Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Regulation (EU) 2021/1203 of 19 July 2021 amending Regulation (EU) 2020/1706 as regards inclusion of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products (Text with EEA relevance)
Testo normativo
22.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 261/1
REGOLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2020/1706
(
1
)
del Consiglio dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione per tale periodo.
(2)
Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca dell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere i dazi doganali per il calamaro della Patagonia, le aringhe in salamoia, le aringhe congelate, i filetti e lati di aringa congelati, i filetti di scorfani e varie specie di pesce congelato, nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
(3)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito
(
2
)
si applica in via provvisoria dal 1
o
gennaio 2021. Tale accordo prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca originari. Tuttavia i paesi e territori d’oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all’Unione e non beneficiano più di riduzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l’Unione.
(4)
Inoltre i protocolli aggiuntivi con l’Islanda
(
3
)
e la Norvegia
(
4
)
che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si sono conclusi prima della scadenza dei protocolli aggiuntivi, potrebbe verificarsi una penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione.
(5)
È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706.
(6)
Al fine di porre rimedio alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei PTOM e alle conseguenze della scadenza dei protocolli aggiuntivi con la Norvegia e l’Islanda. Il presente regolamento entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1
o
gennaio 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2020/1706 è così modificato:
(1)
all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;»;
(2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(
1
)
Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, che apre e prevede la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (
GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3
).
(
2
)
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
).
(
3
)
Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 18
).
(
4
)
Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 22
).
ALLEGATO
Nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 sono aggiunte le voci seguenti:
N. d’ordine
Codice NC
Codice TARIC
Descrizione
Quantitativo annuale del contingente (t)
(
1
)
Dazio contingentale
Periodo contingentale
«09.2508
ex 0307 43 35
10
Calamari della specie
Loligo gahi
, congelati, destinati alla trasformazione
75 000
0 %
1.1.2021– 31.12.2023
09.2509
ex 1604 12 91
13
93
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione
15 000 (peso netto sgocciolato)
0 %
1.5.2021-30.4.2022
ex 1604 12 99
16
17
7 500 (peso netto sgocciolato)
0 %
1.5.2022 - 31.10.2022
09.2510
ex 0303 51 00
10
20
Aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelate, destinate alla trasformazione
(
*1
)
10 000
0 %
1.5.2021 - 30.4.2022
5 000
1.5.2022 - 31.10.2022
09.2512
Pesci congelati, destinati alla trasformazione:
3 300
0 %
1.5.2021 - 30.4.2022
0303 55 30
10
sugarelli inca o del Pacifico (
Trachurus
murphyi
)
1 650
0 %
1.5.2022 - 31.10.2022
ex 0303 55 90
95
altri pesci delle specie
Trachurus
spp., esclusi
Trachurus trachurus
,
Trachurus murphyi
e i suri (
Caranx trachurus
)
0303 56 00
10
Cobia (
Rachycentron
canadum
)
0303 69 90
10
altri pesci
0303 89 90
11
21
30
91
0303 82 00
10
razze (
Rajidae
)
0303 89 55
10
orate (
Sparus
aurata
)
09.2513
0304 86 00
20
Filetti di aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelati, destinati alla trasformazione
25 000
0 %
1.5.2021 - 30.4.2022
ex 0304 99 23
10
20
Lati di aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelati, destinati alla trasformazione
(
*1
)
12 500
0 %
1.5.2022 - 31.10.2022
09.2514
0304 49 50
10
Filetti di scorfani (
Sebastes
spp.), freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione
1 300
0 %
1.5.2021 - 30.4.2022
650
0 %
1.5.2022 - 31.10.2022»
(
1
)
Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(
*1
)
Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.
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