Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione del 9 dicembre 2021 relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione del 9 dicembre 2021 relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2179 of 9 December 2021 on the functionalities of the public interface connected to the Internal Market Information System for posting drivers in the road transport sector
Testo normativo
10.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 443/68
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2179 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2021
relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/1057, i trasportatori su strada possono essere tenuti a trasmettere alle autorità competenti di uno Stato membro in cui il conducente è distaccato, o lo è stato, una dichiarazione di distacco o altri documenti utilizzando un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
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2
)
.
(2)
L’accesso all’interfaccia pubblica connessa all’IMI dovrebbe essere effettuato creando un account sicuro che consenta agli utenti autorizzati di gestire le dichiarazioni di distacco e le richieste di documenti presentate dalle autorità competenti di uno Stato membro. Gli utenti autorizzati dovrebbero essere in grado di registrare i dati relativi al trasportatore, al gestore dei trasporti e ai conducenti distaccati. Un utente autorizzato è una persona che gestisce le dichiarazioni di distacco e risponde alle richieste di documenti dello Stato membro ospitante per conto del trasportatore.
(3)
Le dichiarazioni di distacco inserite nell’interfaccia pubblica dovrebbero essere relative a un periodo di sei mesi al massimo.
(4)
Ai fini del rispetto dell’articolo 1, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2020/1057 e per mantenere aggiornate le dichiarazioni di distacco, dovrebbe essere possibile modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco.
(5)
Dovrebbe inoltre essere facile rinnovare la dichiarazione, per evitare un onere amministrativo eccessivo per i trasportatori.
(6)
Per consentire ai trasportatori di rispettare l’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 11, lettera b), punto i), della direttiva (UE) 2020/1057, la dichiarazione dovrebbe essere disponibile, in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’interfaccia pubblica connessa all’IMI.
(7)
In caso di mancata fornitura di documenti da parte del trasportatore in conformità all’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), il trasportatore dovrebbe poter vedere nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI se tali documenti sono stati inseriti nell’IMI dallo Stato membro di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza da parte dello Stato membro ospitante.
(8)
L’interfaccia pubblica connessa all’IMI dovrebbe inoltre consentire a una o più autorità nazionali di ricevere, nell’IMI, le dichiarazioni di distacco e i documenti trasmessi su loro richiesta dai trasportatori.
(9)
Al fine di garantire l’applicazione efficace delle norme specifiche sul distacco dei conducenti e di evitare oneri amministrativi eccessivi, è importante che le autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante si coordinino in modo che i trasportatori non ricevano richieste non necessarie nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI da parte del medesimo Stato membro per lo stesso periodo di distacco.
(10)
Per consentire alle autorità nazionali di verificare il rispetto delle norme sul distacco, è fondamentale che le autorità nazionali competenti abbiano accesso ai fogli di registrazione del tachigrafo del conducente contenenti i codici nazionali degli Stati membri attraversati dal conducente.
(11)
Dato che i trasportatori sono tenuti a conservare i fogli di registrazione del tachigrafo, i tabulati e i dati scaricati in forma leggibile per almeno un anno dopo il loro utilizzo, l’interfaccia pubblica connessa all’IMI dovrebbe consentire loro di rispondere a eventuali richieste di documenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco per un periodo fino a dodici mesi prima della data della richiesta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
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)
.
(12)
Per poter raccogliere tutti i documenti necessari entro otto settimane, i trasportatori dovrebbero poter fornire i documenti richiesti in una o più fasi.
(13)
Il trasportatore dovrebbe essere informato tramite l’interfaccia pubblica connessa all’IMI qualora lo Stato membro ospitante richieda l’assistenza dello Stato membro di stabilimento.
(14)
Per evitare che le richieste di documenti rimangano aperte per un periodo indeterminato, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe chiuderle una volta terminata la valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore, informando quest’ultimo in merito all’esito della richiesta. Le richieste di documenti che non vengono chiuse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero chiudersi automaticamente dopo un periodo di 24 mesi.
(15)
Dato il carattere sensibile dei dati personali trasmessi attraverso l’interfaccia pubblica connessa all’IMI, è necessario permettere la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari ai fini della verifica del rispetto delle norme sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. L’obbligo della cancellazione automatica dovrebbe applicarsi anche ai documenti trasmessi dal trasportatore attraverso l’interfaccia pubblica connessa all’IMI a seguito di richieste di documenti da parte delle autorità competenti.
(16)
Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Per il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
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4
)
.
(17)
Consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 7 luglio 2021.
(18)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1057,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI») ai fini dell’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/1057.
Articolo 2
Funzionalità generali
1. Tramite l’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI vengono messe a disposizione dei trasportatori funzionalità tecniche che consentono loro, in particolare, di:
1)
creare un account per l’accesso sicuro alla propria area riservata;
2)
garantire un’adeguata registrazione dell’attività dell’utente;
3)
registrare nell’account i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;
4)
gestire le dichiarazioni di distacco;
a)
registrare le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva (UE) 2020/1057;
b)
trasmettere una dichiarazione di distacco contenente le informazioni di cui alla lettera a) relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;
c)
modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco per mantenerle aggiornate;
d)
scaricare copia della dichiarazione di distacco in formato elettronico e in un formato che ne consenta la stampa;
e)
rinnovare la dichiarazione di distacco;
f)
cancellare la dichiarazione di distacco;
5)
ricevere richieste di documentazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057 e dare loro risposta;
6)
accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento in modo da poterli consultare;
7)
comunicare con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco;
8)
essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. L’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI mette inoltre a disposizione le funzionalità tecniche che consentono a una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell’articolo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012 di:
a)
ricevere le dichiarazioni di distacco;
b)
richiedere documenti seguendo la procedura di cui all’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057;
c)
inserire l’esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore e chiudere la richiesta nell’IMI.
Articolo 3
Funzionalità relative alle richieste di documenti
1. L’interfaccia pubblica consente all’autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), primo comma, della direttiva (UE) 2020/1057 per un periodo fino a dodici mesi prima della data della richiesta. L’interfaccia pubblica connessa all’IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi.
2. Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l’interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi.
3. L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato membro ospitante richieda l’assistenza dello Stato membro di stabilimento.
4. Qualsiasi documento caricato dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell’autorità competente dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), secondo comma, della direttiva (UE) 2020/1057, è visibile nell’account del trasportatore.
5. L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all’indicazione dell’esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità nazionali.
Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall’autorità competente richiedente dello Stato membro ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.
Articolo 4
Funzionalità relative alla conservazione dei dati
1. L’interfaccia pubblica connessa all’IMI consente la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. L’interfaccia pubblica consente l’invio di un sollecito al trasportatore per rivedere e cancellare, se necessario, i dati personali del conducente.
2. L’interfaccia pubblica consente la cancellazione automatica delle dichiarazioni di distacco trasmesse per suo tramite dopo il periodo di 24 mesi di cui all’articolo 1, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2020/1057.
3. Qualora il trasportatore abbia trasmesso documenti in risposta a una richiesta di documenti, i documenti richiesti restano disponibili per un arco di tempo non superiore al necessario ai fini per i quali erano stati raccolti e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi la chiusura della richiesta.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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)
GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (
GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
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