Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2046/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

Pubblicato: 23/11/2021 In vigore dal: 23/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2046 of 23 November 2021 granting protection in the Union to the Geographical Indication 'ម្រេចកំពត'/'Kampot Pepper' registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act

Testo normativo

24.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 418/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2046 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត» / « Kampot Pepper » iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 14 dicembre 2020 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», richiesto dalla Cambogia, è ormai iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra. (3) In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) perché possano essere presentate eventuali opposizioni. (4) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» alla luce delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che sono soddisfatte. (5) Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper». (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «pepe». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1 . ( 2 ) GU C 30 del 27.1.2021, pag. 9 .

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