Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1360/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

Pubblicato: 28/07/2022 In vigore dal: 28/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1360 of 28 July 2022 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation

Testo normativo

5.8.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 205/115 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1360 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce le prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili. (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione ( 3 ) ha introdotto un nuovo allegato Ib (parte 21 Light) nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 4 ) allo scopo di garantire una maggiore proporzionalità per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto. (3) Alcuni dati e informazioni utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 devono essere forniti dal soggetto responsabile della progettazione conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere anche i riferimenti a tali dati e informazioni stabiliti conformemente al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012. (4) Il regolamento (UE) n. 1321/2014 si riferisce specificamente ai soggetti responsabili della progettazione come stabiliti in conformità dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012. Il nuovo allegato Ib di tale regolamento introduce una nuova categoria di soggetti che può essere responsabile della progettazione e che dovrebbe essere riportata anche nel regolamento (UE) n. 1321/2014. (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ( 5 ) in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) l’allegato I (parte M) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; 2) l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; 3) l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; 4) l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento. 5) l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni ( GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto ( GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ( GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1 ). ( 5 ) Parere n. 05/2021dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, del 22 ottobre 2021, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione (https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021). ALLEGATO I L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) il punto M.A.302 è così modificato: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) L’AMP deve osservare: 1. le istruzioni impartite dall’autorità competente; 2. le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità: i) impartite dai titolari del certificato di omologazione, del certificato ristretto di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare di qualsiasi ulteriore approvazione pertinente rilasciata a norma dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n 748/2012; ii) incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili; iii) incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;»; ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) L’AMP deve essere sottoposto a revisioni periodiche e, ove necessario, deve essere modificato di conseguenza. Le revisioni devono garantire la costante validità e l’aggiornamento dell’AMP alla luce dell’esperienza operativa e delle istruzioni dell’autorità competente, tenendo conto delle istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emesse dai titolari del certificato di omologazione e del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 2) il punto M.A.304 è sostituito dal seguente: «M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni La persona o l’impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando, a seconda dei casi, i dati seguenti: a) i dati approvati dall’Agenzia; b) i dati approvati da un’impresa di progettazione conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; c) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012; d) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012; e) i dati dichiarati dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto conforme all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 3) al punto M.A.305, lettera e), il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. dati specifici relativi a determinati componenti: i) un registro dell’utilizzo per ciascuna parte a vita limitata, che funge da base per determinare lo stato aggiornato di conformità alle limitazioni di aeronavigabilità; ii) il CRS e i registri di manutenzione dettagliati per l’ultima esecuzione di interventi di manutenzione programmata e successivi interventi di manutenzione non programmata di tutte le parti a vita limitata e di tutti i componenti con limite temporale di utilizzo fintantoché la manutenzione programmata sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata di portata e di dettaglio equivalenti, ma relativa ad un periodo non inferiore a 36 mesi; iii) il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile ELA2 privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi; iv) il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi.»; 4) al punto M.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Ai fini del presente allegato, sono dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito: 1. i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia; 2. qualsiasi direttiva di aeronavigabilità applicabile; 3. le istruzioni applicabili per il mantenimento dell’aeronavigabilità e altre istruzioni di manutenzione emanate dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012; 4. per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto; 5. qualsiasi dato applicabile emesso in conformità del punto 145.A.45, lettera d).»; 5) al punto M.A.501, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità dell’allegato I (parte 21), capitolo Q, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012 o al presente allegato (parte M), o all’allegato V quinquies (parte CAO).»; 6) il punto M.A.502 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2 a 6, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità del presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), o dell’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi.»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata conformemente al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA e deve essere soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801.»; iii) è aggiunta la lettera e): «e) La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3 a 6, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dall’impresa di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»; 7) al punto M.A.901, lettera k), il punto 11 è sostituito dal seguente: «11. se richiesto, l’aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente alla sua configurazione più recente conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo I, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 8) il punto M.A.903 è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: «M.A.903 Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione»; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all’interno dell’Unione, il richiedente deve: 1. notificare al precedente Stato membro in quale altro Stato l’aeromobile verrà registrato; 2. chiedere al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 9) il punto M.A.904 è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: «M.A.904 Revisione dell’aeronavigabilità di aeromobili importati nell’Unione»; ii) alla lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. chiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»; iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un certificato di aeronavigabilità, dopo aver accertato che l’aeromobile è conforme ai requisiti dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 10) l’appendice I è così modificata: i) al punto 5.1, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. predisporre l’approvazione di qualsiasi modifica dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica. In caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi modifica ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica; 4. predisporre l’approvazione di qualsiasi riparazione all’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione. In caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi riparazione ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo N, del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione.». ALLEGATO