Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione del 30 agosto 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1420 of 30 August 2021 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2021 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
31.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 305/10
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1420 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2021
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per l’anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio
(
2
)
,
—
regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio
(
3
)
,
—
regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio
(
4
)
e
—
regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio
(
5
)
.
(2)
I contingenti di pesca per l’anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio
(
6
)
,
—
regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio
(
7
)
,
—
regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio
(
8
)
e
—
regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio
(
9
)
.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2020. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2021 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione
(
10
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione
(
11
)
sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2020 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2021 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(7)
Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). La detrazione di 1 271,026 tonnellate risultante da tale superamento era applicabile nel 2020. Su richiesta del Portogallo, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull’arco di due anni (2020 e 2021). Con il regolamento (UE) 2020/1247, la prima metà della detrazione, vale a dire 635,513 tonnellate, è stata effettuata sul contingente portoghese per il 2020. Pertanto, dal contingente portoghese per il 2021 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 635,513 tonnellate.
(8)
Per quanto riguarda il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell’Unione della zona di gestione 2r quale definita nell’allegato III del regolamento (UE) 2020/123 nel 2020, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2021 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l’abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio
(
12
)
raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca nella zona di gestione 2r nel 2020 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3r del cicerello nel 2021.
(9)
È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti spagnoli per il 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione
(
13
)
.
(10)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per il 2021 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (
GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 (
GU L 414 del 9.12.2020, pag. 1
).
(
12
)
CIEM. 2021. Cicerello (
Ammodytes
spp.) nelle divisioni 4.b-c e nella sottodivisione 20, zona di gestione 2r del cicerello (Mare del Nord centrale e meridionale). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2021; parere del CIEM 2021, san.sa.2r, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7673.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (
GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1
).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2020 (in kg)
Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2020 (quantitativo in kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltipli-catore addizionale
(
3
)
,
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni da applicare nel 2021 (quantita-tivo in kg)
DE
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
39 404 000
18 997 930
20 355 612
107,15 %
1 357 682
/
/
/
1 357 682
DE
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
23 416 000
21 146 443
22 858 079
108,09 %
1 711 636
/
/
/
1 711 636
DK
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
1 606
n.p.
1 606
1,00
/
/
1 606
DK
DGS
15X14
Spinarolo
Acque dell’Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14
/
/
4 718
n.p.
4 718
1,00
/
/
4 718
DK
HER
03 A.
Aringa
3a
10 309 000
7 482 731
7 697 049
102,86 %
214 318
/
/
/
214 318
DK
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
59 468 000
75 652 933
81 089 507
107,19 %
5 436 574
/
/
/
5 436 574
DK
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
19 998 000
17 987 493
18 625 387
103,55 %
637 894
/
/
/
637 894
DK
MAC
2A4 A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a
14 453 000
13 507 878
13 531 201
100,17 %
23 323
/
/
/
23 323
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
7 800
88 733
1 137,60 %
80 933
1,00
/
/
80 933
DK
PRA
N1GRN.
Gamberetto boreale
Acque groenlandesi della zona NAFO 1
1 400 000
2 800 000
2 818 891
100,67 %
18 891
/
/
/
18 891
DK
SAN
234_2R
Cicerello
Acque dell’Unione della zona di gestione 2r del cicerello
59 106 000
56 042 763
57 756 024
103,06 %
1 713 261
(
7
)
/
/
/
1 713 261
(
7
)
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
11 688 000
9 576 615
9 581 250
100,05 %
4 635
/
/
/
4 635
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
22 402
n.p.
22 402
1,00
A
/
33 603
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
22 078
n.p.
22 078
1,00
/
/
22 078
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15 000
15 000
21 072
140,48 %
6 072
1,00
/
2 067
8 139
EE
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
300 000
316 377
105,46 %
16 377
/
/
/
16 377
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
8 988
n.p.
8 988
1,00
/
/
8 988
FR
NEP
08C.
Scampo
8c
0
0
5 342
n.p.
5 342
1,00
/
/
5 342
FR
WHM
ATLANT
Marlin bianco
Oceano Atlantico
/
/
1 225
n.p.
1 225
1,00
C
/
2 450
IE
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 891 010
2 743 260
2 938 449
107,12 %
195 189
/
C
(
6
)
/
195 189
LV
HER
3D-R30
Aringa
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
4 253 000
6 135 144
6 138 817
100,06 %
3 673
/
C
(
6
)
/
3 673
LV
SPR
3BCD-C
Spratto
Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32
29 073 000
28 618 753
28 635 182
100,06 %
16 429
/
C
(
6
)
/
16 429
NL
HER
4AB.
Aringa
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
51 717 000
50 896 907
51 002 687
100,21 %
105 780
/
/
/
105 780
NL
WHB
8C3411
Melù
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
/
/
12 235
n.p.
12 235
1,00
/
/
12 235
PL
HER
1/2-
Aringa
Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
593 000
1 226 015
1 329 820
108,47 %
103 805
/
/
/
103 805
PL
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
1 649 000
4 724 236
5 185 187
109,76 %
460 951
/
/
/
460 951
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 273 970
1 638 457
1 595 315
97,37 %
-43 142
(
8
)
n.p.
n.p.
635 513
(
9
)
635 513
(
9
)
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
164 000
155 278
158 601
102,14 %
3 323
/
A
(
6
)
/
3 323
PT
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
3 058 330
3 058 330
3 069 582
100,37 %
11 252
/
C
(
6
)
/
11 252
PT
HKE
8C3411
Nasello
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
2 614 000
1 996 154
2 135 737
106,99 %
139 583
/
C
(
6
)
/
139 583
PT
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
299 030
299 030
309 761
103,59 %
10 731
/
/
/
10 731
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
7
)
Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello.
(
8
)
Poiché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021.
(
9
)
Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).
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