Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1220/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione del 14 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/07/2022 In vigore dal: 14/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione del 14 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1220 of 14 July 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the format in which branches of third-country firms and competent authorities have to report the information referred to in Article 41(3) and (4) of that Directive (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/98 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1220 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 41, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) È necessario assicurare che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti interessate ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi e assicurare che tali informazioni siano trattate in modo rapido ed efficiente. Le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero pertanto essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. (2) L’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE prevede che le succursali di imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nel territorio di uno Stato membro ottengano l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente di tale Stato membro. Tali succursali non sono autorizzate a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui tali succursali hanno ottenuto l’autorizzazione. La Commissione europea può tuttavia adottare una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , attestante che il regime giuridico e di vigilanza di tale paese terzo per quanto riguarda le imprese di investimento è equivalente a quello che si applica nell’Unione. In tal caso, le succursali autorizzate delle imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione di equivalenza continuerebbero a essere sottoposte alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indipendentemente dal fatto che prestino servizi transfrontalieri o svolgano attività transfrontaliere. (3) È pertanto necessario garantire che il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia idoneo anche per le comunicazioni riguardanti i servizi e le attività transfrontalieri di tali succursali. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, le succursali di imprese di paesi terzi autorizzate conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della suddetta direttiva devono comunicare su base annua all’autorità competente dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata rilasciata le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3. Al fine di armonizzare non solo il formato, ma anche la tempistica delle comunicazioni, è opportuno prevedere un termine per la trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti. (4) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione. (5) L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Formato delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti 1.   La succursale di un’impresa di un paese terzo autorizzata in conformità dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE utilizza il formato di cui all’allegato I per comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Tuttavia, se un’impresa di un paese terzo è soggetta a una decisione di equivalenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, la succursale di tale impresa di un paese terzo utilizza il formato di cui all’allegato II per i servizi e le attività oggetto di tale decisione di equivalenza. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 aprile di ogni anno e riguardano il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre dell’anno civile precedente. Le informazioni fornite sono esatte al 31 dicembre dell’anno precedente. Articolo 2 Formato delle informazioni che le autorità competenti devono comunicare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su richiesta Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni contenute nei campi seguenti di cui agli allegati I e II: 1. periodo di riferimento: 1a e 1b e, se del caso, 19a e 19b; 2. nome dell’impresa del paese terzo e della succursale: 2a e 2d e, se del caso, 20a e 20d; 3. servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati dalla succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g e 3 h e, se del caso, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g e 21h; 4. numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale: 4a, 4b, 4c e 4d e, se del caso, 22a, 22b e 22c; 5. fatturato e valore aggregato degli attivi della succursale: 5a, 5b e 5c e, se del caso, 23a, 23b e 23c. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 ). ALLEGATO I Formato per la presentazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE ( 1 ) N. Campo Sottocampi 1a Periodo di riferimento Data di inizio del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile (AAAA-MM-GG) 1b Data di fine del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile (AAAA-MM-GG) 2a Nome e dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi i dati della succursale, della persona responsabile della presentazione delle informazioni e delle autorità del paese terzo responsabili della vigilanza dell’impresa del paese terzo Denominazione sociale completa della succursale e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) 2b Indirizzo della succursale (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 2c Dati di contatto della succursale, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web 2d Denominazione giuridica completa dell’impresa del paese terzo e, se disponibile, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 2e Indirizzo registrato della sede centrale dell’impresa del paese terzo (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 2f Dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web 2 g Paese della sede centrale dell’impresa del paese terzo (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 2 h Nome, indirizzo e paese dell’autorità responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo nel paese terzo. Qualora più di un’autorità sia responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo, informazioni e rispettivi ambiti di competenza per ciascuna autorità (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 2i Nome completo del referente 2 j Indirizzo del referente 2k Numero di telefono del referente 2 l Indirizzo di posta elettronica del referente 2 m Funzione/titolo del referente 3a Servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati, durante il periodo di riferimento, dalla succursale nello Stato membro in cui è stabilita Elenco dei servizi di investimento, delle attività di investimento e dei servizi accessori (come specificato nell’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) prestati dalla succursale nello Stato membro in cui è stabilita 3b Elenco delle categorie di strumenti finanziari (come specificato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE) in relazione alle quali tali servizi e attività sono stati prestati 3c Se la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 3d Se la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore medio , nel corso del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 3e Se la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali è stata prestata consulenza in materia di investimenti a clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 3f Se la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore medio , durante il periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali è stata prestata consulenza in materia di investimenti a clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 3 g Se la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti, il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 3 h Se la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti , il valore medio , durante il periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 4a Numero di clienti e controparti e numero di membri del personale della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, durante il periodo di riferimento Numero totale di clienti e controparti della succursale nello Stato membro in cui è stabilita 4b Ripartizione del numero totale di clienti e controparti della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in tale Stato membro 4c Numero di clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate (di cui alla direttiva 2014/65/UE) a cui la succursale presta servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori nello Stato membro in cui è stabilita 4d Ripartizione del numero di membri del personale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in tale Stato membro 5a Fatturato e valore aggregato, durante il periodo di riferimento, degli attivi della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita Fatturato generato dalla succursale e valore aggregato degli attivi corrispondenti ai servizi di investimento, alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 5b Ripartizione del fatturato della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per servizio di investimento, attività di investimento e servizio accessorio prestati in tale Stato membro 5c Ripartizione del fatturato della succursale nello Stato membro in cui è stabilita per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE 6 Se la succursale negozia per conto proprio, informazioni sull’esposizione dell’impresa del paese terzo, durante il periodo di riferimento, nei confronti di controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita Esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 7 Se la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, informazioni sul valore, durante il periodo di riferimento, degli strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile Valore totale e numero di strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e assunti a fermo o collocati dalla succursale sulla base di un impegno irrevocabile 8a Composizione dell’organo di gestione dell’impresa del paese terzo Elenco dei membri dell’organo di gestione dell’impresa del paese terzo 8b Per ciascun membro dell’organo di gestione, nome completo, paese di domicilio e dati di contatto 8c Posizione ricoperta da ciascun membro dell’organo di gestione 9a Titolari di funzioni chiave per le attività della succursale Elenco dei titolari di funzioni chiave per le attività della succursale 9b Per ciascun titolare di funzioni chiave, nome completo, paese di domicilio e dati di contatto 9c Posizione ricoperta da ciascun titolare di funzioni chiave 9d Rapporti gerarchici tra i titolari di funzioni chiave e l’organo di gestione dell’impresa del paese terzo 10 Informazioni sui reclami ricevuti dalla succursale o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e durante il periodo di riferimento Numero di reclami ricevuti dalla succursale o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui è stabilita, congiuntamente a: — una ripartizione per i cinque strumenti finanziari che generano il maggior numero di reclami; — una ripartizione per i cinque temi più frequenti dei reclami; — il numero di reclami gestiti nel periodo di riferimento; — i dispositivi messi in atto per un trattamento diligente dei reclami 11a Descrizione delle attività di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e durante il periodo di riferimento Descrizione della strategia di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo utilizzata nello Stato membro in cui la succursale è stabilita in relazione alle attività della stessa, compresi i dettagli relativi al suo ambito geografico e agli strumenti di commercializzazione utilizzati dall’impresa