Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1370 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1370 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
17.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 294/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1370 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo rettangolare piatto (misurante circa 2,50 m × 2,50 m) di tessuto leggero di materie tessili (100 % di fibre di poliestere) ricoperto su un lato di materia plastica (PVC) che non può essere vista ad occhio nudo, con chiusure lampo cucite ai bordi di tre dei suoi lati che permettono di fissarlo a una tenda.
Sulla base delle informazioni riportate sulla confezione, l'articolo è presentato come parete laterale per una tenda. È importato come articolo unico (senza tetto o altre pareti e senza una struttura di sostegno).
6307 90 98
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 7, lettera f), della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 .
La classificazione dell'articolo come copertone nel codice NC 6306 12 00 è esclusa in quanto i copertoni sono generalmente fabbricati con tessuti pesanti e sono destinati a proteggere le merci dalle intemperie [cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 6306 , paragrafo 1)]. Le chiusure lampo cucite sull'articolo e il materiale leggero indicano che l'articolo non è adatto/destinato ad essere utilizzato come copertone di cui al codice NC 6306 12 00 .
Inoltre l'articolo non può essere classificato come una tenda nel codice NC 6306 22 00 poiché, a causa delle sue caratteristiche oggettive, non presenta le caratteristiche essenziali di un articolo completo (tenda) ai sensi della RGI 2, lettera a). Dalle sue caratteristiche oggettive non è nemmeno chiaro se l'articolo debba essere utilizzato come parte di una tenda, di un gazebo o di un altro prodotto.
La voce 6307 comprende gli altri manufatti confezionati di qualsiasi materia tessile, purché non siano compresi in altre voci della sezione XI. Essa comprende anche tele di protezione di tessuto leggero confezionate in piano diverse dai copertoni e dalle tele copripavimento della voce 6306 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6307 , primo paragrafo e secondo paragrafo, punto 8)].
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli «altri manufatti confezionati».
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