Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione dell’8 settembre 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 settembre 2020
Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dal 9 settembre 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20), escluso il riso Basmati, a 65 EUR per tonnellata a decorrere dal 9 settembre 2020. Questo provvedimento si applica a tutte le importazioni di riso semigreggio non Basmati destinate al mercato dell'Unione europea e riguarda direttamente gli importatori, i commercianti e le aziende operanti nel settore agroalimentare. Il dazio è stato calcolato sulla base di un metodo stabilito da un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, considerando i quantitativi di riso semigreggio importati nel periodo precedente (1° settembre 2019 - 31 agosto 2020, pari a 650.037 tonnellate). In pratica, gli importatori devono versare questo dazio doganale al momento dell'importazione del riso semigreggio, il quale incide direttamente sui costi di approvvigionamento e sulla competitività dei prezzi nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione dell’8 settembre 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 settembre 2020
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1259 of 8 September 2020 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 9 September 2020
Testo normativo
9.9.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 295/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1259 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2020
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 settembre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 650 037 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. Occorre pertanto modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione
(
3
)
.
(3)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/383.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati è di 65 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della president
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione, del 6 marzo 2020, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 marzo 2020 (
GU L 72 del 9.3.2020, pag. 3
).
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Il Regolamento (UE) 2020/1259 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di riso semigreggio e necessita di informazioni su dazi doganali, tariffe all'importazione e codici NC (Nomenclatura Combinata). Importatori, spedizionieri doganali e aziende del settore agroalimentare lo consultano per calcolare i costi di importazione, gestire la dichiarazione doganale e comprendere gli obblighi tributari sulle merci in entrata nell'UE.
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