Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1420/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 30/08/2021 In vigore dal: 30/08/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1420 of 30 August 2021 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2021 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

31.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 305/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1420 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio ( 2 ) , — regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio ( 3 ) , — regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio ( 4 ) e — regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ( 5 ) . (2) I contingenti di pesca per l’anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio ( 6 ) , — regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio ( 7 ) , — regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio ( 8 ) e — regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ( 9 ) . (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2020. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2021 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione ( 10 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione ( 11 ) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2020 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2021 e, se del caso, ai contingenti successivi. (7) Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). La detrazione di 1 271,026 tonnellate risultante da tale superamento era applicabile nel 2020. Su richiesta del Portogallo, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull’arco di due anni (2020 e 2021). Con il regolamento (UE) 2020/1247, la prima metà della detrazione, vale a dire 635,513 tonnellate, è stata effettuata sul contingente portoghese per il 2020. Pertanto, dal contingente portoghese per il 2021 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 635,513 tonnellate. (8) Per quanto riguarda il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell’Unione della zona di gestione 2r quale definita nell’allegato III del regolamento (UE) 2020/123 nel 2020, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2021 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l’abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio ( 12 ) raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca nella zona di gestione 2r nel 2020 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3r del cicerello nel 2021. (9) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti spagnoli per il 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ( 13 ) . (10) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per il 2021 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20 ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente ( GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21 ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 ( GU L 414 del 9.12.2020, pag. 1 ). ( 12 ) CIEM. 2021. Cicerello ( Ammodytes spp.) nelle divisioni 4.b-c e nella sottodivisione 20, zona di gestione 2r del cicerello (Mare del Nord centrale e meridionale). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2021; parere del CIEM 2021, san.sa.2r, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7673. ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 ( GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1 ). ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2020 (in kg) Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2020 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizionale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni da applicare nel 2021 (quantita-tivo in kg) DE HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 39 404 000 18 997 930 20 355 612 107,15 % 1 357 682 / / / 1 357 682 DE MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 23 416 000 21 146 443 22 858 079 108,09 % 1 711 636 / / / 1 711 636 DK COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 1 606 n.p. 1 606 1,00 / / 1 606 DK DGS 15X14 Spinarolo Acque dell’Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 / / 4 718 n.p. 4 718 1,00 / / 4 718 DK HER 03 A. Aringa 3a 10 309 000 7 482 731 7 697 049 102,86 % 214 318 / / / 214 318 DK HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 59 468 000 75 652 933 81 089 507 107,19 % 5 436 574 / / / 5 436 574 DK MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32 19 998 000 17 987 493 18 625 387 103,55 % 637 894 / / / 637 894 DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque norvegesi delle zone 2a e 4a 14 453 000 13 507 878 13 531 201 100,17 % 23 323 / / / 23 323 DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 7 800 88 733 1 137,60  % 80 933 1,00 / / 80 933 DK PRA N1GRN. Gamberetto boreale Acque groenlandesi della zona NAFO 1 1 400 000 2 800 000 2 818 891 100,67 % 18 891 / / / 18 891 DK SAN 234_2R Cicerello Acque dell’Unione della zona di gestione 2r del cicerello 59 106 000 56 042 763 57 756 024 103,06 % 1 713 261 ( 7 ) / / / 1 713 261 ( 7 ) ES COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 11 688 000 9 576 615 9 581 250 100,05 % 4 635 / / / 4 635 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 22 402 n.p. 22 402 1,00 A / 33 603 ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 22 078 n.p. 22 078 1,00 / / 22 078 ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 15 000 21 072 140,48 % 6 072 1,00 / 2 067 8 139 EE COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 300 000 316 377 105,46 % 16 377 / / / 16 377 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 8 988 n.p. 8 988 1,00 / / 8 988 FR NEP 08C. Scampo 8c 0 0 5 342 n.p. 5 342 1,00 / / 5 342 FR WHM ATLANT Marlin bianco Oceano Atlantico / / 1 225 n.p. 1 225 1,00 C / 2 450 IE ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 891 010 2 743 260 2 938 449 107,12 % 195 189 / C ( 6 ) / 195 189 LV HER 3D-R30 Aringa Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 4 253 000 6 135 144 6 138 817 100,06 % 3 673 / C ( 6 ) / 3 673 LV SPR 3BCD-C Spratto Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32 29 073 000 28 618 753 28 635 182 100,06 % 16 429 / C ( 6 ) / 16 429 NL HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 51 717 000 50 896 907 51 002 687 100,21 % 105 780 / / / 105 780 NL WHB 8C3411 Melù 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 / / 12 235 n.p. 12 235 1,00 / / 12 235 PL HER 1/2- Aringa Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 593 000 1 226 015 1 329 820 108,47 % 103 805 / / / 103 805 PL MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 1 649 000 4 724 236 5 185 187 109,76 % 460 951 / / / 460 951 PT ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 273 970 1 638 457 1 595 315 97,37 % -43 142 ( 8 ) n.p. n.p. 635 513 ( 9 ) 635 513 ( 9 ) PT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 164 000 155 278 158 601 102,14 % 3 323 / A ( 6 ) / 3 323 PT BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 3 058 330 3 058 330 3 069 582 100,37 % 11 252 / C ( 6 ) / 11 252 PT HKE 8C3411 Nasello 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 2 614 000 1 996 154 2 135 737 106,99 % 139 583 / C ( 6 ) / 139 583 PT SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N 299 030 299 030 309 761 103,59 % 10 731 / / / 10 731 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 7 ) Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello. ( 8 ) Poiché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021. ( 9 ) Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).

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