del paese terzo (ad esempio agenti, roadshow, telefonate, siti web) 11b Elenco delle denominazioni commerciali utilizzate dalla succursale dell’impresa del paese terzo nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e, per ciascuna denominazione commerciale: — le categorie di strumenti finanziari in relazione alle quali è utilizzata; e — le categorie di clienti in relazione alle quali è utilizzata 11c Per agenti o soggetti analoghi utilizzati dalla succursale dell’impresa del paese terzo in tale Stato membro, il nome della persona fisica o dell’entità, l’indirizzo e i dati di contatto 11d Elenco dei siti web utilizzati dalla succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e, per ciascun sito web, il relativo URL 12a Descrizione dei dispositivi di tutela degli investitori dell’impresa del paese terzo a disposizione dei clienti della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, compresi i diritti di tali clienti derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/65/UE (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Informazione e comunicazione nei confronti dei clienti Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per quanto riguarda gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti dei clienti e descrizione delle misure di esecuzione relative alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui è stabilita 12b La lingua o le lingue che la succursale utilizzerà con i suoi clienti nello Stato membro in cui è stabilita 12c Adeguatezza e appropriatezza Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza, a seconda delle circostanze, nei casi in cui la succursale presta servizi ai clienti nello Stato membro in cui è stabilita 12d Esecuzione alle condizioni migliori Se la succursale esegue ordini per i suoi clienti nello Stato membro in cui è stabilita, descrizione dei dispositivi adottati per eseguire gli ordini dei clienti alle condizioni più favorevoli per i clienti 12e Regole per la gestione degli ordini dei clienti Se la succursale gestisce gli ordini dei clienti, descrizione dei dispositivi adottati dalla succursale per l’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti, con particolare attenzione alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 12f Dispositivi in materia di governance del prodotto Se l’impresa del paese terzo produce e/o distribuisce strumenti finanziari tramite la propria succursale, descrizione dei dispositivi in materia di governance del prodotto adottati dall’impresa del paese terzo per le operazioni della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 12g Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse Descrizione delle misure messe in atto dall’impresa del paese terzo tramite la propria succursale per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, compresi quelli derivanti dalla politica retributiva relativa alle persone che si occupano della prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 12h Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per la gestione dei reclami Descrizione della procedura, istituita dall’impresa del paese terzo tramite la propria succursale, che i clienti della succursale devono seguire per presentare un reclamo 12i Dipartimento responsabile della gestione dei reclami dei clienti della succursale 12j La lingua o le lingue in cui i clienti devono presentare i loro reclami 12k I tribunali competenti (in caso di controversie) di cui agli accordi contrattuali tra l’impresa del paese terzo che agisce tramite la propria succursale e i suoi clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 12l L’organismo o gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti a trattare le controversie che coinvolgono i clienti nello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’impresa del paese terzo 12m Adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori Descrizione dell’adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori, che indichi se i clienti e le controparti della succursale potranno beneficiare di tale sistema, il suo ambito di applicazione, una descrizione delle condizioni di ammissibilità e gli importi e gli strumenti finanziari coperti dal sistema 12n Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per tutelare e gestire i fondi e gli attivi dei clienti Descrizione di eventuali dispositivi di tutela dei fondi o degli attivi dei clienti (in particolare, se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un custode, il nominativo del custode e i relativi contratti) adottati nello Stato membro in cui la succursale è stabilita 12o Altri dispositivi Descrizione di eventuali altri dispositivi che l’impresa del paese terzo possa ritenere pertinenti ai fini della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività della succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita in un modo onesto, equo e professionale che promuova gli interessi dei clienti 13a Informazioni sugli accordi di esternalizzazione dell’impresa del paese terzo applicabili alle operazioni della succursale (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Elenco e descrizione delle funzioni esternalizzate (o di quelle che si intende esternalizzare) 13b Descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche e del sistema di controllo interno) destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati, nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale nello Stato membro in cui è stabilita 14 Informazioni sui dispositivi (compresi i dispositivi informatici) adottati dall’impresa del paese terzo e applicabili alle attività della succursale per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Descrizione di eventuali dispositivi e risorse (in particolare risorse umane e informatiche) che l’impresa del paese terzo può aver predisposto e/o destinato alle attività della propria succursale nello Stato membro in cui la