Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1210/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17

Pubblicato: 19/08/2020 In vigore dal: 19/08/2020 Documento ufficiale

Qual è il margine di dumping ricalcolato per Jinan Meide e come è stato determinato secondo la sentenza del Tribunale?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/1210 reistituisce un dazio antidumping definitivo del 36,0% sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati provenienti dalla Cina, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd. Il margine di dumping è stato ricalcolato a seguito di una sentenza del Tribunale (caso T-650/17) che aveva annullato il precedente regolamento per violazione dei diritti di difesa. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il valore normale dei prodotti non corrispondenti, basato su prezzi all'esportazione che potevano essere influenzati dal dumping stesso. La Commissione ha quindi adottato un nuovo approccio, utilizzando come valore normale il prezzo effettivo di vendita dell'industria dell'Unione per i medesimi tipi di prodotto, anziché basarsi su dati del paese di riferimento (India) che riflettevano distorsioni di mercato. Per una piccola quota di prodotti di nicchia (4,5%), dove non era possibile il confronto diretto, è stata utilizzata la media ponderata del valore normale indiano, con impatto minimo sul margine complessivo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1210 of 19 August 2020 re-imposing a definitive anti-dumping duty on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron, originating in the People’s Republic of China, manufactured by Jinan Meide Castings Co., Ltd following the judgment of the General Court in case T-650/17

Testo normativo

21.8.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 274/20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1210 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ( 2 ) , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale»). (2) Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd (nel seguito «Jinan Meide» o «il richiedente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 nella parte in cui si applica al richiedente. (3) Nella sua sentenza ( 3 ) del 30 giugno 2016 («la prima sentenza») il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa di Jinan Meide erano stati violati in quanto era stata respinta la domanda di quest’ultima intesa ad ottenere la divulgazione delle informazioni relative ai calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide. (4) In seguito a questa prima sentenza, la Commissione ha pubblicato un avviso ( 4 ) riguardante la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese (RPC). La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jinan Meide. (5) Il 26 giugno 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 ( 5 ) che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd («il regolamento impugnato»). 1.1. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (6) Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide») ha impugnato il regolamento adendo il Tribunale. Il 20 settembre 2019 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-650/17 ( 6 ) relativa al regolamento impugnato («la seconda sentenza»). (7) Il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha rispettato le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 7 ) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»), determinando il valore di mercato delle differenze fisiche tra i tipi di prodotto simile sulla base del prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto non corrispondenti, ossia del prezzo pagato nell’Unione europea per tale prodotto dal primo acquirente indipendente. (8) Secondo il Tribunale, il fatto che il prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza costituiva il prezzo pagato dal primo acquirente indipendente nell’Unione non poteva essere considerato come una stima ragionevole del valore sul mercato. Infatti, alla luce dell’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tale nozione non implica soltanto che il prezzo in questione venga pagato da un acquirente indipendente nell’ambito di un’operazione regolare; deve inoltre essere possibile assicurarsi che tale prezzo sia il normale risultato delle forze che si esercitano sul mercato. Secondo il Tribunale, ciò non può tuttavia verificarsi nel caso in cui su detto prezzo possa influire un dumping. (9) Secondo il parere del Tribunale, la Commissione aveva utilizzato un metodo irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento (India) e quelli esportati dalla RPC. In assenza di dati relativi alla produzione interna del paese di riferimento, la Commissione ha utilizzato la differenza nei prezzi osservati per le vendite all’esportazione dei vari tipi di prodotto provenienti dalla RPC. Il Tribunale ha ritenuto che i prezzi sui quali può influire un dumping e originari di un paese non retto da un’economia di mercato non potevano costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi possono non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato. (10) Anche se il Tribunale non ha specificato quale metodo avrebbe dovuto essere utilizzato per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra tipi di prodotto simili, ha indicato che a determinate condizioni il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione europea per il prodotto simile, all’occorrenza debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto, può servire da base equa per la determinazione del valore normale ( 8 ) . (11) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato. 1.2. Esecuzione della seconda sentenza del Tribunale (12) Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata ( 9 ) . (13) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità ( 10 ) . Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Ad esempio, nel caso in cui un regolamento che istituisce misure antidumping definitive venga annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 11 ) , salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività ( 12 ) . (14) Nel caso di specie il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato in ragione del fatto che la Commissione ha adottato un metodo irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento e quelli esportati dalla RPC. Secondo il Tribunale non era possibile escludere che l’errore avesse avuto un impatto significativo sul tasso di dumping della società Jinan Meide. (15) Le risultanze del regolamento in questione, che sono state impugnate ma respinte dal Tribunale e quindi non hanno comportato l’annullamento del regolamento impugnato, rimangono pienamente valide e sono state integrate e confermate nel presente regolamento ( 13 ) . (16) A seguito della seconda sentenza del Tribunale, la Commissione ha deciso, con la pubblicazione di un avviso ( 14 ) («l’avviso di riapertura»), di riaprire l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide Castings Co. Ltd, che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura è stata limitata all’esecuzione della seconda sentenza del Tribunale. (17) Successivamente, il 29 novembre 2019 la Commissione ha deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della PRC, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd ( 15 ) e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi, prima di decidere in merito a qualsiasi richiesta di rimborso e sgravio dei dazi antidumping nella misura in cui le importazioni riguardino Jinan Meide («il regolamento relativo alla registrazione»). (18) La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni. 1.3. Osservazioni delle parti interessate (19) Alla Commissione sono pervenute osservazioni dai denuncianti dell’inchiesta iniziale, da quattro importatori indipendenti e da Jinan Meide. (20) Uno dei due denuncianti dell’inchiesta iniziale ha espresso il proprio sostegno alla riapertura e alla registrazione delle importazioni di Jinan Meide. (21) Si sono manifestati quattro importatori indipendenti. Tutti gli importatori hanno espresso la propria delusione in merito alla riapertura dell’inchiesta iniziale da parte della Commissione a seguito di una seconda sentenza che ha annullato i dazi antidumping. Hanno altresì presentato osservazioni in merito all’asserita illegittimità della registrazione delle importazioni e all’eventuale intenzione della Commissione di reistituire dazi con effetto retroattivo. Hanno inoltre espresso la loro delusione in merito alla richiesta rivolta alle autorità doganali di sospendere il rimborso dei dazi precedentemente riscossi. A loro avviso non dovrebbe essere istituito alcun dazio antidumping sui prodotti importati da Jinan Meide. Uno dei quattro importatori ha chiesto un’audizione congiunta con Jinan Meide, in occasione della quale entrambe le parti hanno presentato congiuntamente le loro osservazioni. (22) Basandosi su una serie di argomenti, un importatore ha espresso il proprio disaccordo in merito alla decisione della Commissione di ordinare la registrazione delle importazioni. Innanzitutto tale importatore ha sostenuto che non vi erano motivi sufficienti per giustificare la registrazione e vi era una mancanza di proporzionalità. L’importatore ha sostenuto in particolare che i motivi addotti dalla Commissione per registrare le importazioni non corrispondevano alle circostanze del caso di specie: nel considerando 17 del regolamento relativo alla registrazione, la Commissione ha affermato che la registrazione delle importazioni poteva essere applicata, ad esempio: per «garantire il pagamento in caso di applicazione di dazi o in casi antielusione», mentre nel procedimento in esame la registrazione mirava ad agevolare la riscossione dei dazi antidumping dopo la riapertura dell’inchiesta. (23) A tale proposito la Commissione ricorda che il regolamento relativo alla registrazione fa riferimento al considerando 17 all’elenco dei motivi della registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il quale non è esaustivo, dato che consente alla Commissione di decidere se la registrazione delle importazioni sia giustificata o meno in un determinato caso. Il considerando 18 del regolamento relativo alla registrazione spiega inoltre chiaramente il motivo della registrazione delle importazioni, che è quello di garantire l’efficacia delle misure: «[assicurare] che le importazioni siano soggette al pagamento di importi corretti di dazi antidumping, senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping fino alla reintroduzione degli eventuali dazi rettificati». Il considerando 18 del regolamento di registrazione spiega inoltre che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non sono applicabili al caso di specie, in quanto l’obiettivo della registrazione non è la riscossione retroattiva di dazi, quanto piuttosto quello di garantire l’efficacia delle misure. (24) In secondo luogo, secondo l’importatore, il semplice motivo di facilitare la riscossione dei dazi sarebbe sproporzionato in quanto sarebbe troppo oneroso per gli importatori. (25) La Commissione ricorda che il regolamento relativo alla registrazione prevede specificamente che l’aliquota del dazio dovuta a seguito della riapertura non può superare l’importo inizialmente imposto dal regolamento parzialmente annullato in relazione al periodo tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati della riapertura. Il regolamento relativo alla registrazione è inoltre limitato nel tempo, al fine di garantire che gli importatori non siano soggetti a registrazione per periodi di tempo irragionevoli, proprio al fine di evitare oneri inutili. Inoltre, tecnicamente, la registrazione non impone oneri agli importatori, bensì soltanto alle autorità nazionali che devono istituire il sistema di registrazione e pertanto tali oneri non possono essere sproporzionati per gli importatori. (26) In terzo luogo, l’importatore ha asserito altresì che le interruzioni nel caso di specie sarebbero state ingiustificate, in quanto esse sarebbero state una conseguenza delle irregolarità presenti nel regolamento di esecuzione e accertate dal Tribunale. (27) La