Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2062 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2062 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2062 of 30 July 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2062
31.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2062 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(
1
)
, in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(
2
)
ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)
L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende l’olio ricco di acido docosaesaenoico («DHA») e di acido eicosapentaenoico («EPA») derivato da
Schizochytrium
sp. quale nuovo alimento.
(4)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, è stata autorizzata l’immissione sul mercato dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti.
(5)
Il 30 gennaio 2024 la società DSM Nutritional Products Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp.. Il richiedente ha chiesto di abbassare il livello di DHA portandolo da quello attualmente autorizzato pari o superiore al 22,5 % a un livello pari o superiore al 15,0 %.
(6)
Secondo il richiedente la giustificazione della domanda risiede nel fatto che le modifiche delle specifiche proposte sono relative a un’ottimizzazione dei nutrienti della fermentazione e delle condizioni di fabbricazione. La conseguente diminuzione dei livelli di DHA nel prodotto è voluta e prevista, ed è il risultato dei miglioramenti e dell’ottimizzazione della produzione dovuti principalmente a lievi modifiche della fase di fermentazione, mentre le altre fasi della trasformazione restano invariate. Il richiedente ha inoltre indicato che la modifica richiesta delle specifiche dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. non incide sulla sicurezza del nuovo alimento.
(7)
La Commissione ritiene che la domanda di aggiornamento dell’elenco dell’Unione concernente la modifica delle specifiche dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. proposta dal richiedente non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica richiesta delle specifiche riguarda livelli di DHA inferiori a quelli precedentemente giudicati sicuri dall’Autorità
(
4
)
. Il riesame delle specifiche dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. riguarda la modifica di un solo parametro, il livello di DHA, mentre gli altri parametri delle specifiche restano invariati.
(8)
Le informazioni fornite nella domanda e il parere scientifico dell’Autorità dal titolo «Scientific Opinion on the extension of use for DHA and EPA-rich algal oil from
Schizochytrium
sp. as a Novel Food ingredient» presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle specifiche del nuovo alimento sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(10)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (
GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (
GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/258/oj
).
(
4
)
«Scientific Opinion on the extension of use for DHA and EPA-rich algal oil from
Schizochytrium
sp. as a Novel Food ingredient» (EFSA Journal 2014;12(10):3843).
ALLEGATO
Nella tabella 2 (Specifiche) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato
Specifiche
«
Olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp.
Indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g
Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio
Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA e di EPA derivato da
Schizochytrium
sp. devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).
Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %
Insaponificabili: ≤ 4,5 %
Acidi grassi trans: ≤ 1 %
Tenore di DHA: ≥ 15 %
Tenore di EPA: ≥ 10 %»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2062/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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