Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2013/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE

Pubblicato: 23/07/2024 In vigore dal: 23/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2013 of 23 July 2024 on measures to prevent the establishment and spread within the Union territory and to eradicate Pomacea (Perry) and repealing Implementing Decision 2012/697/EU

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2013 26.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2024 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da d) a g), considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione ( 2 ) stabilisce le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) («organismo nocivo specificato»). (2) L’esperienza acquisita con l’applicazione della decisione di esecuzione 2012/697/UE mostra la necessità di aggiornare tali misure al fine di disporre di norme dettagliate per lo svolgimento di indagini e di specificare ulteriormente le misure di eradicazione dell’organismo nocivo specificato. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 3 ) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione. (4) L’organismo nocivo specificato figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione e ha un impatto significativo sulle piante da impianto, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce («piante specificate»). (5) Al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e la sua rapida eradicazione, è opportuno effettuare indagini annuali nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione ( 4 ) . Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici. (6) In considerazione della biologia dell’organismo nocivo specificato, le aree delimitate dovrebbero essere costituite da una zona infestata di almeno 10 m intorno al luogo in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, o comprendente l’intero campo nel caso in cui l’organismo nocivo sia stato rilevato in un campo coltivato, e da una zona cuscinetto di almeno 500 m attorno alla zona infestata, ma comprendente solo i corsi d’acqua e le zone sature di acqua dolce. Tuttavia, se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua dovrebbe anch’esso essere incluso nella zona cuscinetto per una lunghezza di almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte dal luogo in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, al fine di tenere conto della potenziale diffusione di quest’ultimo con il flusso dell’acqua. (7) L’esperienza acquisita con l’applicazione della decisione di esecuzione 2012/697/UE ha evidenziato che le persone tendono a spostare l’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, senza sapere che si tratta di un organismo nocivo da quarantena del quale sono vietati l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’UE. Per questo motivo all’interno delle aree delimitate le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata da tale organismo nocivo e alle misure in vigore per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. (8) Una volta rilevato l’organismo nocivo specificato, le misure di eradicazione dovrebbero includere la rimozione e la distruzione dell’organismo nocivo specificato, comprese le sue uova, protocolli d’igiene per i macchinari e le attrezzature, nonché una combinazione di trattamenti e strategie di gestione delle acque per la sua eradicazione. (9) Tuttavia, in caso di ritrovamenti isolati o ritrovamenti in paesi in cui, a causa delle condizioni climatiche, l’organismo nocivo specificato non può insediarsi, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata quando l’organismo nocivo specificato è immediatamente eradicato e vi sono prove del fatto che il ritrovamento presumibilmente non porterà al suo insediamento. Si tratta dell’approccio più appropriato per ritrovamenti isolati, a condizione che siano effettuate indagini per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato. (10) Pertanto, e per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/697/UE, in quanto le sue disposizioni relative alla prevenzione dell’insediamento e della diffusione dell’organismo nocivo specificato dovrebbero essere sostituite in parte dal presente regolamento e in parte dagli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 26 gennaio 2025 al fine di garantire che le corrispondenti disposizioni relative all’organismo nocivo specificato si applichino a decorrere dalla stessa data di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione ( 5 ) in relazione a tale organismo nocivo. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Pomacea (Perry) e misure per la sua eradicazione. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «organismo nocivo specificato»: tutte le fasi del ciclo di vita del genere Pomacea (Perry); (2) «piante specificate»: piante da impianto, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce; (3) «scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per Pomacea spp. ( 6 ) , pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Articolo 3 Indagini sul territorio dell’Unione 1.   Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate di cui all’articolo 4, nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Le indagini consistono in esami visivi, effettuati nei periodi più opportuni per rilevare l’organismo nocivo specificato, sui campi delle piante specificate e sulle zone umide naturali o artificiali, quali fiumi, laghi, stagni e canali di irrigazione. Articolo 4 Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio un’area delimitata costituita da: a) una zona infestata, comprendente almeno l’area situata entro un raggio di 10 m intorno al luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo nocivo specificato o, nel caso in cui l’organismo nocivo specificato sia stato rilevato in un campo coltivato, l’intero campo, e b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m intorno alla zona infestata. 2.   La zona cuscinetto comprende solo i corsi d’acqua e le zone sature di acqua dolce. Se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua è incluso nella zona cuscinetto per una lunghezza di almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte dal luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo nocivo specificato. 3.   Nei casi in cui le zone cuscinetto di diverse aree delimitate si sovrappongano, è istituita una nuova area delimitata, comprendente l’area coperta dalle pertinenti zone infestate e zone cuscinetto, al fine di garantire una chiara delimitazione dell’area delimitata. 4.   Se viene rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato nella zona cuscinetto la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è modificata di conseguenza. 5.