Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1367 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
17.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1367 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Veicolo a quattro ruote munito di un motore elettrico CC, con tensione di 24 V e di potenza uguale 800 W, alimentato da due batterie ricaricabili a 12 volt di capacità pari a 45 Ah. Misura approssimativamente 65 cm di larghezza, 125 cm di lunghezza e 129 cm di altezza (misurata al sedile posteriore, 85 con il sedile posteriore ribaltato). Il suo peso totale è di circa 107 kg (108 kg batterie incluse). Il suo carico massimo è 130 kg circa.
Il veicolo presenta le seguenti caratteristiche:
—
una piattaforma orizzontale che collega la parte anteriore a quella posteriore, la piattaforma non può essere regolata in nessun modo (per esempio ribaltata o inclinata) per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore;
—
due assali a molla, trazione posteriore e un interasse di 820 mm;
—
angolo d’attacco 13 °;
—
diametro di sterzata 210 cm;
—
due treni di pneumatici gonfiabili (gli pneumatici posteriori sono più larghi di quelli anteriori);
—
un sedile configurabile, regolabile in altezza e girevole, con supporti e braccioli nonché una superficie antiscivolo per i piedi;
—
colonna dello sterzo regolabile e pieghevole con manubri ovali;
—
luci anteriori e posteriori, indicatori di direzione e retrovisori.
La colonna dello sterzo è inoltre munita di un pannello di controllo con una scatola dell’interruttore, un variatore di velocità, un pulsante dell’avvisatore, un pulsante di accensione/spegnimento, un interruttore dei lampeggianti, un interruttore delle luci, un indicatore di stato della batteria e un regolatore di velocità.
Il veicolo dispone di due leve azionate manualmente per accelerazione, freno e retromarcia. Il volante può essere regolato per consentire le manovre con una mano.
È munito di un sistema «intelligente» di freno elettromagnetico rigenerativo.
Con le batterie interamente ricaricate, il veicolo ha un’autonomia massima fino a 45 km e può raggiungere una velocità massima di circa 15-16 km/h.
Può essere attrezzato con una serie di ruote antiribaltamento posteriori, un cestino per la spesa, un porta-bastone da passeggio ecc.
Il veicolo può essere riposto per il trasporto. Può essere usato su strada, marciapiede, piste pedonali, sentieri di parchi, piste ciclabili e alcuni percorsi ricreativi oppure in zone pedonali (per esempio zone commerciali).
Cfr. immagine
(
*1
)
.
8703 10 18
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici CN 8703 , 8703 10 e 8703 10 18 .
È esclusa la classificazione nella voce 8713 come carrozzella ed altri veicoli per invalidi, in quanto il veicolo non è progettato appositamente per il trasporto di disabili: non presenta elementi speciali destinati ad alleviare la disabilità.
Sebbene il veicolo sia progettato in modo che lo sterzo possa essere controllato con una mano e disponga di un sedile girevole confortevole con braccioli e una superficie antiscivolo per i piedi (e che possa essere attrezzato in opzione con una serie di ruote antiribaltamento), tali caratteristiche non costituiscono oggettivamente caratteristiche speciali intese ad alleviare una disabilità (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8713 90 00 , le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8713 e il parere di classificazione nel SA 8703.10/1).
Inoltre i veicoli muniti di un piantone dello sterzo separato e regolabile e quelli che raggiungono una velocità massima superiore a 10 km/h sono esclusi dalla voce 8713 (cfr. anche NENC relative alla sottovoce 8713 90 00 ).
Il veicolo è usato per il trasporto di persone e alla presentazione alle autorità doganali non è riconoscibile come veicolo progettato esclusivamente per i disabili [cfr. causa C-198/15
(
1
)
], in base alle sue caratteristiche e proprietà oggettive che devono essere valutate al momento dello sdoganamento [cfr. causa C-286/15
(
2
)
]. È irrilevante qualsiasi modifica effettuata successivamente allo sdoganamento, così come ogni altra valutazione del veicolo effettuata da un’autorità nazionale per fini diversi da quelli stabiliti nella legislazione doganale.
Si tratta di un tipo speciale di veicolo per il trasporto di persone.
Esso va pertanto classificato nel codice CN 8703 10 18 come autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone, simile agli autoveicoli per il trasporto di persone sui campi da golf.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
(
1
)
Sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016,
Invamed Group Ltd and Others v Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
, C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362.
(
2
)
Sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016,
Latvijas propāna gaze
, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, punto 33.
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