Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione del 18 dicembre 2020 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thail
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione del 18 dicembre 2020 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2162 of 18 December 2020 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2015/2384 and Implementing Regulation (EU) 2017/271 on imports of certain aluminium foil originating in the People’s Republic of China by imports of certain aluminium foil consigned from Thailand, whether declared as originating in Tha
Testo normativo
21.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 431/48
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2162 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2020
che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.
DOMANDA
(1)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
(2)
La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l’identità del richiedente.
B.
PRODOTTO
(3)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384
(
2
)
con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), fogli alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271
(
3
)
con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), e/o fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codice addizionale TARIC C601), («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.
MISURE IN VIGORE
(5)
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 («le misure in vigore»).
D.
MOTIVAZIONE
(6)
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(7)
Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.
(8)
Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame.
(9)
Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Thailandia nell’Unione, successivamente all’effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un’elusione in quanto tali operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese utilizzati durante queste operazioni di assemblaggio è superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
(10)
Gli elementi di prova dimostrano che, a causa delle pratiche summenzionate, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.
(11)
Infine gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
(12)
Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.
E.
PROCEDURA
(13)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la a registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(14)
Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.
(15)
Le autorità della Thailandia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all’apertura dell’inchiesta.
a)
Raccolta di informazioni e audizioni
(16)
Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato di cui all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.
b)
Richieste di esenzioni
(17)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.
(18)
Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Thailandia che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, del modulo di richiesta di esenzione per i produttori esportatori thailandesi e dei questionari per gli importatori nell’UE sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2502. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
F.
REGISTRAZIONE
(19)
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
G.
TERMINI
(20)
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
—
le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;
—
i produttori della Thailandia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
—
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
(21)
Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.
H.
OMESSA COLLABORAZIONE
(22)
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(23)
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(24)
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
I.
CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(25)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
J.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(26)
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(27)
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
K.
CONSIGLIERE-AUDITORE
(28)
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
(29)
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
(30)
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
(31)
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, di fogli alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950), e/o di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2213.
Articolo 2
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, qualora sia richiesta un’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, o inviare qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «
Sensitive
» («Sensibile»)
(
5
)
. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
6. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «
For inspection by interested parties
» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.
Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail: TRADE-AC-ALUFOIL@ec.europa.eu
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (
GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51
) e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (
GU L 316 dell’1.12.2017, pag. 17
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
5
)
Un documento «
s
ensibile
» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
).
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