Commissione ricorda che la riapertura del procedimento al fine di correggere gli errori constatati dal Tribunale è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, come ulteriormente spiegato nei considerando da 13 a 17. (28) In quarto luogo, per quanto concerne l’obbligo di rispettare la sentenza a norma dell’articolo 266 TFUE, l’importatore ha espresso dubbi circa la possibilità di imporre retroattivamente dazi sui prodotti che non erano coperti da alcun atto giuridico pertinente al momento dell’immissione in libera pratica. L’importatore ha inoltre sostenuto che l’imposizione di dazi continui sarebbe contraria al principio della retroattività di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (29) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza costante, quando gli organi giurisdizionali dell’UE dichiarano invalido un regolamento che istituisce dazi, tali dazi devono essere considerati non legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale precedentemente applicabile istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 16 ) , e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine ( 17 ) . Tuttavia la Corte di giustizia ha altresì dichiarato che la portata precisa di una sentenza d’invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario ( 18 ) . (30) Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha commesso un errore utilizzando un metodo che non aveva determinato una stima ragionevole del valore commerciale delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche tra tipi di prodotto senza corrispondenza e tipi di prodotto direttamente comparabili ( 19 ) . L’applicazione di tale metodo non ha determinato un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Peraltro, tale metodo non ha dimostrato che l’adeguamento al valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza al quale essa ha così proceduto preservasse la determinazione ragionevole di tale valore normale, vale a dire una determinazione basata su valori e parametri che possono essere considerati il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato. L’applicazione del metodo errato non è pertanto stata riscontrata a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), né dell’articolo 2, paragrafo 10, ab initio e lettera a), del regolamento di base. (31) Inoltre la Corte di giustizia ha affermato in maniera coerente che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base non impedisce ad eventuali atti di reistituire dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi. Di conseguenza, come spiegato ai considerando da 14 a 17 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa del procedimento amministrativo e l’eventuale nuova istituzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività. (32) In quinto luogo, l’importatore ha affermato che le azioni della Commissione nel caso di specie hanno minato la certezza del diritto per gli importatori, in quanto questi ultimi non hanno potuto prevedere se le loro importazioni sarebbero state o no soggette a dazi antidumping. (33) La Commissione ha rispettato il principio della certezza del diritto in relazione agli importatori mediante la pubblicazione di un regolamento dettagliato relativo alla registrazione. Riaprendo l’inchiesta la Commissione ha rispettato la finalità di correggere gli errori constatati nelle sentenze del Tribunale. (34) In sesto luogo, l’importatore ha presentato altresì osservazioni in merito alla richiesta formulata dalla Commissione alle autorità doganali di sospendere le restituzioni di dazi pregressi, adducendo le argomentazioni che seguono. Innanzitutto l’obbligo di rispettare la sentenza richiederebbe presumibilmente che i dazi siano integralmente rimborsati e che le domande a tale riguardo non debbano essere sospese. (35) Come spiegato nell’avviso di riapertura nonché nel regolamento relativo alla registrazione, poiché l’importo dell’obbligo risultante dalla riapertura è incerto, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito della riapertura prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale nei riguardi di Jinan Meide. Secondo la giurisprudenza consolidata, la portata e i motivi della sentenza d’invalidità da parte della Corte in una sentenza dovrebbero essere determinati in ciascun caso specifico e possono essere tali da non rendere necessario il rimborso integrale e immediato dei dazi pertinenti ( 20 ) . (36) Inoltre per quanto riguarda l’assenza di retroattività per le importazioni non registrate, l’importatore ha affermato che qualora la Commissione decidesse di applicare al caso di specie la norma sulla retroattività ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base, tale norma non potrebbe applicarsi alle importazioni effettuate prima del 30 novembre 2019. Secondo l’importatore tali dazi non sono mai stati legalmente dovuti e in quanto tali dovrebbero essere rimborsati integralmente. (37) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (cfr. considerando 13 e 25). (38) Inoltre per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, l’importatore ha sostenuto che la richiesta avanzata dalla Commissione alle autorità doganali nazionali di sospendere qualsiasi domanda di restituzione nel caso di specie pregiudica il principio della certezza del diritto. (39) La certezza del diritto è garantita agli importatori dal regolamento relativo alla registrazione che fissa il valore massimo per l’importo dei dazi all’importo inizialmente imposto dal regolamento parzialmente annullato in relazione al periodo che intercorre tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati della riapertura. Inoltre il regolamento relativo alla registrazione spiega che, qualora la Commissione stabilisse, dopo la riapertura dell’inchiesta, che la reistituzione di dazi non era giustificata e che le misure dovevano essere revocate, il rimborso e/o sgravio dei dazi avrà luogo a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento parzialmente annullato. Infine al fine di evitare ulteriori oneri e incertezze per i soggetti