Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2017 of 9 December 2020 amending Part 2 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/878 as regards the entry for United Kingdom in respect of Northern Ireland (Text with EEA relevance)
Testo normativo
10.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 415/43
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2017 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
che modifica l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003
(
1
)
, in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione
(
2
)
stabilisce le norme per l’applicazione di misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da
Echinococcus multilocularis
nei cani in caso di movimenti a carattere non commerciale verso il territorio o parti del territorio di alcuni Stati membri. Più in particolare, l’articolo 2 di tale regolamento delegato stabilisce le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, per quanto riguarda l’infezione da
Echinococcus multilocularis
e stabilisce le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per poter conservare il diritto di applicare dette misure sanitarie preventive.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione
(
3
)
elenca gli Stati membri, o le parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione relative all’
Echinococcus multilocularis
di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772. L’elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
(3)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione.
(4)
Tutto il territorio del Regno Unito figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. È pertanto necessario modificare la parte 2 di tale allegato sostituendo la voce relativa al Regno Unito con una voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(5)
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da
Echinococcus multilocularis
nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (
GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all’applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l’infezione da
Echinococcus multilocularis
nei cani (
GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1
).
ALLEGATO
«PARTE 2
Elenco degli Stati membri
(
*1
)
, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772
Codice
Totalità/parti del territorio
Finlandia
FI
Tutto il territorio
Irlanda
IE
Tutto il territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)
UK (NI)
Irlanda del Nord
(
*1
)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»
»
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