II L’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) il punto 145.A.42 è così modificato: i) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità dell’allegato I (parte 21), capitolo Q, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012, all’allegato I (parte M), punto M.A.502, all’allegato III (parte ML), punto ML.A.502 o al presente allegato (parte 145);»; ii) alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) I componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul suo aeromobile.»; 2) al punto 145.A.60, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) L’impresa è tenuta a segnalare all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione dell’aeromobile o dei componenti: i) eventi o condizioni relativi alla sicurezza di un aeromobile o di un componente identificato dall’impresa che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona; nonché ii) in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.». ALLEGATO III L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) al punto 66.A.45, la lettera h), punto ii).3, è sostituita dal seguente: «3. qualora il richiedente abbia fornito solo prove relative a un anno di esperienza secondo la deroga di cui al punto 66.A.30, lettera a), punto 2 ter .ii), nella licenza deve essere inserita la seguente limitazione: “interventi complessi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B, e all’allegato Ib (parte 21 Light), punti 21L.A.62 e 21L.A.102, del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.431B, e all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.202 o punto 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012”. Si considera che il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica della sottocategoria B1.2 approvata con l’abilitazione per il gruppo 3, oppure della categoria B3 approvata con l’abilitazione “velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM uguale o inferiore a 2 000 kg”, soddisfi i requisiti per il rilascio di una licenza delle sottocategorie L1 e L2 con le corrispondenti abilitazioni complete e con le stesse limitazioni della licenza B1.2/B3 detenuta.»; 2) al punto 66.B.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Nel caso della formazione per tipo per dirigibili del gruppo 1, i corsi devono sempre essere approvati direttamente dall’autorità competente. L’autorità competente dispone di una procedura per garantire che il programma della formazione per tipo per dirigibili copra tutti gli elementi compresi nei dati di manutenzione del titolare dell’approvazione del progetto o del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto.». ALLEGATO IV L’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: 1) al punto ML.A.302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) L’AMP: 1. deve identificare chiaramente il proprietario dell’aeromobile e il relativo aeromobile, compresi, a seconda dei casi, i motori e le eliche installati; 2. deve comprendere a) gli interventi o le ispezioni contenuti nel programma minimo di ispezione applicabile (minimum inspection programme – “MIP”) di cui alla lettera d); o b) le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) emesse dal titolare dell’approvazione del progetto (design approval holder – “DAH”); o c) le ICA emesse dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto.»; 2) il punto ML.A.304 è sostituito dal seguente: «ML.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni La persona o l’impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando i dati applicabili, vale a dire, a seconda dei casi: a) i dati approvati dall’Agenzia; b) i dati approvati da un’impresa di progettazione conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; c) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012; d) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012; e) i dati dichiarati da un dichiarante conforme all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 3) al punto ML.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Ai fini del presente allegato, si intende per “dati di manutenzione applicabili” quanto elencato di seguito: 1. i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia; 2. qualsiasi AD applicabile; 3. le ICA applicabili e altre istruzioni di manutenzione emesse dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012; 4. per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto; 5. qualsiasi dato applicabile emesso in conformità del punto 145.A.45, lettera d).»; 4) al punto ML.A.501, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Se non diversamente specificato nell’allegato I (parte M), capitolo F, nell’allegato II (parte 145), nell’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento o nell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o nell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni: i) è in condizioni soddisfacenti; ii) è stato adeguatamente riammesso in servizio utilizzando un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, o un modulo equivalente; iii) è stato contrassegnato conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo Q, o all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 5) il punto ML.A.502 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) I componenti accettati dal proprietario in conformità dell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o dell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa, previa accettazione da parte del proprietario alle condizioni di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2. Tale manutenzione non è idonea per il rilascio di un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, e deve essere soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile.»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) I componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3 a 6, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa. In tal caso, in deroga a quanto stabilito alla lettera b), la manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»; 6) al punto ML.A.902, lettera b), il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. una modifica o una riparazione dell’aeromobile o di un componente installato sull’aeromobile non è conforme all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 7) il punto ML.A.903 è così modificato: i) alla lettera a), il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. tutte le modifiche e le riparazioni eseguite sull’aeromobile sono state registrate e sono conformi all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»; ii) alla lettera a), il punto 11 è sostituito dal seguente: «11. se richiesto, l’aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente alla sua configurazione più recente conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo I, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 8) al punto ML.A.905, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. chiedere successivamente al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»; 9) il punto ML.A.906 è così modificato: i) alla lettera a), il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. chiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) Una volta accertata la conformità dell’aeromobile all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di aeronavigabilità.»; 10) L’appendice I è così modificata: i) alla lettera e), punto 1, i paragrafi iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti: «iii) predisporre l’approvazione di qualsiasi modifica dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica; Nel caso di un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi modifica ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima della sua integrazione; iv) predisporre l’approvazione di qualsiasi riparazione dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione; Nel caso di un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi riparazione ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima che venga eseguita.». ALLEGATO V L’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione è così modificato: al punto CAMO.A.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Fatta salva la lettera a), l’impresa garantisce che siano segnalati all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, i malfunzionamenti, i difetti tecnici, i superamenti di limitazioni tecniche, gli eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano avere messo in pericolo l’impiego sicuro dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.».

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