succursale è stabilita per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto nonché per il controllo di tali attività 15a Informazioni sulle attività della funzione di controllo della conformità (o equivalente) Modifiche della regolamentazione Descrizione della gestione e dell’attuazione delle modifiche rilevanti e dell’evoluzione degli obblighi regolamentari durante il periodo di riferimento che hanno un impatto sui dispositivi di tutela degli investitori per le attività della succursale dell’impresa del paese terzo 15b Risultanze Numero di controlli effettuati in loco ed esternalizzati e sintesi delle principali risultanze della funzione di controllo della conformità sulle operazioni dell’impresa del paese terzo, nella misura in cui siano pertinenti per le operazioni della succursale 15c Azioni intraprese o da intraprendere (anche in seguito a reclami o deviazioni dalle raccomandazioni della funzione di controllo della conformità rivolti all’alta dirigenza) per fare fronte ai malfunzionamenti riscontrati o potenziali dell’impresa del paese terzo nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale 15d Altro Qualsiasi altra informazione che la succursale ritenga pertinente indicare 16a Informazioni sulle attività della funzione di audit interno (o equivalente) Risultanze Sintesi delle principali risultanze della funzione di audit interno sulle operazioni dell’impresa del paese terzo, nella misura in cui siano pertinenti per le operazioni della succursale 16b Azioni intraprese o da intraprendere nel complesso (compresi il calendario e le unità organizzative dell’impresa del paese terzo interessata) per fare fronte ai malfunzionamenti riscontrati o potenziali dell’impresa del paese terzo nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale 17a Informazioni sulle attività della funzione di gestione dei rischi (o equivalente) e sulla politica di gestione dei rischi dell’impresa del paese terzo Politica di gestione dei rischi Sintesi della politica di gestione dei rischi dell’impresa del paese terzo nella misura in cui sia connessa alle operazioni della succursale e ai dispositivi applicati dalla succursale per i servizi e le attività svolti dalla stessa (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 17b Risultanze Sintesi delle principali risultanze della funzione di gestione dei rischi sulle operazioni dell’impresa del paese terzo nel complesso e delle azioni intraprese o da intraprendere per dare seguito a tali risultanze 18 Qualsiasi altra informazione che la succursale dell’impresa del paese terzo ritenga pertinente comunicare all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita ( 1 ) Tutte le informazioni relative alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte delle succursali di imprese di paesi terzi sono contemplate nell’allegato II. ALLEGATO II Formato per la presentazione delle informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE nel caso in cui la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 Oltre alle informazioni necessarie a norma dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione, le imprese di paesi terzi che, conformemente all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, prestano anche servizi e attività di investimento nell’Unione europea avvalendosi del regime di equivalenza del paese terzo [se effettivamente riconosciuto come equivalente a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014], includono anche i seguenti campi nelle comunicazioni all’autorità competente, secondo quanto prescritto dall’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE: N. Campo Sottocampi 19a Periodo di riferimento Data di inizio del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile (AAAA-MM-GG) 19b Data di fine del periodo di riferimento delle comunicazioni per l’anno civile (AAAA-MM-GG) 20a Nome e dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi i dati della succursale, della persona responsabile della presentazione delle informazioni, delle autorità del paese terzo responsabili della vigilanza dell’impresa del paese terzo Denominazione sociale completa della succursale e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), se disponibile 20b Indirizzo della succursale (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 20c Dati di contatto della succursale, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web 20d Denominazione giuridica completa dell’impresa del paese terzo e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), se disponibile (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 20e Indirizzo registrato della sede centrale dell’impresa del paese terzo (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 20f Dati di contatto dell’impresa del paese terzo, compresi l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il sito web 20 g Paese della sede centrale dell’impresa del paese terzo (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 20 h Nome, indirizzo e paese dell’autorità responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo nel paese terzo. Qualora più di un’autorità sia responsabile della vigilanza dell’impresa del paese terzo, informazioni e rispettivi ambiti di competenza per ciascuna autorità (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) 20i Nome completo del referente 20 j Indirizzo del referente 20k Numero di telefono del referente 20 l Indirizzo di posta elettronica del referente 20 m Funzione/titolo del referente 21a Servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori prestati, durante il periodo di riferimento, dalla succursale in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita Elenco dei servizi di investimento, delle attività di investimento e dei servizi accessori (come specificato nell’allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE) prestati a controparti qualificate e clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita 21b Elenco delle categorie di strumenti finanziari (come specificato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE) in relazione alle quali tali servizi e attività sono stati prestati 21c Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro 21d Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale offre la gestione del portafoglio, il valore medio , nel corso del periodo di riferimento, degli attivi gestiti per i clienti nello Stato membro 21e Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali i suddetti servizi sono stati prestati a clienti nello Stato membro 21f Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta consulenza in materia di investimenti, il valore medio , nel corso del periodo di riferimento, degli attivi in relazione ai quali i suddetti servizi sono stati prestati a clienti nello Stato membro 21g Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti , il valore totale , alla fine del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro 21h Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti o detiene fondi dei clienti , il valore medio , nel corso del periodo di riferimento, degli attivi (compreso il contante) detenuti dalla succursale per i clienti nello Stato membro 22a Numero di clienti e controparti della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita e complessivamente, durante il periodo di riferimento Numero totale di clienti e controparti della succursale nell’Unione europea (escluso lo Stato membro in cui è stabilita) 22b Numero totale di clienti e controparti dell’impresa del paese terzo nel complesso 22c Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale ha prestato servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori, il numero totale di clienti e controparti della succursale in tale altro Stato membro, congiuntamente a: — una ripartizione di tale numero per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati in ciascuno Stato membro; e — una ripartizione per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE 23a Fatturato e valore aggregato, durante il periodo di riferimento, degli attivi della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita e dell’impresa del paese terzo nel complesso Fatturato della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui è stabilita) e valore aggregato degli attivi corrispondenti ai servizi e alle attività prestati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui è stabilita) 23b Fatturato complessivo dell’impresa del paese terzo 23c Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale ha prestato servizi di investimento, attività di investimento o servizi accessori, il fatturato e il valore aggregato degli attivi corrispondenti ai suddetti servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori, congiuntamente a: — una ripartizione per servizio di investimento, attività di investimento o servizio accessorio prestati nello Stato membro; e — una ripartizione per categoria di clienti di cui alla direttiva 2014/65/UE 24a Se la succursale negozia per conto proprio, informazioni sull’esposizione dell’impresa del paese terzo, durante il periodo di riferimento, nei confronti di controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale negozia per conto proprio, l’esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti in tale Stato membro 24b Esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 25a Se la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, informazioni sul valore, durante il periodo di riferimento, degli strumenti finanziari originati da controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile Per ciascuno Stato membro diverso da quello in cui la succursale è stabilita e in cui la succursale assume a fermo strumenti finanziari e/o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti nello Stato membro e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile dalla succursale 25b Valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile dalla succursale 26 Informazioni sui reclami ricevuti dalla succursale e/o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), durante il periodo di riferimento Numero di reclami ricevuti dalla succursale e/o dall’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale in Stati membri diversi da quello in cui la succursale è stabilita, congiuntamente a: — una ripartizione per Stato membro; — una ripartizione per i cinque strumenti finanziari che generano il maggior numero di reclami; — una ripartizione per i cinque temi più frequenti dei reclami; — il numero di reclami gestiti nel periodo di riferimento; — i dispositivi messi in atto per un trattamento diligente dei reclami 27a Descrizione delle attività di commercializzazione della succursale o dell’impresa del paese terzo in relazione alle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), durante il periodo di riferimento Descrizione della strategia di commercializzazione dell’impresa del paese terzo utilizzata nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) in relazione alle attività della succursale, compresi dettagli sul suo ambito geografico e sugli strumenti di commercializzazione utilizzati dall’impresa del paese terzo (ad esempio agenti, roadshow, telefonate, siti web) 27b Elenco delle denominazioni commerciali utilizzate dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) nonché, per ciascuna denominazione commerciale: — l’elenco degli Stati membri in cui è utilizzata; — le categorie di strumenti finanziari in relazione alle quali è utilizzata; e — le categorie di clienti in relazione alle quali è utilizzata 27c Per gli agenti o soggetti analoghi utilizzati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), il nome della persona fisica o dell’entità, l’indirizzo e i dati di contatto 27d Elenco dei siti web utilizzati dall’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) e, per