Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1369 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
17.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1369 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Nastro in tessuto elastico, di larghezza di circa 5 cm, ricoperto su un lato di materiale adesivo in gomma sintetica, di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m
2
.
Il nastro è arrotolato intorno a un cilindro di supporto ed è presentato in scatole di cartone contenenti 16 o 24 rotoli, ciascuno del diametro di circa 7,5 cm. Sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico.
Il nastro è presentato come un nastro destinato a proteggere le articolazioni durante le attività sportive.
Cfr. le immagini
(
*1
)
.
5906 10 00
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera a), del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 5906 e 5906 10 00 .
L’articolo non è né impregnato né ricoperto di sostanze farmaceutiche. Non presenta caratteristiche oggettive tali da indicare che è appositamente concepito per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. Inoltre sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 3005 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3005 , terzo paragrafo). Esso deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva.
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 5906 10 00 come nastro adesivo di larghezza inferiore o uguale a 20 cm.
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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