Regolamento delegato (UE) 2021/2127 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Regolamento delegato (UE) 2021/2127 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2127 of 29 September 2021 amending Annex IV to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Testo normativo
3.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 432/7
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2127 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2021
che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati («Tutto tranne le armi» —
Everything But Arms
— «EBA»). L’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.
(2)
L’ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020. Pertanto Vanuatu non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di paese beneficiario dell’EBA a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimosso dall’allegato IV di tale regolamento. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 la rimozione di Vanuatu dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Vanuatu dovrebbe pertanto essere rimosso dall’allegato IV con applicazione a decorrere dal 1
o
gennaio 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012
Nella tabella dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi, rispettivamente, dalle colonne A e B:
«VU
Vanuatu».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1
o
gennaio 2022.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2127/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.