Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1218/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione del 25 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020

Pubblicato: 25/08/2020 In vigore dal: 25/08/2020 Documento ufficiale

Quali sono i dazi all'importazione applicabili ai cereali nell'Unione europea a partire dal 26 agosto 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione europea fissa i dazi doganali all'importazione per i principali cereali (frumento, segala, granturco e sorgo) che entrano nel territorio dell'Unione europea. La normativa si applica agli importatori di prodotti agricoli e stabilisce aliquote specifiche per ogni tipologia di cereale, calcolate sulla base di prezzi rappresentativi cif (costo, assicurazione e nolo) e prezzi d'intervento. In pratica, il frumento duro e tenero di qualità superiore beneficiano di un dazio zero, mentre segala, granturco e sorgo sono soggetti a dazi minimi (0,26 EUR/t), con possibilità di riduzioni aggiuntive in base al porto di sbarco e alle rotte commerciali. Per le aziende importatrici e i commercialisti che seguono operazioni di import-export agricolo, è rilevante conoscere anche le detrazioni forfettarie disponibili (ad esempio 24 EUR/t per il granturco in determinate condizioni) e i trattamenti speciali per i cereali originari del Canada.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione del 25 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1218 of 25 August 2020 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 26 August 2020

Testo normativo

26.8.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1218 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 183, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ( 2 ) , il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. (2) A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. (3) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. (4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. (5) Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 26 agosto 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. (6) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 26 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali ( GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5 ). ALLEGATO I Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020 Codice NC Designazione delle merci Dazio all’importazione ( 1 ) ( 2 ) (EUR/t) 1001 11 00 FRUMENTO (grano) duro da seme 0,00 1001 19 00 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 di qualità media, diverso da quello da seme 0,00 di qualità bassa, diverso da quello da seme 0,00 ex 1001 91 20 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00 ex 1001 99 00 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00 1002 10 00 SEGALA da seme 0,26 1002 90 00 SEGALA non destinata alla semina 0,26 1005 10 90 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,26 1005 90 00 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ( 3 ) 0,26 1007 10 90 SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina 0,26 1007 90 00 SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina 0,26 ( 1 ) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a: — 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez; — 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico. ( 2 ) Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. ( 3 ) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010. ALLEGATO II Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I 1. Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: (EUR/t) Frumento tenero ( 1 ) Granturco Borsa Minneapolis Chicago Quotazione 170,313 107,831 Premio sul Golfo - 28,305 Premio sui Grandi Laghi 27,766 - 2. Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: Spese di nolo: Golfo del Messico‐Rotterdam: 20,636 Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: 40,744 ( 1 ) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010]

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Il Regolamento 2020/1218 è il riferimento normativo per dazi all'importazione, tariffe doganali comuni e commercio agricolo di cereali nell'UE. Importatori e spedizionieri consultano questa normativa per calcolare i costi di importazione, applicare riduzioni doganali, gestire i codici NC (nomenclatura combinata) e ottimizzare le rotte commerciali in base ai porti di sbarco e alle origini geografiche delle merci.

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