Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2027 della Commissione del 29 novembre 2019 recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all’olio di oliva
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2027 of 28 November 2019 derogating from Regulations (EC) Nos 2305/2003, 969/2006 and 1067/2008 and from Implementing Regulations (EU) 2015/2081 and (EU) 2017/2200, Regulation (EC) No 1964/2006 and Implementing Regulation (EU) No 480/2012 and Regulation (EC) No 1918/2006 as regards the dates for lodging import licence applications and issuing import licences in 2020 under the tariff quotas for cer
Testo normativo
4.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 313/28
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2027 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d’importazione nel 2020 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all’olio di oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)
I regolamenti (CE) n. 2305/2003
(
2
)
, (CE) n. 969/2006
(
3
)
, (CE) n. 1067/2008 della Commissione
(
4
)
e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081
(
5
)
e (UE) 2017/2200 della Commissione
(
6
)
prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126, di granturco nell’ambito del contingente 09.4131, di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 nonché di taluni cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279.
(2)
Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione
(
7
)
e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione
(
8
)
prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079.
(3)
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione
(
9
)
prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia nell’ambito del contingente 09.4032.
(4)
Tenuto conto dei giorni festivi del 2020, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d’importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. Se del caso, resta applicabile il coefficiente di attribuzione fissato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione
(
10
)
.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Cereali
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di orzo emessi nell’ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
4. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di granturco emessi nell’ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
5. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
6. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
7. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
8. In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
9. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
10. In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di cereali originari dell’Ucraina emessi nell’ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
Articolo 2
Riso
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
2. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell’ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
3. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 11 dicembre 2020, ora di Bruxelles.
4. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2020, i titoli d’importazione di rotture di riso emessi nell’ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso del periodo di cui all’allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alla data corrispondente ivi figurante.
Articolo 3
Olio di oliva
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l’anno 2020, le domande di titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 15 dicembre 2020.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso scade il 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
a nome del presidente,
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (
GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (
GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (
GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (
GU L 313 del 29.11.2017, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (
GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (
GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (
GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84
).
(
10
)
Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13
).
ALLEGATO I
Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di cereali
Date di rilascio
Da venerdì 3 aprile, ore 13, fino alle ore 13 di venerdì 10 aprile 2020, ora di Bruxelles
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020
ALLEGATO II
Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di riso
Date di rilascio
Da venerdì 3 aprile, ore 13, fino alle ore 13 di venerdì 10 aprile 2020, ora di Bruxelles
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 aprile 2020
ALLEGATO III
Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di olio d’oliva
Date di rilascio
Lunedì 6 o martedì 7 aprile 2020
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 17 aprile
Lunedì 18 o martedì 19 maggio 2020
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 28 maggio
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