua posizione sono stati adottati/attuati dal governo e dalle autorità pubbliche competenti. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1197/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1197/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento 2026/1197 è lo strumento di monitoraggio per gli organismi per la parità secondo la direttiva 2024/1500, affrontando tematiche di parità di genere, discriminazione nell'occupazione e impiego, indipendenza funzionale e adeguatezza delle risorse. Consulenti in diritto del lavoro, responsabili di organismi per la parità e funzionari pubblici lo consultano per comprendere obblighi di reporting, indicatori di efficacia, poteri di accertamento, risoluzione alternativa delle controversie e consultazione nella legislazione antidiscriminatoria.

Normative correlate

Regolamento UE 1353/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1353 della Commissione, del 15 giugno 2026,…
Regolamento UE 1288/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026,…
Regolamento UE 1305/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione, dell’11 giugno 2026…
Regolamento UE 1203/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026,…
Regolamento UE 1200/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, …
Regolamento UE 1196/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione, del 5 giugno 2026, …
Regolamento UE 1274/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1274 della Commissione, del 4 giugno 2026, …
Regolamento UE 1275/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1275 della Commissione, del 4 giugno 2026, …

Altre normative del 2026

Decisione (PESC) 2026/1346 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1346 Decisione (PESC) 2026/1345 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1345 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1353 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modif… Regolamento UE 1353 Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea s… Legge 100 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1355 della Commissione, del 12 giugno 2026, che modific… Decisione UE 1355 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo … Regolamento UE 1288 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativa al… Decisione UE 1279 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione, dell’11 giugno 2026, che modi… Regolamento UE 1305

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1248 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1248/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1276 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1276/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1253 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1253/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1251 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1251/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1272 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1272/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1249 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante is… 1249/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →