Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1401/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari

Pubblicato: 25/08/2021 In vigore dal: 25/08/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1401 of 25 August 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the quantities that may be imported under certain tariff quotas

Testo normativo

26.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1401 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 66, paragrafo 4, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 3 ) , in particolare l’articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l’articolo 16, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 4 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione e prevede norme specifiche. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 5 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). (3) L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio ( 6 ) , modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dalla Thailandia. (4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio ( 7 ) , modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall’Argentina. L’accordo modifica anche il sistema di gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 e istituisce due nuovi contingenti tariffari per il pollame originario dell’Argentina. (5) Le modifiche apportate da tali accordi dovrebbero riflettersi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. (7) Data l’urgenza di applicare detti accordi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Pertanto le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 si applicano anche ai periodi contingentali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia le modifiche relative ai quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4412 e 09.4213 e quelle relative all’istituzione dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4288, 09.4289 e 09.4290 dovrebbero applicarsi dall’inizio dei periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. (8) È necessario stabilire talune disposizioni transitorie relative al proseguimento dell’applicazione degli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 in relazione ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104, in attesa dell’inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4288, e all’adeguamento dei periodi contingentali in corso ai quantitativi disponibili in seguito alle modifiche apportate dal presente regolamento. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) gli articoli 38 e 40 sono soppressi; 2) gli allegati I, II, III, VI e XII sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: 1) L’articolo 7 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 e 09.0130»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129, per prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 00.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1.   Gli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 continuano ad applicarsi ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. 2.   Salvo disposizione contraria degli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di periodi contingentali suddivisi in sottoperiodi, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è ripartita in parti uguali tra i sottoperiodi rimanenti. 3.   Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In caso di aumento dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono rimborsati della differenza di dazio già corrisposto. In caso di riduzione dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello modificato stabilito dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere il dazio pieno per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1, punto 2, si applica ai contingenti tariffari interessati a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dell’allegato I, punto 1, punto 4 e punto 5, lettere b), g), e h), che si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 3 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2021/1234 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 274 del 30.7.2021, pag. 55 ). ( 7 ) Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 264 del 26.7.2021, pag. 1 ). ALLEGATO I Gli allegati I, II, III, VI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: 1) l’allegato I è così modificato: a) le righe relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 sono soppresse; b) dopo la riga relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4286 è inserita la riga seguente: «09.4288 Prodotti ortofrutticoli Importazione UE: esame simultaneo No Sì No» c) dopo la riga relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4283 sono inserite le righe seguenti: «09.4289 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Fino alla fine del periodo contingentale Sì 09.4290 Carni di pollame Importazione UE: esame simultaneo Sì Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 Fino alla fine del periodo contingentale Sì» 2) nell’allegato II, tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4131, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «269 214 000 kg» è sostituito da «276 440 000 kg»; 3) nell’allegato III, tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4168, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «26 581 000 kg» è sostituito da «28 360 000 kg»; 4) l’allegato VI è così modificato: a) le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 sono soppresse; b) è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4288: « Numero d’ordine 09.4288 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Periodo contingentale Dal 1 o giugno al 31 maggio Sottoperiodi contingentali Dal 1 o giugno al 31 agosto Dal 1 o settembre al 30 novembre Dal 1 o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1 o marzo al 31 maggio Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 Origine Argentina Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica No Quantitativo in chilogrammi 19 147 000  kg, suddivisi come segue: 0 kg per il sottoperiodo dal 1 o giugno al 31 agosto 0 kg per il sottoperiodo dal 1 o settembre al 30 