coinvolti, la registrazione è limitata a un periodo di nove mesi, trascorso il quale i dazi saranno rimborsati integralmente o in funzione dei risultati dell’inchiesta riaperta. (40) Da ultimo l’importatore sostiene che le sentenze nelle cause C-256/16 e C-612/16 non giustificherebbero l’istituzione di una registrazione o la richiesta rivolta alle autorità nazionali in merito alle domande di restituzione, dato che tali sentenze sono state emesse nel contesto del codice doganale precedentemente applicabile, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché del regolamento di base (CE) n. 1225/2009 precedentemente applicabile, che nel frattempo sono stati sostituiti. In particolare, l’importatore sottolinea che nella causa C-256/16 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha considerato proporzionate le misure sotto forma di richiesta presentata dalla Commissione alle autorità doganali nazionali di sospendere le domande di restituzione, in particolare in ragione del fatto che « un eventuale ritardo può essere compensato dal pagamento di interessi ». L’importatore sostiene che la disposizione pertinente del regolamento (CEE) n. 2913/92 è ora sostituita dall’articolo 116, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione ( 21 ) che indica esplicitamente che il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi. Di conseguenza l’importatore afferma che la Commissione non può utilizzare le considerazioni pertinenti delle sentenze nelle cause C-256/16 e C-612/16 per giustificare l’imposizione della registrazione o le istruzioni impartite alle autorità nazionali in merito alle domande di restituzione. (41) La Commissione ricorda che, sebbene l’articolo 116, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione indichi che il rimborso dei dazi non dà luogo al pagamento di interessi, l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) prevede interessi compensativi in caso di rimborsi a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel caso di specie, dato che qualsiasi rimborso sarebbe soggetto a una decisione a seguito della sentenza della Corte di giustizia, il tasso d’interesse [applicabile] è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. L’argomentazione relativa alla mancanza di applicazione di un tasso di interesse in caso di rimborsi è pertanto respinta. (42) Jinan Meide sostiene che la Commissione non poteva chiedere alle autorità doganali nazionali di non rimborsare e/o sgravare i dazi riscossi ai sensi del regolamento impugnato in quanto, presumibilmente, la situazione nel caso di specie è diversa da quella della sentenza Deichmann ( 23 ) . Secondo Jinan Meide, il regolamento impugnato è stato annullato nella sua interezza, il che significa che è stato rimosso dall’ordinamento giuridico dell’Unione con effetto retroattivo, mentre nella sentenza Deichmann le misure sono state dichiarate non valide nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre nella sentenza Deichmann la Corte di giustizia ha constatato che non vi era «alcun elemento atto ad inficiare la validità de[l] regolament[o] definitivo», mentre nel caso di specie non si è giunti a tale risultanza. (43) Come spiegato al considerando 13, la Commissione, conformemente alla giurisprudenza consolidata ( 24 ) , può riprendere il procedimento dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità. Nel caso di specie, la Commissione ha riaperto l’indagine al fine di rettificare gli errori constatati dal Tribunale. La sentenza Deichmann ha ribadito al punto 78 l’interpretazione generale dell’articolo 10, paragrafo 1: «[p]er contro, il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96 non esclude tale ripresa del procedimento nel caso in cui i dazi antidumping di cui trattasi siano scaduti da tale data, purché detti dazi siano ripristinati durante il loro periodo di applicazione iniziale, […]». Tale interpretazione del Tribunale ha natura generale e si applica pertanto anche al caso di specie. (44) Inoltre secondo Jinan Meide, la Commissione non può reistituire dazi in maniera retroattiva e quindi è infondata la richiesta della Commissione alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del nuovo regolamento di esecuzione che istituisce nuovamente i dazi prima di decidere in merito alle domande di restituzione di dazi precedentemente riscossi, in quanto il regolamento impugnato non è stato soggetto a un annullamento parziale, bensì a un annullamento totale e pertanto esso non sarebbe mai esistito nell’ordinamento giuridico. Jinan Meide sostiene che le circostanze del caso Deichmann erano diverse e la Commissione non può basare le proprie decisioni in merito al caso di specie sulle conclusioni della sentenza Deichmann. Afferma inoltre che la Commissione comprometterebbe la tutela giurisdizionale accordata alle parti interessate dai procedimenti amministrativi dell’Unione, compromettendo l’autorità della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’effetto pratico dell’approccio della Commissione determinerebbe presumibilmente una circostanza nella quale una parte lesa da misure di difesa commerciale non potrebbe promuovere un’azione contro misure illegali. (45) Jinan Meide sostiene che la registrazione imposta dalla Commissione non rientra nell’ambito di applicazione della riapertura, in quanto la sentenza non contiene alcuna risultanza che possa costituire una base per la registrazione. (46) I motivi della registrazione nel caso di specie sono illustrati al considerando 23. Non è necessario che la Corte precisi in maniera dettagliata tutte le fasi della procedura antidumping, in quanto la Commissione dispone della discrezionalità per decidere in merito alla procedura a seguito di una riapertura dovuta a una sentenza della Corte, in linea con la giurisprudenza pertinente e le norme del regolamento di base, comprese le norme in materia di registrazione. (47) Inoltre, secondo Jinan Meide, nel caso di specie non vi sarebbe una base giuridica per la registrazione delle importazioni, poiché non sarebbero applicabili né l’articolo 