Regolamento UE In vigore IVA

Regolamento UE 1948/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commiss

Pubblicato: 10/11/2021 In vigore dal: 10/11/2021 Documento ufficiale

Come deve essere trattato il rimborso dell'IVA per i soggetti non imponibili e per le attività esenti secondo il Regolamento UE 2021/1948?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2021/1948 stabilisce come classificare i rimborsi dell'IVA nel calcolo del Reddito Nazionale Lordo (RNL) ai fini della contabilità nazionale europea. La norma si applica a livello di Stati membri dell'UE e riguarda specificamente i rimborsi IVA concessi a soggetti non imponibili (come enti pubblici, organizzazioni no-profit) e a soggetti imponibili che svolgono attività esenti (come banche, assicurazioni, strutture sanitarie). Il regolamento prevede che questi rimborsi non siano più considerati come "IVA deducibile" nei conti nazionali, bensì come "altri trasferimenti correnti" (categoria D.7) o "trasferimenti in conto capitale" (categoria D.9) secondo il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010). Questo cambiamento di classificazione è rilevante per commercialisti e aziende perché influisce sulla corretta rappresentazione dei dati macroeconomici nazionali e sulla comparabilità dei dati tra Stati membri, anche se non modifica direttamente il diritto al rimborso IVA secondo la normativa tributaria nazionale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1948 of 10 November 2021 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 1999/622/EC, Euratom and Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2

Testo normativo

11.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 398/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1948 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il trattamento dei rimborsi dell’IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ( 2 ) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica. (2) Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. (3) Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») ( 3 ) . (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione ( 4 ) e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione ( 5 ) . (5) Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 6 ) dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto. (6) Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell’IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva. Articolo 2 La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica ( GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea ( GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ( GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51 ). ( 5 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6 ). ( 6 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2021/1948 è il riferimento normativo per il trattamento contabile dei rimborsi IVA nel Sistema europeo dei conti (SEC 2010) e nel calcolo del Reddito Nazionale Lordo (RNL). Professionisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere la classificazione corretta dei rimborsi IVA a soggetti non imponibili e attività esenti, nonché per garantire l'armonizzazione dei dati statistici tra gli Stati membri dell'Unione europea secondo la Direttiva IVA 2006/112/CE.

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