Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
Cosa prevede il Regolamento UE 2018/1909 in materia di scambio di informazioni sul regime di call-off stock?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/1909 modifica il Regolamento UE 904/2010 per introdurre nuove disposizioni sullo scambio automatizzato di dati relativi al regime di call-off stock tra gli Stati membri. Il provvedimento si applica alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di questo regime semplificato, disciplinato dalla Direttiva IVA 2006/112/CE. Le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso automatizzato ai dati raccolti dai soggetti passivi IVA, al fine di monitorare correttamente l'applicazione della semplificazione introdotta. In pratica, i dati da scambiare includono i numeri di identificazione IVA dei cedenti e dei fornitori di servizi, nonché il valore totale delle operazioni effettuate tra soggetti identificati in diversi Stati membri. Questo sistema di monitoraggio è essenziale per prevenire abusi e garantire la corretta applicazione del regime, proteggendo l'integrità del sistema IVA comunitario. Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2019 ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
EN: Council Regulation (EU) 2018/1909 of 4 December 2018 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of call-off stock arrangements
Testo normativo
7.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 311/1
REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
2
)
,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
3
)
per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni.
(2)
Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio
(
4
)
, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio
(
5
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);»;
2)
alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«e)
il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(
1
)
Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35
.
(
3
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2018/1909 è il riferimento normativo per il monitoraggio del call-off stock e lo scambio automatizzato di informazioni IVA tra Stati membri. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione dati, i numeri di identificazione IVA, le operazioni intracomunitarie e la cooperazione amministrativa in materia di IVA. È strettamente correlato alla Direttiva 2006/112/CE e al Regolamento 904/2010 sulla lotta alla frode fiscale.
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