10, paragrafi 2, 4 e 5, né l’articolo 11, paragrafo 4, né l’articolo 12, paragrafo 5, né l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. Jinan Meide sostiene inoltre che non si applicherebbe alcuna deroga al principio generale di non retroattività, in quanto nessuna delle eccezioni al principio generale di non retroattività si può considerare applicabile al caso di specie. (48) Come spiegato dettagliatamente nel considerando 23, la base per la registrazione è l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il considerando 23 spiega inoltre che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base non sono applicabili al caso di specie, in quanto l’obiettivo della registrazione non è la riscossione retroattiva di dazi, quanto piuttosto quello di garantire l’efficacia delle misure. (49) Inoltre secondo Jinan Meide, nessun dato del periodo dell’inchiesta, ossia del periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2011, può ancora essere considerato riservato in ragione del tempo trascorso. Jinan Meide sostiene che il Tribunale ha ritenuto, e la Corte di giustizia ha confermato, che un periodo di cinque anni è di per sé sufficiente affinché le informazioni perdano la loro qualifica come segreti d’impresa o altre informazioni riservate. (50) L’articolo 19 del regolamento di base non stabilisce alcun termine per la tutela delle informazioni riservate. Ciò è in linea con l’articolo 6.5 dell’accordo antidumping dell’OMC, che non prevede alcun termine e stabilisce specificamente che le informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato «non possono essere divulgate senza previa autorizzazione della parte che le ha fornite», senza alcun termine di prescrizione. Tale argomentazione viene quindi respinta. 1.4. Ricalcolo del margine di dumping per quanto concerne Jinan Meide (51) Si ricorda che, come indicato al considerando 15, le parti del regolamento impugnate ma respinte dal Tribunale rimangono pienamente valide. (52) Come stabilito durante l’inchiesta iniziale, i tipi di prodotto non corrispondenti rappresentano il 28 % delle esportazioni di Jinan Meide nel periodo dell’inchiesta. Il 55 % del volume totale delle esportazioni del richiedente è stato considerato tipi di prodotto direttamente comparabili e quindi si è proceduto alla determinazione del margine di dumping calcolando il valore normale in base alle vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento effettuate nel corso di normali operazioni commerciali o in base al valore costruito. Il restante 17 % di tale volume totale è stato considerato rientrare nella categoria dei tipi di prodotto «quasi corrispondenti», per i quali il margine di dumping è stato determinato adeguando il valore normale ( 25 ) . Il richiedente ha contestato soltanto il metodo relativo ai prodotti non corrispondenti, che costituiscono il 28 % del volume delle esportazioni di Jinan Meide. (53) Secondo il Tribunale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base prevede che sia effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato e che l’importo dell’adeguamento corrisponda alla stima ragionevole del valore di mercato della differenza ( 26 ) . Tale disposizione non precisa tuttavia in che modo si debba procedere per giungere a una siffatta stima ragionevole. Il Tribunale ha osservato inoltre che per ristabilire la simmetria tra il valore normale del prodotto simile e il prezzo all’esportazione del prodotto in esame, tale disposizione non richiede che l’importo dell’adeguamento così valutato rifletta in modo esatto un tale valore sul mercato, ma soltanto che esso ne costituisca una stima ragionevole. (54) Inoltre il Tribunale ha affermato che la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale sia per la valutazione del valore normale di un prodotto sia per quanto riguarda la determinazione del valore normale di un prodotto sia per quanto riguarda la valutazione di fatti che giustificano il carattere equo del confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione effettuata, dovendo le nozioni vaghe di determinazione ragionevole e di equità che la Commissione deve applicare nell’ambito di tali disposizioni essere concretizzate caso per caso, tenendo conto del contesto economico pertinente ( 27 ) . (55) Secondo il richiedente il metodo controverso si è fondato sull’errata ipotesi che il valore sul mercato delle differenze fisiche si riflettesse nei prezzi all’esportazione mentre, secondo le conclusioni della stessa Commissione, questi stessi prezzi all’esportazione riflettevano, almeno parzialmente, il dumping. Peraltro, il richiedente ha sostenuto che tale metodo si è basato sull’ipotesi errata che i prezzi delle esportazioni dei tipi di prodotto senza corrispondenza riflettevano un livello di dumping equivalente a quello constatato per i tipi di prodotto per i quali esisteva una tipologia di prodotto direttamente comparabile («le tipologie di prodotto direttamente comparabili»). Orbene, tale ipotesi sarebbe irragionevole e non verificabile ( 28 ) . (56) Secondo il Tribunale, l’uso di tale metodo avrebbe potuto avere un impatto significativo sul calcolo del margine di dumping determinato per le esportazioni di tipi di prodotto non corrispondenti ( 29 ) . (57) Il Tribunale ha affermato che, per poter determinare in modo ragionevole ed oggettivo il margine di dumping, il calcolo del valore normale di un determinato tipo di prodotto deve essere fondato, in linea di principio, su dati indipendenti dai prezzi all’esportazione di cui la Commissione cerca appunto di stimare, mediante la determinazione di detto valore normale, la sottovalutazione di cui sono oggetto ( 30 ) . (58) Il Tribunale ha altresì affermato che la Commissione non ha dimostrato che l’utilizzo di un elemento costitutivo dei prezzi all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza, al fine di correggere il valore normale, al quale sono comparati tali prezzi, fosse tale da ristabilire la simmetria tra i suddetti prezzi e il suddetto valore normale, conformemente all’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare, non