Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1702/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1702 della Commissione del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 10/11/2020 In vigore dal: 10/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1702 della Commissione del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1702 of 10 November 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 382/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1702 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Sistema di avvolgimento per cavi, che consiste nei seguenti componenti: — un cavo munito di un pezzo di congiunzione (una spina) ad un’estremità, progettato per una tensione massima di 1 000 V — un avvolgicavo in plastica munito di un meccanismo a molla retraibile (incluso un sistema di freno per arrestare l’avvolgimento), un sistema di contatto di ottone per la trasmissione della corrente elettrica e raccordi in plastica. Esso è progettato per essere montato in un’aspirapolvere. Cfr. immagini ( *1 ) . 8544 42 90 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544 , 8544 42 e 8544 42 90 . È esclusa la classificazione nella voce 8508 come parti di aspirapolvere in quanto in base alle sue caratteristiche oggettive l’articolo non è identificabile come esclusivamente o principalmente adatto a un’aspirapolvere. L’articolo è un apparecchio composito (i suoi componenti sono assemblati per formare un insieme) ai sensi della nota 3 della sezione XVI e consiste essenzialmente in un cavo munito di un pezzo di congiunzione della voce 8544 e di un avvolgitore della voce 8479 . Il cavo svolge la funzione principale dell’apparecchio. L’articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8544 42 90 come altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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