Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2140/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2140 of 2 December 2021 fixing the trigger volumes for the years 2022 and 2023 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables

Testo normativo

6.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2140 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ( 2 ) stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. (2) A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli sono determinati in base ai dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2018, 2019 e 2020 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2022 e 2023. (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1 o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1 o gennaio 2022, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per gli anni 2022 e 2023, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2022. Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57 ). ALLEGATO Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione dei prodotti Periodo di applicazione Volume limite (in t) 2022 2023 78.0020 07020000 Pomodori Dal 1 o giugno al 30 settembre 165 053 78.0015 Dal 1 o ottobre al 31 maggio 764 097 78.0065 07070005 Cetrioli Dal 1 o maggio al 31 ottobre 111 323 78.0075 Dal 1 o novembre al 30 aprile 62 867 78.0085 07099100 Carciofi Dal 1 o novembre al 30 giugno 10 744 78.0100 07099310 Zucchine Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 157 892 78.0110 08051022 08051024 08051028 Arance Dal 1 o dicembre al 31 maggio 313 919 78.0120 08052200 Clementine Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 169 975 78.0130 080521 08052900 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 252 244 78.0160 08055010 Limoni Dal 1 o gennaio al 31 maggio 57 013 78.0155 Dal 1 o giugno al 31 dicembre 410 794 78.0170 08061010 Uve da tavola Dal 16 luglio al 16 novembre 81 062 78.0175 08081080 Mele Dal 1 o gennaio al 31 agosto 321 996 78.0180 Dal 1 o settembre al 31 dicembre 46 813 78.0220 08083090 Pere Dal 1 o gennaio al 30 aprile 117 126 78.0235 Dal 1 o luglio al 31 dicembre 117 810 78.0250 08091000 Albicocche Dal 1 o giugno al 31 luglio 9 631 78.0265 08092900 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide Dal 16 maggio al 15 agosto 37 031 78.0270 080930 Pesche, comprese le pesche noci Dal 16 giugno al 30 settembre 10 709 78.0280 08094005 Prugne Dal 16 giugno al 30 settembre 35 195

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