vi era alcuna indicazione che il rapporto tra il prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto senza corrispondenza e il prezzo unitario medio all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili rispecchiasse correttamente il valore delle differenze fisiche tra quest’ultima categoria di tipo di prodotto e il tipo di prodotto senza corrispondenza in questione ( 31 ) . (59) Il Tribunale ha affermato che il metodo controverso si basa implicitamente sulla presunzione che tale differenza di prezzo corrisponda al valore di mercato delle differenze fisiche per l’insieme dei tipi di prodotto senza corrispondenza ( 32 ) . Di conseguenza tale presunzione implica che il margine di dumping suscettibile di incidere sui prezzi di taluni tipi specifici di prodotto non corrispondenti e sui prezzi all’esportazione dei tipi di prodotto direttamente comparabili si attesti al medesimo livello. Infatti in caso contrario le differenze di prezzo esistenti tra le due categorie di tipi di prodotto in questione possono risultare, almeno in parte, dalle differenze di margine di dumping e non possono quindi essere considerate, con sufficiente affidabilità, come rispecchianti soltanto le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche ( 33 ) . (60) Il Tribunale ha indicato che il prezzo effettivamente pagato o da pagare nell’Unione per il prodotto simile, debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto, può servire, a determinate condizioni, da base equa per la determinazione del valore normale. Di conseguenza, ai fini del confronto equo, una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze fisiche può essere costituita, in mancanza di altri dati disponibili, dalla differenza tra il prezzo del tipo di prodotto senza corrispondenza e il prezzo medio del tipo di prodotto direttamente comparabile presso uno o più produttori dell’Unione ( 34 ) . (61) Utilizzando l’approccio delineato dal Tribunale, la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per la società Jinan Meide per quanto concerne il contestato 28 % delle sue esportazioni. La Commissione ha utilizzato come valore normale per questi tipi di prodotto non corrispondenti esportati nell’UE da Jinan Meide il prezzo effettivo di vendita dell’industria dell’Unione per il medesimo tipo di prodotto. (62) La Commissione ha affermato di non essere riuscita a fare corrispondere un quantitativo esiguo di esportazioni cinesi (4,5 %) né ai tipi di prodotto venduti dal produttore indiano né a quelli venduti dall’industria dell’Unione. Tale quantitativo corrispondeva a prodotti di nicchia per i quali non sono pervenute alla Commissione informazioni specifiche riguardanti le caratteristiche fisiche. In assenza di un metodo più appropriato la Commissione ha utilizzato quindi la media ponderata del valore normale rilevato in India. L’impatto sul margine di dumping complessivo è risultato essere molto modesto. La Commissione ha invitato il produttore esportatore a presentare osservazioni in merito a tale metodo e a fornire informazioni complete sulle caratteristiche fisiche di tali prodotti di nicchia oltre a un’indicazione del tipo di prodotto corrispondente più simile esportato nell’UE. (63) In tali circostanze il margine di dumping ricalcolato per Jinan Meide è pari al 75,1 %. 2. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (64) In base ai dati raccolti e presentati riguardanti l’inchiesta iniziale, il 23 giugno 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra in base alle quali intendeva proporre la reistituzione del dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, fabbricati da Jinan Meide («la divulgazione finale delle informazioni»). (65) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Jinan Meide ha affermato che nessun dato dell’industria europea relativo al periodo dell’inchiesta, ossia al periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2011, può ancora essere considerato riservato in ragione del tempo trascorso. La società ha inoltre chiesto alla Commissione di verificare presso l’industria europea se i dati in questione dovessero ancora essere trattati come riservati. Jinan Meide ha sostenuto di non avere un accesso adeguato ai principali fatti e considerazioni alla base del calcolo. A suo parere dovevano esserle comunicati tutti i dati utilizzati nel calcolo. (66) La Commissione ha già risposto a tali osservazioni al considerando 50. Nel presente caso, inoltre, la Commissione ha concluso che i produttori dell’Unione hanno fornito motivi validi per dimostrare che le informazioni presentate originariamente dovrebbero rimanere riservate. A questo proposito Jinan Meide ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione erano ancora riservati nonostante il tempo trascorso. (67) Analogamente, anche un importatore ha affermato che la Commissione ha fornito nella divulgazione finale delle informazioni solo informazioni limitate, a partire dalle quali gli importatori non sono stati in grado di ricostruire il metodo di calcolo; questo limita i loro diritti di difesa nel presente caso e non rispetta il requisito di una buona amministrazione. (68) Si ricorda che solo Jinan Meide ha ricevuto una divulgazione completa del calcolo del dumping da essa praticato, in quanto sono presenti dati sensibili. Tutte le altre parti hanno ricevuto il documento generale di divulgazione delle informazioni e l’ulteriore divulgazione, in cui viene illustrato il metodo utilizzato per il calcolo del dumping. (69) In risposta alle informazioni divulgate alla società (considerando 62), Jinan Meide ha fornito un elenco dei tipi di prodotto più comparabili venduti sul mercato interno dal produttore indiano del paese di riferimento per tutti i tipi di prodotto senza corrispondenza esportati nell’Unione da Jinan Meide. (70) La Commissione ha valutato le osservazioni di Jinan Meide e ha concluso che le informazioni fornite le consentivano di stabilire un valore normale per tutti i tipi di prodotto esportati da Jinan Meide nell’Unione sulla base delle