Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
EN: Commission Regulation (EU) 2024/1595 of 5 June 2024 correcting certain language versions of Regulation (EU) 2023/1783 as regards the transitional provision on the applicability of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to certain active substances
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1595
6.6.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/1595 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2024
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione
(
2
)
contengono un errore nell'articolo 2 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive in e su determinati prodotti alle quali si applica la disposizione transitoria di tale articolo.
(2)
Il considerando 10 del regolamento (UE) 2023/1783 espone le ragioni alla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 di tale regolamento. Le versioni in lingua spagnola e tedesca di tale considerando contengono lo stesso errore dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783.
(3)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1783,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato:
1)
(non riguarda la versione italiana)
2)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti (
GU L 229 del 18.9.2023, pag. 63
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1595/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.