novembre 11 700 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o dicembre al 28/29 febbraio 7 447 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o marzo al 31 maggio Codici NC 0703 20 00 Dazio doganale applicabile al contingente 9,6 % ad valorem Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 60 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No» 5) l’allegato XII è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4212, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «68 385 000 kg» è sostituito da «81 968 000 kg»; b) la tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4213 è così modificata: i) la riga «Origine» è sostituita dalla seguente: « Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia, dell’Argentina e del Regno Unito.» ii) alla riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «824 000 kg» è sostituito da «368 000 kg»; c) nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4215, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «109 441 000 kg» è sostituito da «53 866 000 kg»; d) nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4254, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «8 019 000 kg» è sostituito da «2 435 000 kg»; e) nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4255, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «1 162 000 kg» è sostituito da «1 940 000 kg»; f) nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4257, riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «0 kg» è sostituito da «10 000 kg»; g) la tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4412 è così modificata: i) la riga «Origine» è sostituita dalla seguente: « Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia, dell’Argentina e del Regno Unito.» ii) alla riga «Quantitativo in chilogrammi», il quantitativo «2 868 000 kg» è sostituito da «788 000 kg»; h) sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290: « Numero d’ordine 09.4289 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Dal 1 o gennaio al 31 marzo Dal 1 o aprile al 30 giugno Dal 1 o luglio al 30 settembre Dal 1 o ottobre al 31 dicembre Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Polli Origine Argentina Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 Quantitativo in chilogrammi 2 080 000  kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo Codici NC 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 50 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì Condizioni specifiche No Numero d’ordine 09.4290 Accordo internazionale o altro atto Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Periodo contingentale Dal 1 o luglio al 30 giugno Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Carni di pollame, salate o in salamoia Origine Argentina Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 Quantitativo in chilogrammi 456 000  kg Codici NC ex 0210 99 39 Dazio doganale applicabile al contingente 15,4 % Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 50 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento Sì Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI Sì Condizioni specifiche No» ALLEGATO II L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: 1) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0138, riga «Quantitativo», il quantitativo «306 812 000 kg» è sostituito da «307 105 000 kg»; 2) la sezione intitolata «Contingente tariffario nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del vino» è così modificata: a) il titolo è sostituito da: «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del vino»; b) prima della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6715, è inserita la tabella seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0067: « Numero d’ordine 09.0067 Base giuridica specifica Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea Designazione dei prodotti e codici NC Succo e mosto di uva destinati alla produzione di succo di uva e/o prodotti diversi da quelli del settore vitivinicolo, quali bevande analcoliche, marmellate e composte: ex 2009 61 90 (v. codici TARIC) ex 2009 69 11 (v. codici TARIC) ex 2009 69 19 (v. codici TARIC) ex 2009 69 51 (v. codici TARIC) ex 2009 69 90 (v. codici TARIC) Codici TARIC 2009 61 90 10 2009 69 11 11 2009 69 11 19 2009 69 19 10 2009 69 51 10 2009 69 90 20 Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito Quantitativo 2 525 000  kg di peso netto Periodo contingentale Dal 1 o settembre al 31 agosto Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di origine Non applicabile Dazio doganale applicabile al contingente I dazi ad valorem indicati per ciascun codice NC e, per i prodotti del codice NC 2009 69 11 , il dazio specifico espresso in euro/kg previsto dalla tariffa doganale comune dell’Unione europea: per il codice NC ex 2009 61 90 : 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 11 : 40 % ad valorem + 20,6 EUR per 100 kg di peso netto per il codice NC ex 2009 69 19 : 40 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 51 : 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 90 : 22,4 % ad valorem Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Differenza tra il dazio doganale applicabile al contingente e l’aliquota erga omnes applicabile ai paesi terzi. Condizioni specifiche La trasformazione del succo e mosto di uva si effettua entro i sei mesi successivi all’immissione in libera pratica dei prodotti interessati» 3) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine» è così modificata: a) nella tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161 e 09.0162, riga «Dazio doganale applicabile al contingente», l’espressione «20 % ad valorem» è sostituita da «15 % ad valorem»; b) nella tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164, riga «Dazio doganale applicabile al contingente», la percentuale «20 %» è sostituita da «15 %»; 4) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», tabella relativa ai contingenti tariffari recante i numeri d’ordine 09.2101, 09.2102, 09.2011, riga «Quantitativo», il quantitativo «17 006 000 kg» è sostituito da «19 090 000 kg».

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