Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1447/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 03/09/2021 In vigore dal: 03/09/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1447 of 3 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1534 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

6.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1447 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione ( 2 ) . (2) La società Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd ( 3 ) , codice addizionale TARIC ( 4 ) A889, stabilita nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni nell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) sono soggette al dazio antidumping di 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, ha informato la Commissione che dal 22 gennaio 2008 aveva cambiato il proprio nome in «Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei». (3) In seguito alla modifica del nome, il 31 marzo 2021 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio per produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione ad essa applicabile sotto il nome precedente. La società ha precisato nello specifico di aver chiesto che la modifica del nome prenda effetto a decorrere dalla data della sua richiesta alla Commissione, vale a dire dal 31 marzo 2021. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad essa applicabile. (5) Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A889. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1534 è così modificato: «Toyoshima Share Yidu Foods Co.» è sostituita da «Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei». 2.   A decorrere dal 31 marzo 2021, il codice addizionale TARIC A889, precedentemente attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per quanto riguarda Toyoshima Share Yidu Foods Co. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione, del 21 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 351 del 22.10.2020, pag. 2 ). ( 3 ) Tale società figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1534 come produttore esportatore che ha collaborato, non incluso nel campione. ( 4 ) Tariffa integrata dell'Unione europea.

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