Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1288/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/09/2020 In vigore dal: 09/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1288 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1288 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Prodotto costituito da un siero incolore racchiuso in un contenitore cilindrico dalla capacità di 2 ml, dotato di pennellino nel tappo amovibile. Il pennellino serve per applicare il siero. Il prodotto è un balsamo per ciglia, destinato ad essere usato per idratarle e nutrirle. Aiuta a ispessire e irrobustire le ciglia e a prolungarne la fase di crescita, quindi il ciclo di vita. Gli ingredienti principali del prodotto sono i seguenti: — biotina; — dicloro diidrossi difluoro etilcloprostenolamide; — biotinoil tripeptide-1; — estratto di calendula; — estratto di ginseng. Il prodotto è presentato in una scatola di cartone, condizionato per la vendita al minuto. 3304 99 00 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00. È esclusa la classificazione nella voce 3305 in quanto il prodotto è una preparazione da applicare in zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3305, nota di esclusione). Poiché aiuta a migliorare la flessibilità, l’idratazione e la brillantezza, la preparazione è considerata un prodotto di bellezza (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3304, (A)(3)). È esclusa quindi la classificazione nella voce 3307 fra gli "altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove". Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3304 99 00 come prodotto di bellezza.

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