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate. Articolo 5 Deroga alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’organismo nocivo specificato è stato rilevato in uno dei seguenti luoghi: i) un corpo idrico isolato (ad esempio uno stagno o un lago); ii) un sito di produzione fisicamente isolato dalle vie navigabili circostanti; iii) un corpo idrico naturale in cui, a causa delle basse temperature, l’organismo nocivo specificato non può insediarsi; b) vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato non è fuggito dal luogo in cui è stato rilevato; c) vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà all’insediamento dell’organismo nocivo specificato; d) non vi è alcun collegamento idrico che consenta la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato tra il luogo in cui è stato rilevato e l’ambiente naturale nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii); e) nel caso in cui esista un sistema di depurazione nel corpo idrico, tale sistema è stato pulito per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta le misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) individua l’origine dell’infestazione ed esamina, per quanto possibile, le vie di diffusione associate al ritrovamento dell’organismo nocivo specificato; c) sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e d) effettua esami visivi nel sito in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato e nell’ambiente circostante per almeno due anni dopo il ritrovamento, per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii). Articolo 6 Misure di eradicazione Le misure di eradicazione comprendono i seguenti elementi: a) la rimozione e la distruzione dell’organismo nocivo specificato; b) il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato tramite ispezioni due volte l’anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto; c) un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l’organismo nocivo specificato ed essere in grado di diffonderlo; d) un protocollo d’igiene per tutte le attrezzature utilizzate nelle attività nautiche e nelle imbarcazioni, comprese le reti da pesca, che rimangono fisse nella zona delimitata; e) una combinazione di trattamenti contro l’organismo nocivo specificato e strategie di gestione delle acque, tra cui l’essiccazione di appezzamenti, laghi artificiali, stagni e canali di irrigazione, nelle zone in cui è applicabile. Articolo 7 Indagini annuali nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Tali indagini consistono in: a) esami visivi, effettuati nei periodi più opportuni per rilevare l’organismo nocivo specificato, sui campi delle piante specificate e sulle zone umide naturali o artificiali, quali fiumi, laghi, stagni e canali di irrigazione; e b) campionamenti e prove in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato. Articolo 8 Revoca della delimitazione La delimitazione di cui all’articolo 4 può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi. Articolo 9 Obblighi di comunicazione Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma: a) dell’articolo 3 al di fuori delle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione; b) dell’articolo 7 nelle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato del presente regolamento. Articolo 10 Abrogazione della decisione di esecuzione 2012/697/UE La decisione di esecuzione 2012/697/UE è abrogata. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento si applica a decorrere dal 26 gennaio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj ( 2 ) Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) ( GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1231/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ( GU L, 2024/2004, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2004/oj ) ( 6 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Pest survey card on Pomacea spp.», pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020:EN-1877. 37 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1877. ALLEGATO Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate a norma dell’articolo 7 PARTE A 1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) 4. Approccio (eradicazione o contenimento) 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Zone a rischio individuate 8. Zone a rischio sottoposte a ispezione 9. Materiale vegetale/merce 10. Elenco delle specie vegetali ospiti 11. Calendario 12. Dati relativi all’indagine 13. Numero di campioni sintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 14. Numero di campioni asintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 15. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 16. Osservazioni A) Numero di esami visivi B) Numero totale di campioni raccolti C) Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico) D) Numero di trappole (o altro metodo di cattura) E) Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D) F) Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA ecc.) G) Numero totale di prove H) Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione ecc.) Nome Data di definizione Descrizione Numero I) Numero di altre misure Numero Data A B C D E F G H I i ii iii iv i ii iii iv 2. Istruzioni per compilare il modello Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione: 1. All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. 2. All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio). 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio. Per la colonna 8: indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7. Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie). Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere. Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.). Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. PARTE B 1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (ha) 4. Approccio 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Calendario A. Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+) B. Sforzo di campionamento C. Risultati dell’indagine 25. Osservazioni 8. Popolazione bersaglio 9. Unità epidemiologiche 10. Metodi di rilevazione 11. Efficacia di campionamento 12. Sensibilità del metodo 13. Fattori di rischio (attività, luoghi e zone) 14. Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione 15. Numero di esami visivi 16. Numero di campioni 17. Numero di trappole 18. Numero di siti di cattura 19. Numero di prove 20. Numero di altre misure 21. Risultati 22. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 23. Grado di affidabilità raggiunto 24. Prevalenza attesa Nome Data di definizione Descrizione Numero Specie ospiti Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) Unità di ispezione Descrizione Unità Esami visivi Cattura Prove Altri metodi Fattore di rischio Livelli di rischio Numero di luoghi Rischi relativi Proporzione della popolazione ospite Positivi Negativi Indeterminati Numero Data 2. Istruzioni per compilare il modello Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare: — la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; — il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; — il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione: 1. All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. 2. All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio). 3. Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini. Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base. Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne. Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione). Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite. Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione». Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi). Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.). Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del grado di affidabilità raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa. Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2013/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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