informazioni fornite dal produttore indiano del paese di riferimento. Non è stato quindi più necessario utilizzare le informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per stabilire il valore normale, come indicato al considerando 60. Su tale base la Commissione ha stabilito un’aliquota del dazio riveduta a livello del 36,0 %. (71) Le parti interessate hanno formulato una serie di osservazioni in merito al metodo e all’aliquota del dazio di cui ai considerando da 61 a 63. In seguito alla presentazione di ulteriori informazioni da parte di Jinan Meide, il metodo è stato tuttavia riveduto. Tali osservazioni sono pertanto decadute. (72) Jinan Meide ha inoltre ribadito le proprie osservazioni in merito alla riapertura del presente caso: l’istituzione retroattiva dei dazi e la richiesta alle autorità doganali di non procedere al rimborso/allo sgravio dei dazi imposti illegalmente, come pure la registrazione delle esportazioni di Jinan Meide nell’UE, erano illegali. Le stesse osservazioni sulla retroattività sono state presentate anche da vari importatori. (73) La Commissione ha già preso in esame tali osservazioni ai considerando da 21 a 48. La Commissione ha ritenuto che non vi sia istituzione retroattiva di dazi, ma solo la determinazione dell’importo legittimo dei dazi da riscuotere per quanto riguarda Jinan Meide a decorrere dall’introduzione delle misure iniziali. Inoltre, le richieste alle autorità doganali mirano a garantire la corretta riscossione degli importi dei dazi antidumping. (74) Diversi importatori hanno inoltre affermato che la riapertura mette in dubbio l’efficacia del controllo giurisdizionale nell’Unione europea. (75) La Commissione ha già risposto a tali osservazioni al considerando 33. L’efficacia del controllo giurisdizionale non impedisce alla Commissione di reintrodurre dazi antidumping dell’importo corretto nei casi in cui rimangano da pagare importi relativi ai dazi antidumping in attuazione delle sentenze dei tribunali dell’Unione. (76) Il 14 luglio 2020, dopo aver esaminato le osservazioni ricevute da tutte le parti interessate sulla divulgazione delle informazioni del 23 giugno 2020, la Commissione ha inviato un’ulteriore divulgazione in cui informava le parti interessate della sua decisione di modificare il metodo da utilizzare nel calcolo del dazio antidumping di Jinan Meide e comunicava loro l’aliquota del dazio modificata. (77) Numerosi produttori europei hanno presentato osservazioni sull’elenco, fornito da Jinan Meide, dei tipi di prodotto più comparabili venduti sul mercato interno dal produttore indiano del paese di riferimento per tutti i tipi di prodotto senza corrispondenza esportati nell’Unione da Jinan Meide, menzionato al considerando 69. I produttori hanno sostenuto che il titolo dell’elenco era fuorviante, in quanto i tipi di prodotto non erano i più comparabili, ma avevano prezzi molto più bassi rispetto ai prodotti di Jinan Meide a cui asseritamente corrispondevano. Tali produttori hanno pertanto ritenuto che il calcolo risultante fosse invalido e inadeguato e che falsasse il calcolo del dumping. A sostegno di tale argomentazione si è fatto riferimento all’elenco dei prezzi di Jinan Meide. (78) La Commissione non condivideva tale affermazione. Ha ritenuto che l’elenco fornito da Jinan Meide riflettesse adeguatamente i tipi più comparabili. Inoltre, nessuna parte interessata ha fornito un elenco alternativo di tipi di prodotto più comparabili a sostegno delle argomentazioni presentate. Il riferimento all’elenco dei prezzi di Jinan Meide non può altresì essere pertinente in questo senso, poiché i prezzi di Jinan Meide erano influenzati dal dumping e non possono essere utilizzati come riferimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (79) Jinan Meide ha accolto con favore l’uso dei dati del paese di riferimento per calcolare il valore normale per i tipi senza corrispondenza, come aveva suggerito. Per i tipi di prodotto non corrispondenti, tuttavia, Jinan Meide ha proposto di adeguare il valore normale medio indiano applicando il rapporto tra il prezzo medio dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e il tipo di prodotto senza corrispondenza. Jinan Meide ha inoltre sostenuto che tale metodo era concretamente applicabile, in quanto tutti i tipi di prodotto corrispondenti erano asseritamente venduti anche dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (80) L’argomentazione di Jinan Meide è tuttavia erronea. Secondo l’elenco dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, a disposizione anche di Jinan Meide, molti dei tipi di prodotto corrispondenti non erano venduti dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Inoltre, poiché Jinan Meide ha fornito ulteriori informazioni sui tipi di prodotto originariamente senza corrispondenza, non era più necessario utilizzare le informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per stabilire il valore normale, come indicato al considerando 70. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse né opportuno né necessario utilizzare il metodo proposto da Jinan Meide. Jinan Meide non ha motivato la richiesta di ulteriori adeguamenti sulla base del calcolo finale. (81) Un importatore ha reiterato il proprio commento relativo all’impossibilità di presentare osservazioni sul calcolo concreto, dal momento che i dettagli del metodo di calcolo non erano stati messi a sua disposizione, e ha chiesto maggiori informazioni su come fosse stata calcolata l’aliquota del dazio infine proposta, in modo da poter fornire osservazioni più significative. Ha inoltre reiterato il suo commento concernente le restituzioni dei dazi pagati sulla base di un regolamento annullato in relazione a importazioni antecedenti la registrazione. (82) Tali argomentazioni sono state trattate rispettivamente al considerando 68 e ai considerando da 34 a 46. 