Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1340/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione del 22 aprile 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/04/2021 In vigore dal: 22/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione del 22 aprile 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1340 of 22 April 2021 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the content of the contractual terms on recognition of resolution stay powers (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1340 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 71 bis , paragrafo 5, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2014/59/UE modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha introdotto determinate salvaguardie per migliorare l’effettiva esecuzione della risoluzione in relazione ai contratti finanziari disciplinati dal diritto di paesi terzi. (2) A norma dell’articolo 71 bis , paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli enti e le entità sono tenuti a includere, nei contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole che riconoscono i poteri di sospensione delle autorità di risoluzione. (3) Al fine di migliorare l’efficienza della risoluzione, l’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che talune misure di prevenzione o misure di gestione delle crisi non dovrebbero essere considerate come eventi determinanti l’escussione della garanzia né come procedure di insolvenza. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che tali misure non dovrebbero conferire alle parti contraenti dei contratti in questione il diritto di esercitare determinati diritti contrattuali unicamente a seguito dell’applicazione di tali misure. È pertanto necessario includere nel contenuto delle clausole contrattuali l’accettazione delle parti di essere vincolate a tali requisiti. Inoltre, a norma degli articoli 33 bis , 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione possono, per un periodo di tempo limitato, sospendere gli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna stabiliti nell’ambito di un contratto con l’ente o l’entità soggetto a risoluzione o, in determinate circostanze prima della risoluzione, limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia e sospendere alcuni diritti delle controparti, ad esempio i diritti di close-out , di netting di obbligazioni lorde, di anticipare pagamenti futuri o altrimenti recedere dal contratto finanziario. Poiché tali poteri delle autorità di risoluzione potrebbero non essere efficaci se applicati a contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo, essi dovrebbero essere esplicitamente riconosciuti nelle clausole dei contratti finanziari. (4) Per assicurare l’efficacia della risoluzione e promuovere la coerenza degli approcci adottati dagli Stati membri e al fine di garantire che le autorità di risoluzione, gli enti e le entità possano tener conto delle differenze dei rispettivi ordinamenti giuridici o delle differenze derivanti da una particolare forma o struttura contrattuale, è opportuno stabilire il contenuto obbligatorio delle clausole contrattuali. Il contenuto di tali clausole contrattuali dovrebbe tenere conto dei diversi modelli di business degli enti e delle entità. Tuttavia, poiché i contratti finanziari nelle operazioni internazionali generalmente non variano in funzione del modello di business dell’ente o entità, non è necessario creare contenuti diversi per le clausole contrattuali sul riconoscimento. (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. (6) L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Contenuto delle clausole contrattuali Le clausole contrattuali sul riconoscimento di un pertinente contratto finanziario disciplinato dal diritto di un paese terzo stipulato da un ente o da un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE includono quanto segue: (1) il riconoscimento e l’accettazione, da parte delle parti, del fatto che il contratto può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi derivanti da tale contratto ai sensi degli articoli 33 bis , 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE come recepiti dal diritto nazionale applicabile e che saranno applicate le condizioni di cui all’articolo 68 di tale direttiva come recepite dal diritto nazionale applicabile; (2) una descrizione dei poteri dell’autorità di risoluzione di cui agli articoli 33 bis , 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE quali recepiti dal diritto nazionale applicabile o un riferimento a tali poteri e una descrizione delle condizioni di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile o un riferimento ad esse; (3) il riconoscimento e l’accettazione da parte delle parti: a) del fatto che sono vincolate agli effetti dell’applicazione dei seguenti poteri: — la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a norma dell’articolo 69 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la limitazione dell’opponibilità dei diritti di garanzia a norma dell’articolo 70 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; — la sospensione dei diritti di recesso dal contratto a norma dell’articolo 71 della direttiva 2014/59/UE come recepito dal diritto nazionale applicabile; b) del fatto che sono vincolate alle disposizioni dell’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE come recepite dal diritto nazionale applicabile; (4) il riconoscimento e l’accettazione, da parte delle parti, del fatto che le clausole contrattuali sul riconoscimento sono esaustive sulle questioni ivi descritte, con esclusione di ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all’oggetto dell’accordo in questione. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 ).

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