Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1369/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 06/08/2021 In vigore dal: 06/08/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1369 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

17.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1369 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Nastro in tessuto elastico, di larghezza di circa 5 cm, ricoperto su un lato di materiale adesivo in gomma sintetica, di peso inferiore o uguale a 1 500  g/m 2 . Il nastro è arrotolato intorno a un cilindro di supporto ed è presentato in scatole di cartone contenenti 16 o 24 rotoli, ciascuno del diametro di circa 7,5 cm. Sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Il nastro è presentato come un nastro destinato a proteggere le articolazioni durante le attività sportive. Cfr. le immagini ( *1 ) . 5906 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera a), del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 5906 e 5906 10 00 . L’articolo non è né impregnato né ricoperto di sostanze farmaceutiche. Non presenta caratteristiche oggettive tali da indicare che è appositamente concepito per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. Inoltre sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 3005 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3005 , terzo paragrafo). Esso deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 5906 10 00 come nastro adesivo di larghezza inferiore o uguale a 20 cm. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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