Regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1254 of 21 April 2021 correcting Delegated Regulation (EU) 2017/565 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance)
Testo normativo
2.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 277/6
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 27, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione
(
2
)
presenta errori poiché esso prescrive l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dell’articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’articolo 65 e del capo VIII.
(2)
Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell’ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi».
(3)
È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:
1)
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
.
(
*1
)
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1
).»;"
2)
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (
GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Tenuta delle registrazioni
Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte
Natura dell’obbligo
Tipo di registrazione
Sintesi del contenuto
Riferimento normativo
Valutazione del cliente
Informazioni fornite al cliente
Contenuto previsto all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 44 a 51 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE
Articoli da 44 a 51 del presente regolamento
Accordi con il cliente
Registrazioni previste all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 58 del presente regolamento
Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Contenuto previsto all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli 54, 55 e 60 del presente regolamento
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE
Articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento
Gestione dell’ordine
Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate
Registrazioni previste agli articoli da 67 a 70 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE
Articoli da 67 a 70 del presente regolamento
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
Registrazioni previste all’articolo 69 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 69 del presente regolamento
Ordini del cliente e operazioni
Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione
Registrazioni previste all’articolo 74 del presente regolamento
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 74 del presente regolamento
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
Registrazioni previste all’articolo 75 del presente regolamento
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 75 del presente regolamento
Comunicazione al cliente
Obbligo per i servizi forniti al cliente
Contenuto previsto agli articoli da 59 a 63 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE
Articoli da 59 a 63 del presente regolamento
Salvaguardia delle attività del cliente
Strumenti finanziari del cliente detenuti dall’impresa di investimento
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione
Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Fondi del cliente detenuti dall’impresa di investimento
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Impiego degli strumenti finanziari del cliente
Registrazioni previste all’articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Comunicazione con il cliente
Informazioni sui costi e gli oneri connessi
Contenuto previsto all’articolo 50 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE
Articolo 50 del presente regolamento
Informazioni sull’impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre
Contenuto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE
Articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento
Informazioni fornite al cliente
Registrazione delle comunicazioni
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 46 del presente regolamento
Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale)
Ogni comunicazione di marketing emanata dall’impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 44 e 46 del presente regolamento
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE
Articoli 44 e 46 del presente regolamento
Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio
i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull’adeguatezza trasmessa al cliente
Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 54 del presente regolamento
Ricerca in materia di investimenti
Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall’impresa di investimento su supporto durevole
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE
Articoli 36 e 37 del presente regolamento
Requisiti organizzativi
Attività e organizzazione interna dell’impresa
Registrazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento
Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento
Relazioni di controllo della conformità
Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all’organo di gestione
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento
Registrazione del conflitto di interessi
Registrazioni previste all’articolo 35 del presente regolamento
Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 35 del presente regolamento
Incentivi
Informazioni comunicate al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE
Articoli 11, 12 e 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593
Relazioni sulla gestione del rischio
Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all’alta dirigenza
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento
Relazioni di audit interno
Ogni relazione di audit interno trasmessa all’alta dirigenza
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento
Registrazioni del trattamento dei reclami
Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 26 del presente regolamento
Registrazioni delle operazioni personali
Registrazioni previste all’articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE
Articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento
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