Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chufa de Valencia» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chufa de Valencia» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1292 of 28 July 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Chufa de Valencia’ (PDO)]
Testo normativo
4.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 281/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1292 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Chufa de Valencia
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione
(
2
)
, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2013 della Commissione
(
3
)
. Detta modifica include la modifica del nome da «Chufa de Valencia» a «Chufa de Valencia»/«Xufa de València».
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Chufa de Valencia» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chufa de Valencia (DOP)] (
GU L 247 del 18.9.2013, pag. 22
).
(
4
)
GU C 129 del 13.4.2021, pag. 18
.
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