Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1865/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci

Pubblicato: 22/10/2021 In vigore dal: 22/10/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1865 of 22 October 2021 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) 2019/66 on rules on uniform practical arrangements for the performance of official controls on plants, plant products and other objects in order to verify compliance with Union rules on protective measures against pests of plants applicable to those goods

Testo normativo

25.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 377/32 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1865 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione ( 2 ) contiene un errore all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i controlli ufficiali che le autorità competenti devono effettuare nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali, e all’articolo 1, paragrafo 4, prima frase, per quanto riguarda i controlli fisici che devono essere effettuati dalle autorità competenti. (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (non riguarda la versione italiana) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci ( GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1 ).

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