Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1368 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1368 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1368 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
17.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1368 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Un articolo (cosiddetto obiettivo per fotocamera con fissaggio a clip) costituito da una lente di vetro in un supporto di plastica munito di un fissaggio a clip.
L’articolo è progettato per essere utilizzato con fotocamere monolenti integrate in smartphone, tablet e altri dispositivi analoghi.
L’articolo amplia il campo visivo della fotocamera quando è fissato all’obiettivo della stessa mediante l’attacco a clip.
Cfr. immagine
(
*1
)
9002 11 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9002 e 9002 11 00 .
Date le sue caratteristiche oggettive (presenza di un attacco a clip che serve a fissarlo all’obiettivo di una fotocamera monolente), l’articolo è destinato a essere utilizzato con uno strumento ottico (fotocamera) come sistema di obiettivi che, diretto verso un oggetto, ne dà un’immagine. L’articolo è pertanto un obiettivo ai sensi della voce 9002 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9002 , terzo paragrafo).
Il testo del codice NC 9002 11 00 comprende gli obiettivi per apparecchi fotografici, senza specificare alcun tipo particolare di apparecchi, e non esclude gli obiettivi per le fotocamere integrate in altri articoli che non sono essi stessi classificati come fotocamere.
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9002 11 00 come un obiettivo per fotocamere.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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