Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1595/2024

Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive

Pubblicato: 05/06/2024 In vigore dal: 05/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive EN: Commission Regulation (EU) 2024/1595 of 5 June 2024 correcting certain language versions of Regulation (EU) 2023/1783 as regards the transitional provision on the applicability of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to certain active substances

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1595 6.6.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/1595 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2024 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione ( 2 ) contengono un errore nell'articolo 2 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive in e su determinati prodotti alle quali si applica la disposizione transitoria di tale articolo. (2) Il considerando 10 del regolamento (UE) 2023/1783 espone le ragioni alla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 di tale regolamento. Le versioni in lingua spagnola e tedesca di tale considerando contengono lo stesso errore dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783. (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1783, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato: 1) (non riguarda la versione italiana) 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti ( GU L 229 del 18.9.2023, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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