Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2140 of 2 December 2021 fixing the trigger volumes for the years 2022 and 2023 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables
Testo normativo
6.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 433/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2140 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2021
che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione
(
2
)
stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
(2)
A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli sono determinati in base ai dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2018, 2019 e 2020 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2022 e 2023.
(3)
Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1
o
gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1
o
gennaio 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2022 e 2023, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2022.
Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (
GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57
).
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione
Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine
Codice NC
Designazione dei prodotti
Periodo di applicazione
Volume limite (in t)
2022
2023
78.0020
07020000
Pomodori
Dal 1
o
giugno al 30 settembre
165 053
78.0015
Dal 1
o
ottobre
al 31 maggio
764 097
78.0065
07070005
Cetrioli
Dal 1
o
maggio al 31 ottobre
111 323
78.0075
Dal 1
o
novembre
al 30 aprile
62 867
78.0085
07099100
Carciofi
Dal 1
o
novembre
al 30 giugno
10 744
78.0100
07099310
Zucchine
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
157 892
78.0110
08051022
08051024
08051028
Arance
Dal 1
o
dicembre
al 31 maggio
313 919
78.0120
08052200
Clementine
Dal 1
o
novembre
alla fine di febbraio
169 975
78.0130
080521
08052900
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi
Dal 1
o
novembre
alla fine di febbraio
252 244
78.0160
08055010
Limoni
Dal 1
o
gennaio al 31 maggio
57 013
78.0155
Dal 1
o
giugno al 31 dicembre
410 794
78.0170
08061010
Uve da tavola
Dal 16 luglio al 16 novembre
81 062
78.0175
08081080
Mele
Dal 1
o
gennaio al 31 agosto
321 996
78.0180
Dal 1
o
settembre al 31 dicembre
46 813
78.0220
08083090
Pere
Dal 1
o
gennaio al 30 aprile
117 126
78.0235
Dal 1
o
luglio al 31 dicembre
117 810
78.0250
08091000
Albicocche
Dal 1
o
giugno al 31 luglio
9 631
78.0265
08092900
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide
Dal 16 maggio al 15 agosto
37 031
78.0270
080930
Pesche, comprese le pesche noci
Dal 16 giugno al 30 settembre
10 709
78.0280
08094005
Prugne
Dal 16 giugno al 30 settembre
35 195
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