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Regolamento UE 1290/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1290 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/09/2020 In vigore dal: 09/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1290 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1290 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1290 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Doghe in legno composte da diversi strati di legno impiallacciato di faggio o di betulla, di lunghezza compresa tra 480 e 1 960 mm, di larghezza compresa tra 25 mm e 105 mm e di spessore di circa 10 mm. Sono sfogliate, laminate, assemblate con colla e rivestite. Le doghe sono arrotondate ai lati e possono essere piatte o curve. Hanno capacità portante e resistenza alla flessione elevate. Sono destinate ad essere assemblate senza ulteriore trasformazione nei telai di letti, poltrone o divani. Cfr. immagine ( *1 ) . 4421 99 99 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4421, 4421 99 e 4421 99 99. La classificazione nelle voci 9401 o 9403 come parti di mobili è esclusa in quanto, in primo luogo, non è possibile determinare se le doghe siano esclusivamente o specificamente destinate ad essere assemblate nei telai di prodotti della voce 9401 o nei telai di prodotti della voce 9403. Il capitolo 94 comprende solo le parti dei prodotti delle voci 9401 e 9403, se identificabili, per la loro forma o per altre caratteristiche specifiche, come parti destinate esclusivamente o principalmente a un oggetto di tali voci (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, Parti). In secondo luogo, le doghe non costituiscono parti di letti, poltrone o divani, ma poiché sono progettate per essere assemblate nei rispettivi telai, costituiscono parti di sommier della voce 9404. Ai sensi della nota 3 B del capitolo 94, i sommier, presentati isolatamente, sono da classificare nella voce 9404, anche se costituiscono parti di mobili delle voci, fra le altre, 9401 o 9403. Poiché la voce 9404 non comprende le "parti", ma solo i prodotti completi, è esclusa anche la classificazione in detta voce. Le doghe sono riconoscibili come parti di telai in funzione delle loro caratteristiche oggettive (dimensioni appaiate, spigoli arrotondati, trattamento superficiale, capacità portante e resistenza alla flessione elevate). Sono state lavorate in modo da conferire loro il carattere essenziale di oggetti di un’altra voce (articoli di legno stratificato) (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4412, secondo paragrafo). Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 4412 come legno stratificato. Le doghe devono pertanto essere classificate in base alla materia costitutiva nel codice NC 4421 99 99 come altri lavori di legno. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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