3. LIVELLO DELLE MISURE (83) In considerazione del fatto che il nuovo margine di dumping istituito è inferiore al margine di pregiudizio, l’aliquota del dazio antidumping dovrebbe essere fissata al livello del margine di dumping conformemente alle norme applicabili. Di conseguenza l’aliquota del dazio antidumping reistituito per Jinan Meide è la seguente: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Aliquota del dazio (%) Jinan Meide Castings Co., Ltd 36,0 84,4 36,0 (84) Il livello riveduto dei dazi antidumping si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Come indicato al considerando 21 del regolamento relativo alla registrazione, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non dovrebbe essere riscosso alcun dazio superiore al 39,2 %. Poiché il dazio antidumping risultante dal presente procedimento è inferiore, le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni riguardanti Jinan Meide (vale a dire il 36,0 %) e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile. (85) In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. 4. CONCLUSIONE (86) In base a quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307191010 e 7307191020), originari della RPC e fabbricati da Jinan Meide ad un’aliquota del 36,0 %. 4.1. Durata delle misure (87) A seguito di un riesame in previsione della scadenza ( 35 ) del presente prodotto che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della RPC e della Thailandia, i dazi antidumping fissati nell’inchiesta iniziale sono mantenuti fino al 24 luglio 2024. (88) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito, a decorrere dal 15 maggio 2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307191010 e 7307191020), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336). 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da Jinan Meide è pari al 36,0 % (codice TARIC aggiuntivo B336). 3.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Jinan Meide a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-650/17 Jinan Meide è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 1.   Un dazio antidumping definitivo è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione ( 36 ) che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1 e fabbricato da Jinan Meide è pari al 36,0 %. 3.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 4 Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982, che è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1 . ( 3 ) Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio. ( 4 ) GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57 . ( 5 ) GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23 . ( 6 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea , T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644. ( 7 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ; attuale regolamento (UE) 2016/1036. ( 8 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea , T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 113. ( 9 ) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28. ( 10 ) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83. ( 11 ) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, Racc. 2000, pag I-8147, punti da 80 a 85. ( 12 ) Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, (2018) ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; e causa C-612/16, C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58. ( 13 ) Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342. ( 14 ) GU C 403 del 29.11.2019, pag. 63 . ( 15 ) GU L 308 del 29.11.2019, pag. 77 . ( 16 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . ( 17 ) A tal fine cfr. causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, e le sentenze citate al punto 62, ossia: causa C-351/04, Ikea Wholesale, sentenza del 27 settembre 2007, ECLI:EU:C:2007:547, punti da 66 a 69; e causa C-365/15, Wortmann, sentenza del 18 gennaio 2017, ECLI:EU:C:2017:19, punto 34. ( 18 ) Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 63 e giurisprudenza ivi citata. ( 19 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea , T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 96. ( 20 ) Cfr. causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 70. ( 21 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 22 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 23 ) Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg(2018), ECLI:EU:C:2018:187. ( 24 ) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83. ( 25 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 65. ( 26 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 49. ( 27 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 50. ( 28 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 54. ( 29 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 66. ( 30 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 74. ( 31 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 77. ( 32 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 79. ( 33 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 82. ( 34 ) Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione europea, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punto 113. ( 35 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2 ). ( 36 ) GU L 308 del 29.11.2019, pag. 77 .

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Il ricalcolo del margine di dumping secondo l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (UE) 2016/1036 richiede una stima ragionevole del valore di mercato delle differenze fisiche tra prodotti comparabili. Commercialisti e consulenti del commercio estero devono comprendere come la Commissione determina il valore normale, l'adeguamento per caratteristiche fisiche e il confronto equo tra prezzi all'esportazione e valore normale, soprattutto nei casi di paesi non a economia di mercato come la Cina. La sentenza del Tribunale ha chiarito che i prezzi influenzati da dumping non possono costituire base ragionevole per stimare differenze di valore, introducendo il principio che il prezzo pagato da acquirenti indipendenti nell'UE, debitamente adeguato per margine di profitto, rappresenta una base equa per la determinazione del valore normale.

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