ciascun sito web, il relativo URL 28a Descrizione dei dispositivi di tutela degli investitori dell’impresa del paese terzo a disposizione dei clienti della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), compresi i diritti di tali clienti derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/65/UE (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Informazione e comunicazione nei confronti dei clienti Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per garantire il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti dei clienti ai sensi degli articoli 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione per le operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28b La lingua o le lingue che la succursale utilizzerà con i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28c Adeguatezza e appropriatezza Descrizione dei dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per garantire il rispetto dei propri obblighi di valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza, a seconda delle circostanze, nei casi in cui la succursale presta servizi a clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28d Esecuzione alle condizioni migliori Se la succursale esegue ordini per i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), descrizione dei dispositivi adottati per garantire che gli ordini dei clienti siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per i clienti 28e Regole per la gestione degli ordini dei clienti Descrizione dei dispositivi dell’impresa del paese terzo che consentono un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti, con particolare attenzione alle operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28f Dispositivi in materia di governance del prodotto Se l’impresa del paese terzo produce e/o distribuisce strumenti finanziari nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita), descrizione dei dispositivi in materia di governance del prodotto adottati dall’impresa del paese terzo per le sue operazioni nell’Unione 28g Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse Descrizione delle misure che l’impresa del paese terzo ha messo in atto per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, compresi quelli derivanti dalla politica retributiva relativa alle persone che si occupano della prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28h Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per la gestione dei reclami Descrizione della procedura che i clienti dell’impresa del paese terzo nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) devono seguire per presentare un reclamo 28j Dipartimento responsabile della gestione dei reclami dei clienti della succursale 28k La lingua o le lingue in cui i clienti devono presentare i loro reclami 28l I tribunali competenti (in caso di controversie) di cui agli accordi contrattuali tra l’impresa del paese terzo e i suoi clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28m L’organismo o gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti a trattare le controversie transfrontaliere che coinvolgono clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 28n Adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori Descrizione dell’adesione dell’impresa del paese terzo a un sistema di indennizzo degli investitori, che indichi se i clienti e le controparti della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) possono beneficiare di tale sistema, il suo ambito di applicazione, una descrizione delle condizioni di ammissibilità e gli importi e gli strumenti finanziari coperti dal sistema 28o Dispositivi adottati dall’impresa del paese terzo per tutelare e gestire i fondi e gli attivi dei clienti Descrizione dei dispositivi per la salvaguardia dei fondi o degli attivi dei clienti nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) (in particolare, se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un custode, il nominativo del custode e i relativi contratti) 28p Altri dispositivi Descrizione di eventuali altri dispositivi che l’impresa del paese terzo possa ritenere pertinenti ai fini della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) in un modo onesto, equo e professionale che promuova gli interessi dei clienti 29a Informazioni sugli accordi di esternalizzazione dell’impresa del paese terzo applicabili alle operazioni della succursale (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Elenco e descrizione delle funzioni esternalizzate (o di quelle che si intende esternalizzare) per la prestazione dei servizi di investimento della succursale e l’esercizio delle sue attività nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 29b Descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche e del sistema di controllo interno) destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati, nella misura in cui siano connesse alle operazioni della succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) 30 Informazioni sui dispositivi (compresi i dispositivi informatici) adottati dall’impresa del paese terzo e applicabili alle attività della succursale per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto (da fornire in caso di modifica delle informazioni precedentemente comunicate all’autorità competente) Descrizione di eventuali dispositivi e risorse (in particolare risorse umane e informatiche) che l’impresa del paese terzo può aver predisposto e/o destinato alle attività della propria succursale nell’Unione (escluso lo Stato membro in cui la succursale è stabilita) per la negoziazione algoritmica, la negoziazione ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto nonché per il controllo di tali attività 31 Qualsiasi altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire un monitoraggio completo delle attività della succursale nell’Unione

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